L’articolo 4-bis della legge 6/2023 (QUI) modifica
l’articolo 5-bis della legge 28/2022 relativo a disposizioni per l'adozione di
misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas
naturale.
Il comma aggiunto prevede che al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario (di seguito CSS).
Siamo di fronte all’ennesima semplificazione in
deroga alle norme ambientale nell’uso di combustibili inquinanti come appunto
il CSS, semplificazioni e deroghe che per il CSS sono in atto da tempo vedi QUI. Nella nuova norma introdotta dal
Decreto Legge 6/2023 si prevede, come vedremo nel seguito del post, tra l’altro
perfino il silenzio assenso per la Valutazione di Impatto Ambientale e per l’Autorizzazione
Integrata Ambientale relativamente all’avvio dell’utilizzo dei combustibili
alternativi compreso il CSS.
Così l’uso semplificato del CSS nella norma del
2021 (QUI) era giustificato
dalla attuazione del PNRR ora con il nuovo decreto legge 6/2023 la
giustificazione diventa la guerra in Ucraina, alla fine l’emergenza diventerà
ordinaria e riusciranno a usare il CSS ovunque senza norme ambientali appropriate
nonostante la giurisprudenza abbia cominciato a mettere dei paletti come spiego
nel post che segue questa introduzione.
COSA È IL CSS
Secondo la lettera cc) comma 1 articolo 183 del DLgs 152/2006 il CSS è “il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni [NOTA 1]; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”. Il 184-ter citato in questa definizione è l’articolo che stabilisce le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale e diventi un semplice combustibile non più assoggettato alla più rigorosa normativa sulla gestione dei rifiuti. Queste condizioni sono state precisate poi con il Decreto ministeriale 22/2013 (QUI) proprio specificamente per il solo CSS.
SEMPLIFICAZIONI PER LE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI
Utilizzo combustibili alternative è modifica non sostanziale
Le relative modifiche tecnico-impiantistiche necessarie per
utilizzare detti combustibili alternativi ai fini del soddisfacimento del
fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come
modifiche non sostanziali. Questa norma appare in contrasto con la recente
sentenza del TAR Lazio sull’uso del CSS come combustibile alternativo.
In
particolare, come spiego in questo post del mio blog QUI, il TAR Lazio con sentenza n° 12232/2022 (non
appellata) ha chiarito che comunque la valutazione delle condizioni per
ottenere l’applicazione della procedura semplificata al posto della modifica
sostanziale, resta nella piena discrezionalità della Autorità Competente al
rilascio della autorizzazione.
È vero che la nuova norma introdotta dal Decreto legge 6/2023 prevede
che l'autorità competente possa assumere determinazioni in via di autotutela,
ai sensi degli articoli 21-quinquies (revoca del provvedimento) e 21-nonies
(annullamento di ufficio) della legge 7 agosto 1990, n.241.
Come afferma C. Silvestri in Lexambiente (QUI): “Tale inciso,
calato in modo puntuale, nella prosa normativa, sembra indicare l’indecisione,
l’incertezza del legislatore. Se l’amministrazione non si è espressa, se non ha
negato la modifica nei 30 giorni concessi, se l’industria è legittimata
all’utilizzo di CSS in deroga, per quale motivo il legislatore ricorda la scure
della revoca e dell’annullamento, che comunque appartengono alle misure
congenite della pubblica amministrazione?”
Non solo ma l’intervento di revoca e/o annullamento può avvenire solo dopo aver avviato l’utilizzo del combustibile alternativo con il silenzio assenso (ad esempio grazie a controlli specifici ex post) e ciò non appare soddisfare quanto affermato dal TAR Lazio nella sentenza sopra citata per cui “le pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della normativa derogatoria.
Silenzio assenso per VIA ed AIA
Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla
normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme
nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.
I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine.
Anche in questo caso si introduce un principio di silenzio assenso
non previsto per la disciplina di VIA ed AIA come ribadito da varia
giurisprudenza del Consiglio di Stato vedi QUI, il tutto ulteriormente in contrasto con il comma 4 articolo 20
(casi di silenzio assenso) della legge 241/1990 (QUI): “Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e
paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la
difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la
cittadinanza, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali”.
Durata deroghe alle condizioni di autorizzazione al fine di
utilizzare i combustibili alternativi
Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di
sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del
termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le
nuove deroghe necessarie alle
condizioni autorizzative ai sensi del presente comma.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza
antincendio, il che rende più incomprensibile le deroghe semplificatorie sopra
descritte visto che si deroga a procedura molto rilevanti sotto il profilo
della prevenzione dell’inquinamento e non ad una normativa secondaria come
quella delle norme antincendio.
[NOTA 1] Per
un approfondimento su queste norme tecniche VEDI A QUESTI LINK:
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1793&Itemid=767
http://gea-consulenzeambientali.blogspot.it/2012/05/combustibili-solidi-secondari-css.html
http://newweb.riminifiera.it/upload_ist/AllegatiProgrammaEventi/Ciceri_2032980.pdf
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