sabato 28 gennaio 2023

L'emergenza Ucraina sdogana il CSS in deroga alle norme ambientali della UE

L’articolo 4-bis della legge 6/2023  (QUI) modifica l’articolo 5-bis della legge 28/2022 relativo a disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.  

Il comma aggiunto prevede che al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario (di seguito CSS).

Siamo di fronte all’ennesima semplificazione in deroga alle norme ambientale nell’uso di combustibili inquinanti come appunto il CSS, semplificazioni e deroghe che per il CSS sono in atto da tempo vedi QUI. Nella nuova norma introdotta dal Decreto Legge 6/2023 si prevede, come vedremo nel seguito del post, tra l’altro perfino il silenzio assenso per la Valutazione di Impatto Ambientale e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’avvio dell’utilizzo dei combustibili alternativi compreso il CSS.

Così l’uso semplificato del CSS nella norma del 2021 (QUI) era giustificato dalla attuazione del PNRR ora con il nuovo decreto legge 6/2023 la giustificazione diventa la guerra in Ucraina, alla fine l’emergenza diventerà ordinaria e riusciranno a usare il CSS ovunque senza norme ambientali appropriate nonostante la giurisprudenza abbia cominciato a mettere dei paletti come spiego nel post che segue questa introduzione.

 

 

COSA È IL CSS

Secondo la lettera cc) comma 1 articolo 183 del DLgs 152/2006 il CSS è il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni [NOTA 1]; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale”. Il 184-ter citato in questa definizione è l’articolo che stabilisce le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale e diventi un semplice combustibile non più assoggettato alla più rigorosa normativa sulla gestione dei rifiuti. Queste condizioni sono state precisate poi con il Decreto ministeriale 22/2013 (QUI) proprio specificamente per il solo CSS.

 

 

 

SEMPLIFICAZIONI PER LE VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

 

Utilizzo combustibili alternative è modifica non sostanziale

Le relative modifiche tecnico-impiantistiche necessarie per utilizzare detti combustibili alternativi ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Questa norma appare in contrasto con la recente sentenza del TAR Lazio sull’uso del CSS come combustibile alternativo.

In particolare, come spiego in questo post del mio blog QUI, il TAR Lazio con sentenza n° 12232/2022 (non appellata) ha chiarito che comunque la valutazione delle condizioni per ottenere l’applicazione della procedura semplificata al posto della modifica sostanziale, resta nella piena discrezionalità della Autorità Competente al rilascio della autorizzazione.

È vero che la nuova norma introdotta dal Decreto legge 6/2023 prevede che l'autorità competente possa assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies (revoca del provvedimento) e 21-nonies (annullamento di ufficio) della legge 7 agosto 1990, n.241.

Come afferma C. Silvestri in Lexambiente (QUI): “Tale inciso, calato in modo puntuale, nella prosa normativa, sembra indicare l’indecisione, l’incertezza del legislatore. Se l’amministrazione non si è espressa, se non ha negato la modifica nei 30 giorni concessi, se l’industria è legittimata all’utilizzo di CSS in deroga, per quale motivo il legislatore ricorda la scure della revoca e dell’annullamento, che comunque appartengono alle misure congenite della pubblica amministrazione?

Non solo ma l’intervento di revoca e/o annullamento può avvenire solo dopo aver avviato l’utilizzo del combustibile alternativo con il silenzio assenso (ad esempio grazie a controlli specifici ex post)  e ciò  non appare soddisfare quanto affermato dal TAR Lazio nella sentenza sopra citata per cui “le pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della normativa derogatoria.  

 

  

Silenzio assenso per VIA ed AIA

Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa.

I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente   rilasciato entro tale termine.  

Anche in questo caso si introduce un principio di silenzio assenso non previsto per la disciplina di VIA ed AIA come ribadito da varia giurisprudenza del Consiglio di Stato vedi QUI, il tutto ulteriormente in contrasto con il comma 4 articolo 20 (casi di silenzio assenso) della legge 241/1990 (QUI):Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la  pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti   amministrativi formali”.

 


Durata deroghe alle condizioni di autorizzazione al fine di utilizzare i combustibili alternativi

Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio, il che rende più incomprensibile le deroghe semplificatorie sopra descritte visto che si deroga a procedura molto rilevanti sotto il profilo della prevenzione dell’inquinamento e non ad una normativa secondaria come quella delle norme antincendio. 

 

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