lunedì 16 gennaio 2023

Regime efficacia Piani rifiuti portuali previgenti

Il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ambiente e Sicurezza Energetica) ha risposto a due quesiti in un Interpello (Testo completo QUI):

 

PRIMO QUESITO:

Se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021 (QUI), fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio.

RISPOSTA AL PRIMO QUESITO:

Al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi - preesistenti - è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti.


 

SECONDO QUESITO:

Se, ai fini del rilascio dell’esenzione (notifica anticipata, conferimento rifiuti nell’impianto portuale, copertura costi gestione rifiuti) ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

RISPOSTA SECONDO QUESITO:

In relazione al secondo quesito si specifica che le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D. Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all’articolo 9 della Direttiva 2019/883 (QUI). Il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all’uopo preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.



 

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