venerdì 27 gennaio 2023

Sanatorie opera abusive in aree vincolate: no a deroghe regionali

La Corte Costituzionale con sentenza n° 252 del 19 dicembre 2022 (QUI) ha dichiarato la incostituzionale di una norma regionale per la quale il legislatore regionale intendeva fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 convertito nella legge 326/2003 (QUI). 

In forza della disposizione regionale impugnata, la menzionata norma di recepimento deve essere interpretata nel senso che è ammissibile la sanatoria delle opere abusive «realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta».



LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Va premesso che la disposizione impugnata, a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale, ha carattere innovativo perché - consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa - è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare.

E' ben vero, afferma la sentenza, che la disposizione impugnata nella sua portata innovativa, è espressione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell'urbanistica e della tutela del paesaggio (art. 14, primo comma, lettere f ed n dello statuto siciliano), tuttavia è altresì vero che essa, ai sensi dello stesso art. 14, deve essere esercitata senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, che assurgono, dunque, a limite "esterno" della potestà legislativa primaria.

Le "grandi riforme" sono quindi individuate, nel caso di specie, dal legislatore nazionale nell'esercizio delle sue competenze esclusive in materia di ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

Infatti, questa Corte ha più volte affermato che, in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto - oltre che dal limite della materia penale - da «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di "grande riforma" (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili)» (sentenza n. 196 del 2004 QUI in senso conforme sentenza n. 232 del 2017 QUI).

In riferimento al caso in esame, assurgono pertanto a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz'altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d), lettera d) che recita: “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:.. d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;…”.

Quest'ultimo, infatti, è stato introdotto dal legislatore statale nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

La diposizione impugnata eccede quindi i limiti della potestà legislativa primaria della Regione Siciliana sanciti dallo statuto di autonomia.


In ragione di quanto sopra illustrato, la sentenza in esama ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma regionale impugnata per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 14 dello statuto della Regione Siciliana.









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