Obiettivo che fino a poco tempo fa era vietato dalla legge nazionale che impediva due ZLS nella stessa Regione. Ma successivamente l’articolo 48-quater della legge 120/2020 ha previsto che qualora in una Regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (QUI) e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la Regione é autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Ovviamente si parla anche dell'area ex centrale a carbone dell'Enel e non a caso Enel ha costituito una società di logistica container!
Ma cosa si intendono per agevolazioni e semplificazioni
relativamente agli interventi ed opere realizzabili in queste ZLS?
AGEVOLAZIONI
La legge n. 160 del 27
dicembre 2019 ha modificato la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che
ai commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell’articolo 1, introduce le modalità di
istituzione della zls. La modifica normativa intende consentire
alle ZLS di fruire del credito di imposta per gli investimenti
produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di
Stato all’articolo 107, comma 3, lettera c). Questa modifica sostanzialmente
equipara i benefici e le caratteristiche della ZLS a quanto previsto per la
Zona Economica Speciale (ZES), istituita dal Decreto Legge n.91 del 20 giugno 2017, convertito con Legge n.
123 del 3 agosto 2017, agli articoli 4 e 5.
Stiamo parlando di un credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (QUI), che é commisurato alla quota del costo complessivo dei beni
acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto
di investimento, di 100 milioni di euro. Però questo credito non si applica nel caso in cui in una Regione si
costituisca una seconda ZLS come è il caso della Liguria con Spezia. Invece anche nella seconda zona logistica semplificata si
possono istituire zone franche doganali intercluse ai sensi del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013 (QUI), che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi
atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche
doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle
regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di
indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed é approvata con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta
giorni dalla proposta. Le Zone Franche
Doganali (ZFD) sono spazi del territorio doganale dell’Unione Europea dove è
possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti
doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di
temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad
altro regime doganale (QUI).
LE PROCEDURE SEMPLIFICATE
Sotto il profilo delle procedure anche a rilevanza
ambientale sono ben più significative le semplificazioni previste per le zone
economiche speciali ed estendibili anche alle ZLS.
In particolare per i procedimenti amministrativi
autorizzatori, per interventi nel perimetro delle ZLS, sono ridotti di un terzo
i termini di cui:
1. agli articoli 2 (termini
ordinari di conclusione del procedimento) e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA) QUI;
2. al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente parte II), in materia di
valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)
e autorizzazione integrata ambientale (AIA). In questo caso soprattutto per la
VIA e la VAS siamo ad una ulteriore riduzione dei termini già prevista dalle
recenti riforme (per la VAS QUI, per la VIA QUI nella seconda parte del post qui linkato) di queste
procedure, in tal modo riducendo queste procedure a poco più di un bollino da
staccare. Un esempio: per la VAS con le riduzioni dei termini di queste ZLS si
arriva ad avere solo 15 giorni per presentare le osservazioni del pubblico
(termine ridicolo per un piano o programma);
3. al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,
n. 59 (QUI), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);
4. al codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), e al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31 (QUI), in materia di autorizzazione paesaggistica
semplificata;
5. al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, in
materia edilizia;
6. all’articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 (QUI), in materia di concessioni demaniali portuali
NUOVE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN ARRIVO
Ma non è finita qui, per le semplificazioni, perché
il Decreto Legge n° 36 del 30 aprile 2022 convertito nella legge 79/2022 (QUI) all’articolo 37 modificando la sopra citata legge 205/2017
(istitutiva delle ZLS) rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che disciplinerà non solo le procedure di istituzione funzionamento e
organizzazione delle ZLS ma anche le condizioni per l'applicazione delle misure
di semplificazione sopra elencate, con la possibilità di ulteriori
semplificazioni.
Occorre aggiungere che nell’attesa del suddetto
DPCM vige il DPCM n° 12 del 25 gennaio 2018 (QUI) che di fatto assegna la gestione delle zone economiche
speciali e quindi per ora anche le ZLS, da un Comitato di indirizzo composto
dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un
rappresentante della Regione, o delle Regioni nel caso di ZES
interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Insomma, il livello locale non esiste neppure nella rappresentanza
del Comune o dei Comuni interessati. Questo Comitato di indirizzo deciderà:
1. le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento
di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES
2. protocolli
per semplificazioni delle procedure autorizzative che potranno quindi
introdurre ulteriori deroghe alle norme ambientali elencate in precedenza.
Il Piano di sviluppo della ZES e quindi
per ora anche della ZLS è definito dal Presidente della Regione (nessun
passaggio dal Consiglio Regionale) sentiti (quindi un ruolo meramente
consultivo) i Sindaci.
Peraltro visti gli indirizzi ultrasemplificatori e
derogatori del Governo attuale il nuovo DPCM che dovrebbe prevedere una
disciplina specifica per le ZLS riprodurrà sicuramente il suddetto modello di
governo anche per queste. Non casualmente il nuovo Governo Meloni (in
continuità con i precedenti peraltro, vedi QUI) sta mettendo in cantiere l’ennesima riforma dei porti. Si vuole
favorire una governance (parolina magica abusata per nascondere altro, vedi
quanto analizzato sopra) più efficiente da parte delle Autorità di sistema
portuale.
CONCLUSIONI
Insomma, ci andrei piano ad osannare il modello di governo delle
ZLS (magari pensando di estenderlo all’area della ex centrale a carbone dell’ENEL)
per due motivi che credo avere ben motivato sopra:
1. significa andare in deroga ultra-semplificatoria di norme
ambientali fondamentali
2. significa far gestire i progetti da un comitato ristretto
coordinato da una autorità non elettiva: la Autorità di Sistema Portuale.
Domanda è questa la transizione che vogliamo anche sotto il
profilo del modello di governo oltre che degli obiettivi ambientali? Ma
soprattutto se si continua con questo andazzo i Sindaci cosa decideranno nei
prossimi anni nei loro territori?
Un’ultima domanda: rispetto a quanto sopra espresso il fatto che Enel
abbia costituito una società di logistica container per l'area della ex centrale a carbone è un
caso?
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