martedì 17 gennaio 2023

Zona logistica semplificata a Spezia: i rischi per l’ambiente e i territori

Tutti i partiti locali spezzini sono intenzionati a sostenere la realizzazione di una Zona Logistica Semplificata (di seguito ZLS) per il porto di Spezia. 

Obiettivo che fino a poco tempo fa era vietato dalla legge nazionale che impediva due ZLS nella stessa Regione. Ma successivamente l’articolo 48-quater della legge 120/2020 ha previsto che qualora in una Regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (QUI) e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la Regione é autorizzata ad istituire una seconda ZLS, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Ovviamente si parla anche dell'area ex centrale a carbone dell'Enel e non a caso Enel ha costituito una società di logistica container!

Ma cosa si intendono per agevolazioni e semplificazioni relativamente agli interventi ed opere realizzabili in queste ZLS?

 

AGEVOLAZIONI

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha modificato la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ai commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell’articolo 1, introduce le modalità di istituzione della zls. La modifica normativa intende consentire alle ZLS di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di Stato all’articolo 107, comma 3, lettera c). Questa modifica sostanzialmente equipara i benefici e le caratteristiche della ZLS a quanto previsto per la Zona Economica Speciale (ZES), istituita dal Decreto Legge n.91 del 20 giugno 2017, convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, agli articoli 4 e 5.

Stiamo parlando di un credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (QUI), che é commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di  investimento, di 100 milioni di euro. Però questo credito non si applica nel caso in cui in una Regione si costituisca una seconda ZLS come è il caso della Liguria con Spezia. Invece anche nella seconda zona logistica semplificata si possono istituire zone franche doganali intercluse ai sensi   del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 (QUI), che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia stato presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, è proposta da ciascun Comitato di indirizzo entro il 31 dicembre 2023 ed é approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. Le Zone Franche Doganali (ZFD) sono spazi del territorio doganale dell’Unione Europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale (QUI).

 

LE PROCEDURE SEMPLIFICATE

Sotto il profilo delle procedure anche a rilevanza ambientale sono ben più significative le semplificazioni previste per le zone economiche speciali ed estendibili anche alle ZLS.

In particolare per i procedimenti amministrativi autorizzatori, per interventi nel perimetro delle ZLS, sono ridotti di un terzo i termini di cui: 

1. agli articoli 2 (termini ordinari di conclusione del procedimento) e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (SCIA) QUI;

2. al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente parte II), in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA). In questo caso soprattutto per la VIA e la VAS siamo ad una ulteriore riduzione dei termini già prevista dalle recenti riforme (per la VAS QUI, per la VIA QUI nella seconda parte del post qui linkato) di queste procedure, in tal modo riducendo queste procedure a poco più di un bollino da staccare. Un esempio: per la VAS con le riduzioni dei termini di queste ZLS si arriva ad avere solo 15 giorni per presentare le osservazioni del pubblico (termine ridicolo per un piano o programma);  

3. al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.  59 (QUI), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

4. al codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (QUI), e al regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.   31 (QUI), in materia di autorizzazione paesaggistica semplificata;

5. al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia;

6. all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (QUI), in materia di concessioni demaniali portuali

 

 

NUOVE SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI IN ARRIVO

Ma non è finita qui, per le semplificazioni, perché il Decreto Legge n° 36 del 30 aprile 2022 convertito nella legge 79/2022 (QUI) all’articolo 37 modificando la sopra citata legge 205/2017 (istitutiva delle ZLS) rinvia ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplinerà non solo le procedure di istituzione funzionamento e organizzazione delle ZLS ma anche le condizioni per l'applicazione delle misure di  semplificazione sopra elencate, con la possibilità di ulteriori semplificazioni.

Occorre aggiungere che nell’attesa del suddetto DPCM vige il DPCM n° 12 del 25 gennaio 2018 (QUI) che di fatto assegna la gestione delle zone economiche speciali e quindi per ora anche le ZLS, da un Comitato di indirizzo composto dal Presidente  dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle Regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Insomma, il livello locale non esiste neppure nella rappresentanza del Comune o dei Comuni interessati. Questo Comitato di indirizzo deciderà:

1. le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES

2. protocolli per semplificazioni delle procedure autorizzative che potranno quindi introdurre ulteriori deroghe alle norme ambientali elencate in precedenza.

Il Piano di sviluppo della ZES e quindi per ora anche della ZLS è definito dal Presidente della Regione (nessun passaggio dal Consiglio Regionale) sentiti (quindi un ruolo meramente consultivo) i Sindaci.

Peraltro visti gli indirizzi ultrasemplificatori e derogatori del Governo attuale il nuovo DPCM che dovrebbe prevedere una disciplina specifica per le ZLS riprodurrà sicuramente il suddetto modello di governo anche per queste. Non casualmente il nuovo Governo Meloni (in continuità con i precedenti peraltro, vedi QUI) sta mettendo in cantiere l’ennesima riforma dei porti. Si vuole favorire una governance (parolina magica abusata per nascondere altro, vedi quanto analizzato sopra) più efficiente da parte delle Autorità di sistema portuale.  

 

 

CONCLUSIONI

Insomma, ci andrei piano ad osannare il modello di governo delle ZLS (magari pensando di estenderlo all’area della ex centrale a carbone dell’ENEL) per due motivi che credo avere ben motivato sopra:

1. significa andare in deroga ultra-semplificatoria di norme ambientali fondamentali

2. significa far gestire i progetti da un comitato ristretto coordinato da una autorità non elettiva: la Autorità di Sistema Portuale.

Domanda è questa la transizione che vogliamo anche sotto il profilo del modello di governo oltre che degli obiettivi ambientali? Ma soprattutto se si continua con questo andazzo i Sindaci cosa decideranno nei prossimi anni nei loro territori? 

Un’ultima domanda: rispetto a quanto sopra espresso il fatto che Enel abbia costituito una società di logistica container per l'area della ex centrale a carbone è un caso? 

 

 

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