Il Consiglio di Stato con sentenza n° 9038
del 24 ottobre 2022 (QUI)
ha giudicato la illegittimità della delibera regionale avente ad
oggetto “Criteri per la individuazione delle aree non idonee
all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kw”.
Viene contestata di questa delibera regionale la parte in cui, eccedendo dai limiti stabiliti dal legislatore statale (Vedi Decreto del 10/9/2010 QUI), avrebbe prescritto che la costruzione di nuovi aerogeneratori debba essere esclusa in tutti i comuni con una densità di impianti pari o superiore a 0,4 MW per chilometro quadrato imponendo un vincolo ulteriore non consentito dalla legge nazionale da applicarsi in via generale su tutto il territorio regionale, in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale e comunitaria di riferimento come interpretati dalla Corte costituzionale in particolare con la sentenza n. 13 del 30 gennaio 2014 (QUI).
Inoltre, la
deliberazione suindicata violerebbe anche i principi in materia di concorrenza
tutelati ex artt. 3, 97 e 117 della Costituzione poiché incide negativamente
sugli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti
dall’articolo 13 della direttiva CE 2009/28/CE del 23 aprile 2009 (QUI).
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato con
la sentenza in esame accoglie i motivi di illegittimità della sopra citata
delibera precisando che la Corte costituzionale si è espressa sulle
disposizioni in argomento chiarendo che: “Non appartiene invece alla
competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento,
del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del
2003 (QUI). [...].» (Corte costituzionale sentenza n. 224 del 2012 QUI) cosicché è consentito alla Regione, (Corte
costituzionale con sentenza n. 13 del 2014 QUI), soltanto di “individuare, caso per caso, «aree
siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle
diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia
necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti.”
Nel caso in esame la
Regione ha previsto il limite generale di cinque volte il carico insediativo
medio regionale, come limite di saturazione del territorio comunale per cui,
trattandosi di un divieto generalizzato (contrariamente a quanto affermato dal giudice
di primo grado), sussiste la violazione delle disposizioni rubricate nel
significato chiarito dalla Corte costituzionale.
Con il secondo motivo è
stata censurata la violazione di legge dei provvedimenti impugnati con
riferimento legge regionale in materia.
Tale disposizione
attribuisce alla Regione la competenza a stabilire i criteri e a individuare le
aree non idonee alla realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kw., fissando determinati
paletti nelle lettere da a) ad f).
Anche sotto questo profilo
i provvedimenti impugnati hanno esondato rispetto alla norma attributiva del
potere regionale poiché hanno previsto – come si è detto – un limite generale
alla realizzazione di impianti da fonte eolica valevole sull’intero territorio
regionale laddove la disposizione dell’art. 15 ha previsto la possibilità di
introdurre limiti in relazione a situazioni specifiche del territorio.
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