La legge 197/2022 (bilancio previsione 2023 e pluriennale 2023-.2025 - QUI) modifica la legge quadro sulla caccia relativamente ai piani di controllo e abbattimento della fauna selvatica a rischio danni ambientali economici e sociali.
Modifiche che hanno un obiettivo preciso rimuovere il ruolo tecnico
scientifico dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica ridotto a mero ente
consultivo e lasciare in mano alle Regioni e ai cacciatori la gestione dei
piani di abbattimento della fauna selvatica, arrivando alla follia di prevedere
di abbattere la fauna in aree urbane!
Ma vediamo nel merito cosa prevedono queste modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2023.
PIANI DI ABBATTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA IN
Il comma 447 articolo 1 della legge 197/2022
sostituisce l’articolo 19 della legge quadro sulla caccia (controllo della
fauna selvatica) con il seguente (N.B. le parti sottolineate sono nuove
rispetto al testo previgente, le parti non in corsivo e in blu sono le
mie):
Ecco il testo del nuovo articolo 19 legge 157/1992:
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di
fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza
faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico,
per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche
e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. (N.B. viene abrogato questo passaggio della normativa previgente: <<Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica>>.
Qualora i metodi di controllo (N.B. nella
versione previgente si parlava di metodi
ecologici ora non più ma soprattutto questa verifica doveva farla l’Istituto
nazionale per la fauna selvatica in automatico e soprattutto preventivamente
mentre invece nella nuova versione l’Istituto entra in gioco su richiesta della
Regione e comunque con mero parere consultivo) impiegati si rivelino
inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le
attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività
venatoria.
I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai
cacciatori (N.B. nella versione previgente piani erano attuati in
primo luogo dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni
provinciali e solo su decisione della Provincia si potevano utilizzare
cacciatori con licenza di caccia) iscritti negli ambiti territoriali di caccia
o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di
formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della
provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia
regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani
possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si
attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e
previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti.
Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di
polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di
coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.
Gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare. (N.B. questa sorta di liberalizzazione nella attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica in questo comma trova uno dei suoi motivi visto che ora sarà più facile che le Regioni bypassando gli organi tecnici preposti, o utilizzandoli ex post, avviare piani di abbattimento in sostituzione dei metodi di controllo alternativi alla caccia)
Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO
DELLA FAUNA SELVATICA
Il comma 448 articolo 1 della legge 197/2022
introduce dopo l’articolo 19 della legge quadro sulla caccia un nuovo articolo
19-bis secondo il quale:
“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, (N.B. quindi non c’è alcun parere vincolante dell’Istituto a differenza della versione previgente della legge quadro del 1992) per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, é adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (dal 1 gennaio 2023), un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale.
Il piano di cui al comma 1 costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.
Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Il piano di cui al comma 1 é attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio.
Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente”.
CONCLUSIONI
Insomma già con i piani ordinari di abbattimento dell’articolo 19
si introduce un modello che lascia ampio margine al livello politico
amministrativo nel decidere quando e come e con chi passare dal controllo
generico all’abbattimento bypassando gli organi tecnici preposti (Istituto
Nazionale per la fauna selvatica in primis), dimenticando che tutt’ora questo
ente non è un mero soggetto consultivo ma come afferma il comma 3 articolo 7
legge 157/1992: ha il compito di: “controllare e valutare gli interventi faunistici operati
dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri
tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province
autonome.“
Una volta approvato il piano straordinario ex nuovo
articolo 19-bis il modello sopra riportato diventerà la norma con buona pace di
una visione gestionale della fauna a favore di una procaccia senza se e senza
ma. Per non parlare degli abbattimenti in aree urbane che assume aspetti oltre
che giuridicamente discutibili soprattutto inquietanti proprio per quella
sicurezza pubblica di cui tratta questa nuova legge per giustificare le
modifiche apportate alla legge quadro sulla caccia.
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