mercoledì 4 gennaio 2023

Corte Costituzionale il divieto di caccia nei valichi montani è assoluto e non derogabile

Sentenza della Corte Costituzionale su una questione di costituzionalità sollevata dal TAR Lombardia relativamente ad una norma regionale di disciplina della caccia nelle zone di valico di montagna in contrasto con la disciplina nazionale sulla caccia.

In particolare la questione relativa all'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 è stata posta per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alla norma interposta dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 (QUI), poiché la norma censurata restringe il divieto di caccia sui valichi interessati dalle migrazioni aviarie al solo comparto di maggior tutela della zona faunistica alpina e non in assoluto, per tutti i valichi di montagna interessati dal sorvolo delle specie migratorie, come invece previsto dall'art. 21 della legge quadro nazionale sulla caccia, che sottopone a protezione tutti i valichi nell'arco di un chilometro.

 

 

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte Costituzionale con sentenza n° 254 del 20 dicembre 2022 (QUI) ha dichiarato fondata la eccezione di costituzionalità avanzata dal TAR sulla norma regionale in questione.

La norma censurata circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna ai soli valichi che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi.

Il comparto corrisponde ad una suddivisione del territorio regionale alpino ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis, della stessa legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che prevede l'istituzione: “all'interno dei comprensori alpini di caccia di due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona di minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela”.

 

L'art. 21, comma 3, della legge nazionale n. 157 del 1992, individuato quale norma interposta della questione di legittimità costituzionale, invece, non fa distinzione alcuna tra i valichi, ponendo un divieto di caccia nel raggio di mille metri per tutti quelli attraversati dalla fauna migratoria.

La disposizione statale è ricondotta dalla Regione alla materia della caccia sotto il profilo della tutela della pubblica incolumità. Essa attiene, invece, all'ambiente ed integra uno standard minimo di protezione prescritto dal legislatore nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Costituzione (materia ambiente), che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle provincie autonome nel senso che esse, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono dettare prescrizioni solo nel senso dell'innalzamento della tutela (sentenze: n. 158 del 2021 QUI e n. 66 del 2018 QUI).

In tal senso depone la stessa formulazione letterale dell'art. 21 citato, che qualifica il valico tutelabile in relazione alla presenza di fauna da proteggere.

 

D'altronde, lo specifico interesse alla tutela degli uccelli migratori si rinviene anche nell'art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 che affida alle regioni e alle province autonome, in attuazione delle Direttive concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, all'epoca succedutesi (n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, n. 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, e n. 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, ora vedi Direttiva 2009/147 QUI), il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione per le soste durante il transito.

È evidente, dunque, l'attenzione del legislatore a proteggere le specie in questione nel delicato momento della migrazione, assicurando delle zone adeguate per le soste come prescritto dall'art. 1, comma 5, della stessa legge n. 157 del 1992 e inibendo la caccia sui valichi che vengono attraversati dalle rotte migratorie, con conseguente attrazione dell'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che prevede tale divieto di caccia, nel novero delle disposizioni che prescrivono standard minimi di tutela ambientale che il legislatore regionale non può derogare in peius.

 

 

IL DIVIETO DI CACCIA NEI VALICHI MONTANI È ASSOLUTO E NON RIENTRA NELLE POSSIBILI DEROGHE DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICA VENATORIA REGIONALE

La Sentenza della Corte qui esaminata affronta anche un altro tema relativo al rapporto tra il divieto assoluto del comma 3 articolo 21 legge 157/1997 e la ponderazione degli interessi tra tutela avifauna e diritto di caccia tipica della pianificazione faunistica venatoria ex articolo 10 legge 157/1992 che al comma 3 afferma: “Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione é destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed é destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.”

Sul punto la Corte Costituzionale nella sentenza qui esaminata ricorda che il divieto posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992 si atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi proprio del piano faunistico e intende prevenire un'attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata.

In altri termini, la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza di rotte migratorie dell'avifauna.

Una protezione siffatta è funzionale a rendere effettiva la conservazione degli uccelli selvatici a cui è informata l'intera legge n. 157 del 1992, che pone la regolamentazione dell'attività venatoria in posizione recessiva rispetto alla tutela delle specie, ed è coerente con la Direttiva 2009/147/CE (QUI). Quest'ultima, al considerando numero 4, prevede infatti che "le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri sono in gran parte specie migratrici. Tali specie costituiscono un patrimonio comune e l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comune".

L'art. 5 di tale direttiva vieta l'uccisione di tutti gli uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e il successivo art. 9, invocato quale norma interposta in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., prevede le possibili deroghe adottabili dagli Stati membri, nessuna delle quali può giustificare la caccia alle specie migratorie sui valichi di montagna.

Si potrebbe porre il problema se il divieto di caccia sui valichi di montagna debba riguardare soltanto l'avifauna o l'assoluto divieto di attività venatoria, ma tutta la materia dei divieti di cui al ricordato art. 21 della legge n. 157 del 1992, in nessun caso fa distinzioni tra le specie cacciabili anche per evidenti ragioni di controllo dell'attività venatoria.

In conclusione, quindi, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna, essendo posto a salvaguardia della specifica e puntuale esigenza di tutela derivante dall'esistenza della rotta migratoria, esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992, avente ad oggetto il bilanciamento di interessi operato con la pianificazione faunistica.

 

 

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