giovedì 19 gennaio 2023

CSS nessun automatismo ex lege per evitare la modifica sostanziale dell’AIA

Come ho già spiegato in questo blog (QUI) il Combustibile Solido Secondario (di seguito CSS-Combustibile) può essere utilizzato in varie tipologie di impianti soggetti ad operazioni di recupero energetico rifiuti senza bisogno di essere assoggettato alla più complessa procedura di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), una procedura che richiede sostanzialmente l’avvio di una nuova procedura di AIA. Unica condizione per evitare la procedura di modifica sostanziale è che l’utilizzo del CSS non comporti un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti.

Ora il TAR Lazio con sentenza n° 12232/2022 (QUI, non appellata) ha chiarito che comunque la valutazione delle condizioni per ottenere l’applicazione della procedura semplificata al posto della modifica sostanziale, resta nella piena discrezionalità della Autorità Competente al rilascio della autorizzazione

 

 

 

IL CASO OGGETTO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO

Nel caso esaminato dalla sentenza del TAR Lazio l’ARPA ha ritenuto non adeguata la comunicazione del richiedente l’uso del CSS sia in riferimento al trattamento dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto sia del rispetto delle prescrizioni per le misurazioni e dei valori limite di emissioni in atmosfera.

L’ARPA ha altresì ritenuto che il “…il proponente non ha valutato l’impatto delle nuove attività rispetto alla possibile contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento piazzale, né se la stessa si esaurisca con i primi 5 mm di pioggia”.
L’organo tecnico ha ulteriormente specificato che, per quanto riguarda i limiti emissivi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 22/2013 (il decreto che semplifica l’uso del CSS poi integrato da legge successiva 108/2021 come ho spiegato QUI), l'utilizzo di CSS-Combustibile al forno di cottura n. 1 comporta l'applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (QUI), e che ciò implica la necessità di rivalutare i limiti prescritti nell'AIA vigente rispetto a quanto previsto nell'Allegato II al Titolo III bis del citato decreto legislativo, con contestuale necessità di verificare l'eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza dell'aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché di un adeguamento dei valori limite.

L’ARPA e la stessa Regione hanno espresso ulteriori perplessità in merito all’impatto acustico del nuovo progetto, all’introduzione di due potenziali sorgenti odorigene originate dalle due stazioni di ricevimento del CSS-Combustibile, alla valutazione dei residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto.
Preso atto di tali valutazioni tecniche. l’Amministrazione regionale (Autorità Competente all’AIA) ha ritenuto necessaria la rivalutazione dell’autorizzazione, chiedendo alla ricorrente l’attivazione di una nuova procedura di autorizzazione integrata ambientale per modifica degli impianti ai sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 comma 3 della l. n. 108 del 29 luglio 2021.

 


LA TESI DEL RICORRENTE CONTRO LA DECISIONE DELLA REGIONE

Secondo il ricorrente, il legislatore avrebbe inteso consentire l’utilizzabilità del CSS-Combustibile anche ai fini della produzione di energia per gli impianti non autorizzati alle operazioni R1 (quindi non espressamente autorizzati all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile) a mezzo di un mero aggiornamento dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, spettando all’Amministrazione solo di verificare che la capacità produttiva rimanga invariata e che siano rispettati i limiti di emissione previsti dalla legge per il co-incenerimento, senza la possibilità di opporre ulteriori valutazioni tecniche ostative.

 

 

LA DECISIONE DEL TAR LAZIO NEL RESPINGERE LA TESI DEL RICORRENTE

Se è vero che la normativa citata in precedenza subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie, emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di entrambe le predette condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.
Ciò in quanto, trattandosi di procedimento in materia ambientale, nelle fattispecie ricadenti nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 77/2021, le pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA, permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica riguardo alle valutazioni di operatività della nuova disciplina. Ne consegue che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio.
Se si osserva, infatti, la struttura della disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 71/2021 convertito nella legge 108/2021 si nota che i procedimenti di aggiornamento e di modifica sostanziale, in quanto alternativi, sono strettamente collegati ma non sovrapponibili, e che l’approfondimento pieno ed effettivo del progetto in contraddittorio con tutti i soggetti pubblici e privati interessati in sede di conferenza di servizi pertiene esclusivamente al procedimento di modifica sostanziale, essendo applicabile, in quest’ultimo caso, la disciplina generale di cui all’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 che fa rinvio alle prescrizioni contenute nell’art. 29 ter e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006.

Si spiega quindi il motivo per cui l’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021, pur essendo ispirato da evidenti esigenze di semplificazione e di accelerazione, non ha espressamente qualificato come perentorio il termine di 45 giorni entro il quale l’Amministrazione competente è tenuta ad esprimersi circa la qualificazione del progetto come “modifica sostanziale”.

Quindi allo spirare del termine suddetto non si consuma il potere provvedimentale, tenuto anche conto che la legge 108/2021 all’articolo 35, così come del resto l’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006, non codifica alcun meccanismo di silenzio assenso, la cui formazione in ogni caso risulterebbe preclusa dalla natura del procedimento, ricadente, in assenza di una espressa deroga, nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 20 comma 4, l. n. 241 del 1990; secondo questo ultimo comma il silenzio assenso non si applica: “agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale,

la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di   provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.



P.S.

Nella direzione della sentenza del TAR sopra descritta vedi anche TAR Lazio sentenza n° 16385 del 7 dicembre 2022 (QUI), anche questa al 23 gennaio 2023 non ancora appellata.

 



 

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