Come ho già spiegato in
questo blog (QUI) il Combustibile Solido Secondario (di seguito
CSS-Combustibile) può essere utilizzato in varie tipologie di impianti soggetti ad
operazioni di recupero energetico rifiuti senza bisogno di essere assoggettato
alla più complessa procedura di modifica sostanziale dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), una procedura che richiede sostanzialmente l’avvio
di una nuova procedura di AIA. Unica condizione per evitare la procedura di
modifica sostanziale è che l’utilizzo del CSS non comporti un incremento della
capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per
coincenerimento dei rifiuti.
Ora il TAR Lazio con sentenza n° 12232/2022 (QUI, non appellata) ha chiarito che comunque la valutazione delle condizioni per ottenere l’applicazione della procedura semplificata al posto della modifica sostanziale, resta nella piena discrezionalità della Autorità Competente al rilascio della autorizzazione
IL CASO
OGGETTO DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Nel caso esaminato dalla
sentenza del TAR Lazio l’ARPA ha ritenuto non adeguata la comunicazione del
richiedente l’uso del CSS sia in riferimento al trattamento dei residui
prodotti durante il funzionamento dell'impianto sia del rispetto delle
prescrizioni per le misurazioni e dei valori limite di emissioni in atmosfera.
L’ARPA ha altresì ritenuto
che il “…il proponente non ha valutato l’impatto delle nuove attività
rispetto alla possibile contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento
piazzale, né se la stessa si esaurisca con i primi 5 mm di pioggia”.
L’organo tecnico ha ulteriormente specificato che, per quanto riguarda i limiti
emissivi, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministeriale n. 22/2013 (il
decreto che semplifica l’uso del CSS poi integrato da legge successiva
108/2021 come ho spiegato QUI), l'utilizzo di CSS-Combustibile al forno di
cottura n. 1 comporta l'applicazione dei limiti emissivi per il coincenerimento
previsti dal Titolo III bis alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 (QUI), e che ciò implica la necessità di rivalutare i
limiti prescritti nell'AIA vigente rispetto a quanto previsto nell'Allegato II
al Titolo III bis del citato decreto legislativo, con contestuale necessità di
verificare l'eventuale aggiornamento del relativo Manuale SME, in conseguenza
dell'aggiornamento dei parametri sottoposti a monitoraggio in continuo nonché
di un adeguamento dei valori limite.
L’ARPA e la stessa Regione
hanno espresso ulteriori perplessità in merito all’impatto acustico del nuovo
progetto, all’introduzione di due potenziali sorgenti odorigene originate dalle
due stazioni di ricevimento del CSS-Combustibile, alla valutazione dei
residui prodotti durante il funzionamento dell’impianto.
Preso atto di tali valutazioni tecniche. l’Amministrazione regionale (Autorità
Competente all’AIA) ha ritenuto necessaria la rivalutazione
dell’autorizzazione, chiedendo alla ricorrente l’attivazione di una nuova
procedura di autorizzazione integrata ambientale per modifica degli impianti ai
sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 35 comma
3 della l. n. 108 del 29 luglio 2021.
LA TESI DEL
RICORRENTE CONTRO LA DECISIONE DELLA REGIONE
Secondo il ricorrente, il
legislatore avrebbe inteso consentire l’utilizzabilità del CSS-Combustibile
anche ai fini della produzione di energia per gli impianti non autorizzati alle
operazioni R1 (quindi non espressamente autorizzati all’utilizzazione dei
rifiuti come combustibile) a mezzo di un mero aggiornamento dell’autorizzazione
a suo tempo rilasciata, spettando all’Amministrazione solo di verificare che la
capacità produttiva rimanga invariata e che siano rispettati i limiti di emissione
previsti dalla legge per il co-incenerimento, senza la possibilità di opporre
ulteriori valutazioni tecniche ostative.
LA DECISIONE
DEL TAR LAZIO NEL RESPINGERE LA TESI DEL RICORRENTE
Se è vero che la normativa
citata in precedenza subordina la possibilità di aggiornamento esclusivamente
ai progetti che non prevedono una implementazione della capacità produttiva e
che rispettano i limiti di emissione previsti per gli impianti di
co-incenerimento (in ciò consistendo, a ben vedere, la funzione di
semplificazione della nuova disciplina e, al contempo, il limite di operatività
della stessa), è altrettanto indubitabile che laddove, come nel caso di specie,
emergano anche solo dubbi circa l’effettiva sussistenza di entrambe le predette
condizioni, l’Amministrazione ha il potere di ordinare la presentazione di una
nuova istanza di autorizzazione con attivazione del procedimento ordinario di
modifica sostanziale ex art. 29 nonies del d.lgs. n. 152/2006.
Ciò in quanto, trattandosi di procedimento in materia ambientale, nelle
fattispecie ricadenti nel comma 3 dell’art. 35 del d.l. n. 77/2021, le
pur apprezzabili esigenze di “economia circolare” non possono in alcun caso
giustificare alcun automatismo circa la richiesta di aggiornamento dell’AIA,
permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità tecnica
riguardo alle valutazioni di operatività della nuova disciplina. Ne
consegue che anche il solo ragionevole e motivato dubbio di compatibilità del
progetto alle condizioni astrattamente idonee all’aggiornamento dell’AIA
legittima, in forza del principio di precauzione, l’imposizione da parte della
P.A di un nuovo procedimento autorizzatorio.
Se si osserva, infatti, la struttura della disposizione contenuta nel comma
3 dell’art. 35 del d.l. n. 71/2021 convertito nella legge 108/2021 si nota
che i procedimenti di aggiornamento e di modifica sostanziale, in quanto
alternativi, sono strettamente collegati ma non sovrapponibili, e che
l’approfondimento pieno ed effettivo del progetto in contraddittorio con tutti
i soggetti pubblici e privati interessati in sede di conferenza di servizi
pertiene esclusivamente al procedimento di modifica sostanziale, essendo
applicabile, in quest’ultimo caso, la disciplina generale di cui all’art. 29
nonies del d.lgs. n. 152/2006 che fa rinvio alle prescrizioni contenute nell’art.
29 ter e 29 quater del d.lgs. n. 152/2006.
Si spiega quindi il motivo per cui l’art. 35 comma 3 del d.l. n. 77/2021,
pur essendo ispirato da evidenti esigenze di semplificazione e di accelerazione,
non ha espressamente qualificato come perentorio il termine di 45 giorni entro
il quale l’Amministrazione competente è tenuta ad esprimersi circa la
qualificazione del progetto come “modifica sostanziale”.
Quindi allo spirare del
termine suddetto non si consuma il potere provvedimentale, tenuto anche conto
che la legge 108/2021 all’articolo 35, così come del resto l’art. 29
nonies del d.lgs. n. 152/2006, non codifica alcun meccanismo di silenzio
assenso, la cui formazione in ogni caso risulterebbe preclusa dalla natura del
procedimento, ricadente, in assenza di una espressa deroga, nelle ipotesi di
esclusione previste dall'art. 20 comma 4, l. n. 241 del 1990; secondo
questo ultimo comma il silenzio assenso non si applica: “agli atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale
e paesaggistico, l'ambiente, la
tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale,
la pubblica sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità,
ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai
casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto
dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”.
P.S.
Nella direzione della sentenza del TAR sopra descritta vedi anche TAR Lazio sentenza n° 16385 del 7 dicembre 2022 (QUI), anche questa al 23 gennaio 2023 non ancora appellata.
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