La Direttiva (UE)
2022/2464 (QUI)del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 modifica la Direttiva
2013/34/UE (QUI) sui
bilanci di imprese.
La Direttiva 2022/2464 introduce
un nuovo articolo 19-bis alla vecchia Direttiva del 2013, Nel nuovo
articolo si prevede che le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie
imprese, ad eccezione delle microimprese includono nella relazione sulla
gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa
sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla
comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono
sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Invece il Regolamento UE 2022/2453 (QUI) del 30 novembre 2022 introduce al Regolamento 2021/637 l’obbligo di una serie di informazioni sui rischi ambientali e climatici come elencate negli allegati a detto nuovo Regolamento
Vediamo più in particolare queste due novità della normativa UE.
LA NUOVA
DIRETTIVA SULLE INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ NELLA GESTIONE DI IMPRESA
Quali informazioni
sulla sostenibilità relativamente alla gestione di impresa
Le informazioni includono:
1. una breve descrizione del modello e della strategia
aziendali dell'impresa, che indichi: la resilienza del modello e della
strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni
di sostenibilità; le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di
sostenibilità; i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i
relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e
la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile
e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con
l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di
Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come
stabilito dal Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio
(QUI), e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad
attività legate al carbone, al petrolio e al gas; il modo in cui il modello e
la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi
portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; le
modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le
questioni di sostenibilità;
3. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione,
gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle
loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o
dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
4. una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle
questioni di sostenibilità;
6. una descrizione: delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
7. una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;
8. indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui ai sopra elencati punti da 1 a 7.
N.B. Una rendicontazione semplificata, rispetto a quanto elencato sopra, è prevista per le piccole e medie imprese.
Rendicontazione consolidata di sostenibilità
Il nuovo articolo 29-bis della Direttiva 2013/34 fa riferimento alla rendicontazione dei grandi gruppi per i quali si intendono quelli composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;
b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni:
40 000 000 EUR;
c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio:
250.
Secondo il nuovo articolo 29-bis le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui sopra includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.
Le informazioni da inserire sono elencate nel nuovo 29-bis.
Principi di
rendicontazione di sostenibilità
L’articolo 49 della
Direttiva 2013/34 prevede il potere di emanare atti delegati da parte della
Commissione UE. Il nuovo articolo 29-ter introdotto alla Direttiva del 2013
dalla Direttiva 2022/2464 prevede che gli atti delegati dovranno stabilire
principi di rendicontazione di sostenibilità. Tali principi di rendicontazione
di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a
comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso,
specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni secondo
le indicazioni del paragrato 2 del nuovo articolo 29-ter.
Vengono previsti principi
anche per gli atti delegati relativi alle piccole e medie imprese dal nuovo
articolo 29-quater.
Formato elettronico
È previsto un formato
unico elettronico per la suddetta rendicontazione.
Si fa riferimento al Regolamento
UE 575/2013 (testo consolidato QUI) sui
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
Il Regolamento UE 2022/2453 del 30 novembre 2022 introduce al Regolamento 2021/637 l’obbligo di una serie di informazioni sui rischi ambientali e climatici come elencate negli allegati a detto nuovo Regolamento. Il tutto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 449bis del Regolamento 575/2013 secondo il quale a decorrere dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4 paragrafo 1 punto 21 della Direttiva 2014/65/UE (QUI) pubblicano informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione della Autorità Bancaria Europea di cui all'articolo 98, paragrafo 8, della Direttiva 2013/36/UE (QUI).
LE
ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE CHIEDONO ALL'UE DI MANTENERE NUOVE NORME
AMBIZIOSE PER LA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA
Queste informazioni sulla sostenibilità sono destinate a essere la pietra angolare della rendicontazione aziendale dell'UE. Se adottati come tali, consentirebbero ai cittadini e agli investitori di accedere a informazioni critiche sugli impatti che le aziende hanno sulle persone e sull'ambiente. La Commissione sta ora riesaminando il progetto prima di adottarlo mediante atti delegati.
I gruppi della società civile l'hanno invitata (QUI) a mantenere l'ambizione e a non ridurre la portata delle norme, il che minerebbe la credibilità dell'intero quadro.
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