giovedì 19 gennaio 2023

Rendicontazione societaria di sostenibilità e informativa sui rischi ambientali e climatici

La Direttiva (UE) 2022/2464 (QUI)del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 modifica la Direttiva 2013/34/UE (QUI) sui bilanci di imprese.

La Direttiva 2022/2464 introduce un nuovo articolo 19-bis alla vecchia Direttiva del 2013, Nel nuovo articolo si prevede che le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese includono nella relazione sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Invece il Regolamento UE 2022/2453 (QUI) del 30 novembre 2022 introduce al Regolamento 2021/637 l’obbligo di una serie di informazioni sui rischi ambientali e climatici come elencate negli allegati a detto nuovo Regolamento

Vediamo più in particolare queste due novità della normativa UE.


 

LA NUOVA DIRETTIVA SULLE INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ NELLA GESTIONE DI IMPRESA

 

Quali informazioni sulla sostenibilità relativamente alla gestione di impresa

Le informazioni includono:

1. una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell'impresa, che indichi: la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità; le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità; i piani dell'impresa, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato il 12 dicembre 2015 (“accordo di Parigi”) e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 come stabilito dal Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI), e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas; il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto degli interessi dei suoi portatori di interessi e del suo impatto sulle questioni di sostenibilità; le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

2. una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, ove opportuno, obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

3. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

4. una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

5. informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo;

6. una descrizione: delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove opportuno, in linea con gli obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza; di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

7. una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

8. indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui ai sopra elencati punti da 1 a 7.

N.B. Una rendicontazione semplificata, rispetto a quanto elencato sopra, è prevista per le piccole e medie imprese.

 

 


Rendicontazione consolidata di sostenibilità

Il nuovo articolo 29-bis della Direttiva 2013/34 fa riferimento alla rendicontazione dei grandi gruppi per i quali si intendono quelli composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR;

b)  ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.


Secondo il nuovo articolo 29-bis le imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di cui sopra includono nella relazione sulla gestione consolidata informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento del gruppo, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Le informazioni da inserire sono elencate nel nuovo 29-bis.

 

 

Principi di rendicontazione di sostenibilità

L’articolo 49 della Direttiva 2013/34 prevede il potere di emanare atti delegati da parte della Commissione UE. Il nuovo articolo 29-ter introdotto alla Direttiva del 2013 dalla Direttiva 2022/2464 prevede che gli atti delegati dovranno stabilire principi di rendicontazione di sostenibilità. Tali principi di rendicontazione di sostenibilità specificano le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare ai sensi degli articoli 19 bis e 29 bis e, se del caso, specificano la struttura da utilizzare per presentare tali informazioni secondo le indicazioni del paragrato 2 del nuovo articolo 29-ter.

Vengono previsti principi anche per gli atti delegati relativi alle piccole e medie imprese dal nuovo articolo 29-quater.

 

Formato elettronico

È previsto un formato unico elettronico per la suddetta rendicontazione.

 

 



INFORMATIVA SUI RISCHI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE

Si fa riferimento al Regolamento UE 575/2013 (testo consolidato QUI) sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Il Regolamento UE 2022/2453 del 30 novembre 2022 introduce al Regolamento 2021/637 l’obbligo di una serie di informazioni sui rischi ambientali e climatici come elencate negli allegati a detto nuovo Regolamento. Il tutto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 449bis del Regolamento 575/2013 secondo il quale a decorrere dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4 paragrafo 1 punto 21 della Direttiva 2014/65/UE (QUI) pubblicano informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione della Autorità Bancaria Europea di cui all'articolo 98, paragrafo 8, della Direttiva 2013/36/UE (QUI).

 

LE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE CHIEDONO ALL'UE DI MANTENERE NUOVE NORME AMBIZIOSE PER LA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA

Nel novembre dello scorso anno, Efrag, il gruppo consultivo della Commissione europea sul reporting aziendale, ha proposto una prima serie di standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS). La bozza include requisiti quali la comunicazione delle emissioni del ciclo di vita, gli obiettivi di decarbonizzazione e le azioni per proteggere la biodiversità.

Queste informazioni sulla sostenibilità sono destinate a essere la pietra angolare della rendicontazione aziendale dell'UE. Se adottati come tali, consentirebbero ai cittadini e agli investitori di accedere a informazioni critiche sugli impatti che le aziende hanno sulle persone e sull'ambiente. La Commissione sta ora riesaminando il progetto prima di adottarlo mediante atti delegati.

I gruppi della società civile l'hanno invitata (QUI) a mantenere l'ambizione e a non ridurre la portata delle norme, il che minerebbe la credibilità dell'intero quadro.

Nessun commento:

Posta un commento