Il Consiglio di Stato
(sentenza n° 236 del 9/1/2023 QUI) è intervenuto su appello di un Comune contro una
sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto di un gestore di telefonia
mobile di realizzare un intervento di adeguamento tecnologico mediante
installazione di moduli precablati all’interno del cabinet già esistente,
aggiunta di carpenteria metallica e nuove antenne, al fine di ammodernare il
sistema UMTS 2100 MHz della stazione radio base esistente.
La motivazione di fondo del rigetto dell’appello riguarda il tipo di procedura molto agevolata per questi adeguamenti di impianti di telefonia mobile esistenti.
In particolare, in questi
casi si applica l’articolo 87-bis del Codice Comunicazioni Elettroniche
(DLgs 259/2003 nella versione attuale vedi articolo 45 QUI) che prevede in questi casi che il proponente presenti
all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la
descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti,
dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 indipendentemente dai Watt
di potenza. Quindi l’ammodernamento
dovrà comunque rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione
al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (QUI) e relativi provvedimenti di attuazione (vedi DPCM
8/7/2003 QUI).
Il Comune appellante nel caso specifico ha respinto la DIA presentata dal gestore dopo aver acquisito il parere negativo del Gruppo Tecnico di Valutazione, collocandosi l’impianto in prossimità di aree sensibili (una casa di cura e un parco giochi per bambini) e in mancanza di quello dell’A.R.P.A., che non si è espressa sui campi elettromagnetici.
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO
Secondo il Consiglio di
Stato nella sentenza qui esaminata
l’art. 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 prevede un regime autorizzatorio
speciale improntato a criteri di massima accelerazione ed efficienza proprio
per favorire il progresso tecnologico e gli interventi per il miglioramento
della rete e del servizio addirittura arrivando a prevedere che in questi casi
di variazioni di impianti esistenti non occorre l’autorizzazione paesaggistica
purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti
della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati (comma 5
articolo 40 legge 108/2021 (QUI).
Per tali finalità l’art.
87 bis (nell’ultima versione del Codice articolo 45), come peraltro
riconosciuto già dal TAR nella sentenza appellata nel caso qui in esame,
istituisce un meccanismo di silenzio-assenso per cui le
modifiche e aggiornamenti impiantistici sono attivabili qualora, entro trenta
giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 (Agenzia regionale per la protezione
dell’ambiente territorialmente competente) non sia stato comunicato dal
medesimo un provvedimento negativo (comma 5 articolo 40 già citata legge
108/2021).
Quindi, secondo il Consiglio di Stato, a seguito della scadenza dei termini ivi indicati, per attuare un’eventuale modifica del titolo formatosi, il Comune avrebbe dovuto provvedere in autotutela, in presenza di tutti i presupposti per l’esercizio di tale potere, e non limitarsi ad emettere un semplice diniego, ragionevolmente e motivatamente ritenuto illegittimo dai giudici di prime cure.
Neppure la mancata
pronuncia dell’ARPA appare di
ostacolo alla formazione del titolo in questione, non avendo tale ente espresso
nel termine previsto il proprio parere come previsto dalla normativa sopra
riportata.
Non solo ma sempre secondo la sentenza qui esaminata la possibilità di riconfigurazione ed ammodernamento alle più recenti tecnologie degli impianti di telefonia non può essere, infatti, impedita da norme regolamentari comunali, in quanto, altrimenti, l'operatore di telefonia mobile sarebbe costretto a realizzare nuovi impianti, anziché intervenire su quelli preesistenti, con ciò frustrando gli stessi principi di mitigazione e di precauzione, mentre la sempre maggiore quantità di servizi che possono essere offerti mediante la rete di telefonia mobile impone ai gestori un costante aggiornamento tecnologico, favorito dallo stesso legislatore attraverso la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga.
CONCLUSIONI
La sentenza interpreta le
norme sopra riportate nel modo nettamente favorevole ai gestori come purtroppo
anticipavo in questo mio post dello scorso 22 agosto 2022 QUI.
Resta il fatto che di
fronte ad una procedura come l’articolo 87-bis che prevede il silenzio assenso un
semplice diniego agli atti urbanistici (vedi DIA nel caso in esame) non è
sufficiente perché viene superato dal formarsi del silenzio assenso. Invece il
Comune può motivatamente annullare in autotutela il formarsi del silenzio
assenso motivandolo con norme ambientali cosa che non è stata fatta nel caso in
esame per cui non basta sollevare la questione dei siti sensibili senza un
parere specifico di asl sul rischio sanitario potenziale (vedi QUI). Peraltro questo indirizzo di azione del Comune
contro il formarsi del silenzio assenso è confermato da giurisprudenza
precedente del Consiglio di Stato sia pure riferita alla procedura di
installazione di nuovi impianti, vedi QUI.
Quanto alla questione posta
dal Consiglio di Stato sui regolamenti comunale che non possono impedire
l’ammodernamento ampliamento di impianti esistenti questa è una interpretazione
del Consiglio di Stato ma non deriva da specifica norma di legge. Quindi un
Comune può prevenire il rischio di ammodernamenti di impianti esistenti che
possono pregiudicare siti sensibili se ha a disposizione un piano antenne
adeguato in grado di garantire con criteri di localizzazione e procedure
cositing come spiego QUI in modo da evitare il rischio paventato dalla
sentenza del Consiglio di Stato di dover realizzare nuovi impianti.
Come ha affermato la sentenza
del Consiglio di Stato (n° 2976 del 20/4/2022 - QUI): “Il Piano comunale non stabilisce divieti
generalizzati ma individua siti disponibili mentre per gli ulteriori siti avvia
un confronto con i gestori di telefonia mobile”. Quindi il Piano resta lo
strumento principe per avviare un
confronto costruttivo con i gestori in caso di siti problematici.
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