sabato 21 gennaio 2023

Ammodernamento impianti telefonia mobile esistenti i poteri del Comune

Il Consiglio di Stato (sentenza n° 236 del 9/1/2023 QUI) è intervenuto su appello di un Comune contro una sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto di un gestore di telefonia mobile di realizzare un intervento di adeguamento tecnologico mediante installazione di moduli precablati all’interno del cabinet già esistente, aggiunta di carpenteria metallica e nuove antenne, al fine di ammodernare il sistema UMTS 2100 MHz della stazione radio base esistente.

La motivazione di fondo del rigetto dell’appello riguarda il tipo di procedura molto agevolata per questi adeguamenti di impianti di telefonia mobile esistenti.

 


In particolare, in questi casi si applica l’articolo 87-bis del Codice Comunicazioni Elettroniche (DLgs 259/2003 nella versione attuale vedi articolo 45 QUI) che prevede in questi casi che il proponente presenti all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 indipendentemente dai Watt di potenza.  Quindi l’ammodernamento dovrà comunque rispettare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (QUI) e relativi provvedimenti di attuazione (vedi DPCM 8/7/2003 QUI).

 

Il Comune appellante nel caso specifico ha respinto la DIA presentata dal gestore dopo aver acquisito il parere negativo del Gruppo Tecnico di Valutazione, collocandosi l’impianto in prossimità di aree sensibili (una casa di cura e un parco giochi per bambini) e in mancanza di quello dell’A.R.P.A., che non si è espressa sui campi elettromagnetici.

 

 

 

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Secondo il Consiglio di Stato nella sentenza qui esaminata l’art. 87 bis del d.lgs. n. 259/2003 prevede un regime autorizzatorio speciale improntato a criteri di massima accelerazione ed efficienza proprio per favorire il progresso tecnologico e gli interventi per il miglioramento della rete e del servizio addirittura arrivando a prevedere che in questi casi di variazioni di impianti esistenti non occorre l’autorizzazione paesaggistica purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati (comma 5 articolo 40 legge 108/2021 (QUI).

Per tali finalità l’art. 87 bis (nell’ultima versione del Codice articolo 45), come peraltro riconosciuto già dal TAR nella sentenza appellata nel caso qui in esame, istituisce un meccanismo di silenzio-assenso per cui le modifiche e aggiornamenti impiantistici sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente) non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo (comma 5 articolo 40 già citata legge 108/2021).

Quindi, secondo il Consiglio di Stato, a seguito della scadenza dei termini ivi indicati, per attuare un’eventuale modifica del titolo formatosi, il Comune avrebbe dovuto provvedere in autotutela, in presenza di tutti i presupposti per l’esercizio di tale potere, e non limitarsi ad emettere un semplice diniego, ragionevolmente e motivatamente ritenuto illegittimo dai giudici di prime cure.

Neppure la mancata pronuncia dell’ARPA appare di ostacolo alla formazione del titolo in questione, non avendo tale ente espresso nel termine previsto il proprio parere come previsto dalla normativa sopra riportata.

Non solo ma sempre secondo la sentenza qui esaminata la possibilità di riconfigurazione ed ammodernamento alle più recenti tecnologie degli impianti di telefonia non può essere, infatti, impedita da norme regolamentari comunali, in quanto, altrimenti, l'operatore di telefonia mobile sarebbe costretto a realizzare nuovi impianti, anziché intervenire su quelli preesistenti, con ciò frustrando gli stessi principi di mitigazione e di precauzione, mentre la sempre maggiore quantità di servizi che possono essere offerti mediante la rete di telefonia mobile impone ai gestori un costante aggiornamento tecnologico, favorito dallo stesso legislatore attraverso la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga.

 

 

 

CONCLUSIONI

La sentenza interpreta le norme sopra riportate nel modo nettamente favorevole ai gestori come purtroppo anticipavo in questo mio post dello scorso 22 agosto 2022 QUI.

Resta il fatto che di fronte ad una procedura come l’articolo 87-bis che prevede il silenzio assenso un semplice diniego agli atti urbanistici (vedi DIA nel caso in esame) non è sufficiente perché viene superato dal formarsi del silenzio assenso. Invece il Comune può motivatamente annullare in autotutela il formarsi del silenzio assenso motivandolo con norme ambientali cosa che non è stata fatta nel caso in esame per cui non basta sollevare la questione dei siti sensibili senza un parere specifico di asl sul rischio sanitario potenziale (vedi QUI). Peraltro questo indirizzo di azione del Comune contro il formarsi del silenzio assenso è confermato da giurisprudenza precedente del Consiglio di Stato sia pure riferita alla procedura di installazione di nuovi impianti, vedi QUI.

Quanto alla questione posta dal Consiglio di Stato sui regolamenti comunale che non possono impedire l’ammodernamento ampliamento di impianti esistenti questa è una interpretazione del Consiglio di Stato ma non deriva da specifica norma di legge. Quindi un Comune può prevenire il rischio di ammodernamenti di impianti esistenti che possono pregiudicare siti sensibili se ha a disposizione un piano antenne adeguato in grado di garantire con criteri di localizzazione e procedure cositing come spiego QUI in modo da evitare il rischio paventato dalla sentenza del Consiglio di Stato di dover realizzare nuovi impianti.

Come ha affermato la sentenza del Consiglio di Stato (n° 2976 del 20/4/2022 - QUI): “Il Piano comunale non stabilisce divieti generalizzati ma individua siti disponibili mentre per gli ulteriori siti avvia un confronto con i gestori di telefonia mobile”. Quindi il Piano resta lo strumento principe per avviare  un confronto costruttivo con i gestori in caso di siti problematici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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