Con il Decreto 21 aprile 2023 (QUI) sono
stata adottate le linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento
recante disciplina per il rilascio delle concessioni di aree e banchine
approvato con Decreto del 28 dicembre 2022 n° 202.
A sua volta il Decreto 28 dicembre 2022 n° 2022 era in
attuazione dell’articolo 5 (QUI) della
legge 118/2022 che aveva modificato l’articolo 18 della legge quadro sui porti.
Per una analisi del Decreto 28 dicembre 2022 n° 202 vedi News/Ambiente Dicembre 2022 (pagina 96 - QUI).
Le linee guida in coerenze con le norme sopra citate a cui danno attuazione affermano alcuni principi fondamentali:
1. la concessione di uso delle
banchine nei porti deve rispettare le prescrizioni e delle destinazioni
funzionali dei Piani Regolatori dei porti
2. devono rispettare gli obiettivi
sulla transizione ecologica
3. devono dimostrare di rispettare
il principio comunitario DNHS (Do no significant harm): non creare danni
significativi all’ambiente.
Vediamo più precisamente gli aspetti più rilevanti di queste nuove
Linee guida per poi indicare alcuni esempi concreti di totale mancanza di
rispetto di questi principi da parte di Autorità di Sistema Portuale e vari
Enti competenti…
Il Decreto 202/2022 stabilisce come uno dei principi
fondanti quello per cui “9. Per le finalità di cui al comma 8, sono
dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore
portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione
strategica nazionale del settore” (comma 9 articolo 2).
Recita, in particolare, il sopra citato comma 8 del Decreto 2023/2022: “8. L'autorità
concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio
della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle
istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore
portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti
di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di
cui al primo periodo, l'autorità concedente richiede, in relazione alle istanze
che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il
parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli
strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta,
decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente
dall'espressione del parere.”
Le nuove linee guida esplicitano i seguenti aspetti del
regolamento ex Decreto 202/2022:
1. indicazioni
sulle modalità e criteri di determinazione della durata della concessione e
definizione delle concessioni di maggiore durata;
2. specificazione dei criteri di
ragionevolezza;
3. identificazione del criterio per
collegare il canone concessorio alla produttività
4. specificare
gli indicatori di cui alla parte variabile del canone concessorio
Le Linee affermano che sono state elaborate considerando prioritario
l’obiettivo di garantire:
1. la
più ampia concorrenza tra gli operatori economici partecipanti alle procedure
indette dalle Autorità di sistema portuale;
2. la piena aderenza di tali
procedure ai principi derivanti dalla appartenenza alla UE;
3. l’efficienza e l’efficacia della
gestione delle aree e banchine oggetto di concessione in coerenza con gli
strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore e gli obiettivi di
transizione ecologica ed ambientale
4. le
più ampie condizioni di accesso al terminal portuale e al mercato delle
operazioni portuali per gli utenti e gli operatori interessati.
In particolare, in relazione al criterio di valutazione per
rilasciare la concessione: “grado di coerenza con gli strumenti di
pianificazione strategica nazionale del settore e gli obiettivi di transizione
ecologica e ambientale” le linee guida (tabella pagina 11) richiedono nella
domanda:
1. relativamente alla coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore: “Relazione o sezione esplicativa che descriva in maniera puntuale gli impatti degli investimenti programmati nelle aree interessate rispetto alle singole dimensioni descritte nei documenti di pianificazione strategica del settore”;
2. relativamente alla coerenza con
gli obiettivi di transizione ecologica ed ambientale: “Relazione o sezione
esplicativa che descriva in maniera puntuale gli impatti generati dagli investimenti
programmati al fine di fornire una valutazione di conformità degli interventi
al principio del DNHS (Do no significant harm) con riferimento al sistema di
tassonomia delle attività ecosostenibili indicato dall’articolo 17 del
Regolamento UE 2020/852”.
N.B. su questo secondo livello di coerenza legato al contenuto della domanda per ottenere la concessione, secondo le linee guida è compito della Adsp garantire che sia messa a disposizione degli istanti alla concessione: “i documenti di pianificazione strategica del settore contenenti gli elementi di analisi prospettiche circa le sfide che le singole aree portuali affrontano in particolare con riferimento ai temi della sostenibilità ambientale dell’area portuale, con l’individuazione di potenziali strategie di mitigazione degli impatti”
ESEMPI DI VIOLAZIONI RECENTI DEI SUDDETTI
PRINCIPI NEL PORTO DI SPEZIA
Nel porto di Spezia i suddetti principi, alcuni dei quali
applicabili anche precedentemente alle nuove linee guida che costituiscono solo
una sistematizzazione di norme regole direttive già in gran parte in vigore,
non sono stati per niente rispettati come dimostrano gli esempi seguenti:
1. A proposito di rispetto del
principio DNHS:
1.1. La progettazione della fascia di rispetto del porto di Spezia
non ha rispettato le prescrizioni del Ministero Ambiente come ho spiegato QUI.
1.2. Il mancato rispetto delle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente
per l’attuazione del Piano regolatore del porto di Spezia QUI.
1.3. il rilascio della concessione per le autobotti cariche di gnl
senza tenere conto del rischio di incidente complessivo nel porto si Spezia QUI.
2. A
proposito del principio di rispettare le destinazioni dei piani regolatori dei
porti:
2.1. è stata rilascia la concessione per lo sbarco delle autobotti
piene di gnl nel porto di Spezia in area dove il piano regolatore portuale
vigente non prevedeva tale destinazione QUI.
2.2. il piano operativo triennale del porto di spezia come
strumento acceleratorio del Piano regolatore del porto spezzino del 2006 senza
rispettarne le prescrizioni QUI.
2.3. mancato aggiornamento del Piano Regolatore portuale alle
nuove normative QUI e QUI.
2.4. la progettata stazione crocieristica in contrasto con il PRP
spezzino del 2006 QUI.
3. A proposto del principi di
rispetto di regole di trasparenza ma anche delle prescrizioni della vigente pianificazione
portuale nella istruttoria che porta al rilascio della concessione:
3.1. rinnovo concessione Contship in contrasto con le prescrizioni
del PRP spezzino del 2006
3.2. Bando di gara per ampliamento banchine porto spezzino: tutto
in contrasto con le prescrizioni del 2006 mai rispettate in danno alla salute
delle migliaia di residenti QUI.
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