venerdì 1 settembre 2023

Linee guida per concessioni nei porti: parametri ambientali non rispettati a Spezia

Con il Decreto 21 aprile 2023 (QUI) sono stata adottate le linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento recante disciplina per il rilascio delle concessioni di aree e banchine approvato con Decreto del 28 dicembre 2022 n° 202.

 

A sua volta il Decreto 28 dicembre 2022 n° 2022 era in attuazione dell’articolo 5 (QUI) della legge 118/2022 che aveva modificato l’articolo 18 della legge quadro sui porti.

Per una analisi del Decreto 28 dicembre 2022 n° 202 vedi News/Ambiente Dicembre 2022 (pagina 96 - QUI).

Le linee guida in coerenze con le norme sopra citate a cui danno attuazione affermano alcuni principi fondamentali:

1. la concessione di uso delle banchine nei porti deve rispettare le prescrizioni e delle destinazioni funzionali dei Piani Regolatori dei porti

2. devono rispettare gli obiettivi sulla transizione ecologica

3. devono dimostrare di rispettare il principio comunitario DNHS (Do no significant harm): non creare danni significativi all’ambiente.

 

Vediamo più precisamente gli aspetti più rilevanti di queste nuove Linee guida per poi indicare alcuni esempi concreti di totale mancanza di rispetto di questi principi da parte di Autorità di Sistema Portuale e vari Enti competenti…

 

 

Il Decreto 202/2022 stabilisce come uno dei principi fondanti quello per cui “9. Per le finalità di cui al comma 8, sono dichiarate inammissibili le istanze non coerenti con il Piano regolatore portuale ovvero quelle non coerenti con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore” (comma 9 articolo 2).

Recita, in particolare, il sopra citato comma 8 del Decreto 2023/2022: “8. L'autorità concedente verifica, in caso di pubblicazione dell'avviso, ai fini dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, la coerenza delle istanze pervenute e dei relativi programmi di attività con il Piano regolatore portuale di cui all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 e con gli strumenti di pianificazione strategica del settore. Prima di procedere alla verifica di cui al primo periodo, l'autorità concedente richiede, in relazione alle istanze che prevedono una durata della concessione superiore a quaranta anni, il parere   del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti circa la coerenza di dette istanze con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali l'autorità concedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.”

 

 

Le nuove linee guida esplicitano i seguenti aspetti del regolamento ex Decreto 202/2022:

1. indicazioni sulle modalità e criteri di determinazione della durata della concessione e definizione delle concessioni di maggiore durata;

2. specificazione dei criteri di ragionevolezza;

3. identificazione del criterio per collegare il canone concessorio alla produttività

4. specificare gli indicatori di cui alla parte variabile del canone concessorio

 

 

Le Linee affermano che sono state elaborate considerando prioritario l’obiettivo di garantire:

1. la più ampia concorrenza tra gli operatori economici partecipanti alle procedure indette dalle Autorità di sistema portuale;

2. la piena aderenza di tali procedure ai principi derivanti dalla appartenenza alla UE;

3. l’efficienza e l’efficacia della gestione delle aree e banchine oggetto di concessione in coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore e gli obiettivi di transizione ecologica ed ambientale

4. le più ampie condizioni di accesso al terminal portuale e al mercato delle operazioni portuali per gli utenti e gli operatori interessati.

 

 

In particolare, in relazione al criterio di valutazione per rilasciare la concessione: “grado di coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore e gli obiettivi di transizione ecologica e ambientale” le linee guida (tabella pagina 11) richiedono nella domanda:

1. relativamente alla coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica nazionale del settore: Relazione o sezione esplicativa che descriva in maniera puntuale gli impatti degli investimenti programmati nelle aree interessate rispetto alle singole dimensioni descritte nei documenti di pianificazione strategica del settore”;

2. relativamente alla coerenza con gli obiettivi di transizione ecologica ed ambientale: “Relazione o sezione esplicativa che descriva in maniera puntuale gli impatti generati dagli investimenti programmati al fine di fornire una valutazione di conformità degli interventi al principio del DNHS (Do no significant harm) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852”.

N.B. su questo secondo livello di coerenza legato al contenuto della domanda per ottenere la concessione, secondo le linee guida è compito della Adsp garantire che sia messa a disposizione degli istanti alla concessione: “i documenti di pianificazione strategica del settore contenenti gli elementi di analisi prospettiche circa le sfide che le singole aree portuali affrontano in particolare con riferimento ai temi della sostenibilità ambientale dell’area portuale, con l’individuazione di potenziali strategie di mitigazione degli impatti

 

 

ESEMPI DI VIOLAZIONI RECENTI DEI SUDDETTI PRINCIPI NEL PORTO DI SPEZIA

Nel porto di Spezia i suddetti principi, alcuni dei quali applicabili anche precedentemente alle nuove linee guida che costituiscono solo una sistematizzazione di norme regole direttive già in gran parte in vigore, non sono stati per niente rispettati come dimostrano gli esempi seguenti:

 

1. A proposito di rispetto del principio DNHS:

1.1. La progettazione della fascia di rispetto del porto di Spezia non ha rispettato le prescrizioni del Ministero Ambiente come ho spiegato QUI.

1.2. Il mancato rispetto delle prescrizioni del Ministero dell’Ambiente per l’attuazione del Piano regolatore del porto di Spezia QUI.

1.3. il rilascio della concessione per le autobotti cariche di gnl senza tenere conto del rischio di incidente complessivo nel porto si Spezia QUI.

 

2. A proposito del principio di rispettare le destinazioni dei piani regolatori dei porti:

2.1. è stata rilascia la concessione per lo sbarco delle autobotti piene di gnl nel porto di Spezia in area dove il piano regolatore portuale vigente non prevedeva tale destinazione QUI.

2.2. il piano operativo triennale del porto di spezia come strumento acceleratorio del Piano regolatore del porto spezzino del 2006 senza rispettarne le prescrizioni QUI.

2.3. mancato aggiornamento del Piano Regolatore portuale alle nuove normative QUI e QUI.

2.4. la progettata stazione crocieristica in contrasto con il PRP spezzino del 2006 QUI.

 

3. A proposto del principi di rispetto di regole di trasparenza ma anche delle prescrizioni della vigente pianificazione portuale nella istruttoria che porta al rilascio della concessione:

3.1. rinnovo concessione Contship in contrasto con le prescrizioni del PRP spezzino del 2006

3.2. Bando di gara per ampliamento banchine porto spezzino: tutto in contrasto con le prescrizioni del 2006 mai rispettate in danno alla salute delle migliaia di residenti QUI.

 

 


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