lunedì 11 settembre 2023

Nuove norme per monitorare e comunicare dati e ispezioni sullo zolfo nei combustibili marini

Con il Decreto Ministero Ambiente 24 aprile 2023 (QUI) viene aggiornato l’allegato X, parte I, sezione 3 (Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi), alla Parte quinta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In sostanza si è introdotto nella normativa italiana un sistema di monitoraggio di ispezioni e verifiche su come vengono rispettati i limiti di zolfo nel combustibile marittimo, il tutto quasi in tempo reale e conforme in tutta l'UE visto che i dati dei monitoraggi e delle ispezioni vengono inseriti nel Sistema di informazione dell'Unione europea, operante come piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità, denominato Thetis EU (QUI).

 

 

LE FINALITÀ IN GENERALE DELLA NORMATIVA UE ORA RECEPITA DAL DECRETO 24 APRILE 2023

Si adegua la norma nazionale al Sistema di informazione dell'Unione europea (Thetis EU).

Come riporta il sito della UE che traduco di seguito la Direttiva sullo zolfo nei combustibili marittimi (Direttiva 2016/802) stabiliva l'urgente necessità di un regime di monitoraggio e applicazione più forte e armonizzato al fine di garantire la corretta attuazione dei limiti di zolfo da parte delle navi che fanno scalo nei porti dell'UE. Tuttavia, in origine non era previsto l'utilizzo di uno strumento dedicato per provvedere alla segnalazione, al targeting e alla condivisione dei risultati dei risultati delle ispezioni effettuate e delle verifiche del carburante su base giornaliera. Dopo l'adozione della direttiva, la Commissione europea (DG ENV), su richiesta di un certo numero di Stati membri, ha invitato l'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima - QUI) a valutare le possibilità di ulteriore assistenza nell'attuazione economicamente vantaggiosa della direttiva zolfo e rilevando la possibilità di economie di scala attraverso l'uso dell'infrastruttura esistente (THETIS coperta dalla direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo) e dispositivi di supporto. Pertanto, la Commissione ha delegato all'EMSA il compito di sviluppare un modulo dedicato in THETIS che funga da piattaforma dell'UE per registrare e scambiare informazioni sui risultati delle singole verifiche di conformità effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi della direttiva sullo zolfo.

A tal fine, l'EMSA ha esteso THETIS sviluppando un nuovo modulo dedicato THETIS-EU (originariamente denominato THETIS–S) gli utenti, a seconda dei loro diritti di accesso e su base volontaria, sono in grado di registrare e scambiare dati su ispezioni e verifiche previste anche dall'UE zolfo nella legislazione sui carburanti, ma anche mirati e allerte sulla base di requisiti predefiniti stabiliti dalla legislazione dell'UE, è possibile dare la priorità alle ispezioni delle navi in base al rischio. THETIS-EU, operativo dal 1° gennaio 2015, è stato utilizzato con successo dagli Stati membri dell'UE ed è oggi riconosciuto come best practice di applicazione chiave anche in tutto il mondo, consentendo il monitoraggio quasi in tempo reale della conformità allo zolfo e rendendolo conforme in tutta l'UE.

 

 

RIEPILOGO DEI REQUISITI FUNZIONALI di THETIS EU

Per definire i requisiti tecnici e funzionali di Thetis EU l’apposito portale (QUI) li elenca come si riporta di seguito:

1. In grado di gestire un minimo di 25 000 ispezioni all'anno.

2. Combina le notifiche di scalo in porto ricevute attraverso il sistema comunitario Safe Sea Net con i dettagli della nave e i dettagli delle ispezioni quasi in tempo reale.

3. Fornisce quotidianamente agli Stati membri un "profilo di rischio nave" accurato e aggiornato di ciascuna nave del sistema.

4. Fornisce agli Stati membri un aggiornamento quotidiano sul rispetto dell'obbligo di Fair Share.

5. Supporta la reportistica quotidiana, la consultazione e la correzione dei rapporti di ispezione da parte di tutti gli utenti autorizzati.

6. Supporta la segnalazione dei risultati delle ispezioni online e in remoto tramite sincronizzazione.

7. Lo strumento promuove la facilità di accesso, la struttura logica e la guida per l'utente.

 

 

RIEPILOGO DEI REQUISITI TECNICI DI THETIS EU

1. Il sistema deve essere disponibile 24 ore su 7, <> giorni su <>, con un alto grado di affidabilità.

2. Facilità d'uso per adattarsi agli operatori non computerizzati.

3. Il tempo di risposta complessivo, la struttura del menu e l'interfaccia grafica sono elementi critici.

4. Segue un approccio modulare per facilitare modifiche semplici e indipendenti delle parti a seguito di aggiornamenti alla legislazione, modernizzazione tecnica o modifiche richieste dalle comunità di utenti.

5. Adattabile a diversi utenti in tutti gli Stati membri dell'UE, a vari livelli di automazione.

6. In grado di gestire un minimo di 3 000 utenti pienamente autorizzati con ruoli diversi.

7. Dati conservati e prontamente disponibili per almeno 4 anni per facilitare il corretto targeting e la produzione di statistiche rotanti.

8. Capacità di archiviazione dati stimata in almeno 30 GByte/anno.

 

 

LE MODIFICHE APPORTATE AL DLGS 152/2006 DA PARTE DEL DECRETO 24 APRILE 2023

Il nuovo Decreto Ministeriale dello scorso 24 aprile 2023 ma pubblicato solo lo scorso 20 luglio prevede le seguenti modifiche all’allegato X alla parte V del DLgs 152/2006:

al punto 3.1. della sezione 3 parte 1 allegato X viene aggiunto il seguente periodo:

I soggetti competenti all'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'art. 296, comma 9 [NOTA 1] Dlgs 152/2006 (QUI), provvedono a inserire nel Sistema di informazione dell'Unione europea, operante come piattaforma per la registrazione e lo scambio delle informazioni sui controlli di conformità, denominato Thetis EU, i dati inerenti ai rilevamenti del tenore di zolfo negli accertamenti sui combustibili ad uso marittimo utilizzati. I dati sono inseriti in modo tempestivo rispetto alla data dell'accertamento. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura le funzioni di soggetto amministratore per   l'Italia del Sistema Thetis EU. Il soggetto amministratore può altresì formulare indirizzi operativi per i soggetti tenuti all'inserimento dei dati, al fine di assicurare l'omogeneità dei riscontri e segnalare le eventuali criticità. Il Ministero può avvalersi dell'ISPRA ai fini della formulazione di tali indirizzi ed in relazione alla gestione del sistema Thetis EU.

Gli esiti inseriti si riferiscono ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e con   modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile controllato e rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite.”

Viene confermato il primo periodo del punto 3.5. della sezione 3 parte 1 allegato x secondo il quale: “La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente prodotto e   importato.”


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[NOTA 1] Capitanerie e Guardia Costiera relativamente alla violazione in materia di uso di combustibili marittimi sopra i limiti di zolfo (comma 5 articolo 296); bollettino di consegna combustibile con zolfo nei limiti di legge e campione sigillato (comma 6 articolo 296); mancata consegna bollettino (comma 7 articolo 296); mancata comunicazione dei fornitori per la iscrizione nel registro fornitori (comma 8 articolo 296)

 

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