domenica 3 settembre 2023

Raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione

L’articolo 10 del Decreto-Legge 69/2023 convertito nella legge 103/2023 (QUI) pone ulteriori limiti (territoriali e temporali) nonché sanzioni alla pratica agricola dell’abbruciamento di materiali vegetali che è attualmente disciplinata dall’articoli 182 comma 6-bis del DLgs 152/2006 che fissa quantità giornaliere di materiali bruciabili con la suddetta pratica e che non devono rientrare nella definizione di rifiuto.

 

 

LA DISCIPLINA QUADRO DELL’ARTICOLO 182 DLgs 152/2006

L’articolo 182 comma 6-bis DLgs 152/2006 prevede che 6-bis. le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) (che non rientrano nella applicazione della disciplina dei rifiuti), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali é sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui  sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle polveri sottili (PM10).

 

 

LIMITI TERRITORIALI DOVE NON SI APPLICA ALL’ABBRUCIAMENTO

L’articolo 10 del Decreto Legge 69/2023 convertito nella legge 103/2023 nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna  e Veneto in cui risultano  superati  i  valori  limite,  giornaliero  o annuale, di qualità dell'aria ambiente  previsti  per  il  materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo  n.155 del 2010 , le pratiche agricole di cui al medesimo articolo  182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152  del  2006  sono  ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

La disposizione di cui sopra si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite   comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.

Questo divieto si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.

 


AREE ESCLUSE DAL DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO

La disposizione invece non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.


 

SANZIONE

Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione del sopra riportato divieto é soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.

 


AZIONI PER LIMITARE LA PRATICA AGRICOLA DELL’ABBRUCIAMENTO

Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di abbruciamento di materiale vegetale nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X (disciplina combustibili) alla parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la produzione di materiali e prodotti.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste sopra, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.

I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (QUI) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 (QUI) assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.


 




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