lunedì 18 settembre 2023

Poteri sulle bonifiche no ai Comuni per la Corte Costituzionale ma una leggina cambia tutto

La Corte Costituzionale con sentenza n° 160 del 24 luglio 2023 (QUI) aveva dichiarato incostituzionale una norma regionale che trasferiva ai Comuni le procedure operative e amministrative per gli interventi di bonifica messa in sicurezza e ripristino ambientale di terreni inquinati. Come è noto l’articolo 242 del DLgs 152/2006 (QUI codice dell'ambiente) afferma testualmente che è la Regione, previo parere del Comune, ad approvare il progetto di bonifica attraverso la conferenza dei servizi. Quindi la Corte con la sentenza di seguito esaminata ha affermato che la visione di tutela unitaria del bene ambiente riconosciuta dall’articolo 117 della costituzione sarebbe vanificata se si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale”.

La norma nazionale è chiara, la sentenza pure ma subito dopo è arrivata l’articolo 22 del Decreto-Legge 104/2023 (QUI) che riconosce alle Regioni il diritto di trasferire queste competenze ai Comuni con apposita legge regionale, rimettendo in efficacia le norme regionali che da tempo hanno trasferito competenze sulle bonifiche ai Comuni

Mentre il Governo si trastulla con il giochino delle competenze dandole ad enti che spesso non hanno al loro interno le risorse professionali per gestire procedure complesse come quelle di autorizzazione di progetti di bonifica (risorse che stato e regioni si guardano bene da fornire), moltissime procedure di bonifica risultano tutt’ora congelate da anni come ha affermato l’ultimo Rapporto Ispra 2023 su cui tornerò diffusamente prossimamente con la Newsletter NEWSAMBIENTE di settembre/ottobre e anche su questo blog con apposito post.

 

 

 

LA NORMA REGIONALE OGGETTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il censurato art. 5 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, la cui rubrica reca: «Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati», così testualmente recita: «1. Sono trasferite ai comuni le funzioni relative alle procedure operative e amministrative inerenti gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquinati che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo comune, concernenti: a) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del piano della caratterizzazione e l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 3 e 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) la convocazione della conferenza di servizi e l’approvazione del documento di analisi di rischio, di cui all’articolo 242, comma 4, del d.lgs. 152/2006; c) l’approvazione del piano di monitoraggio, di cui all’articolo 242, comma 6, del d.lgs. 152/2006; d) la convocazione della conferenza di servizi, l’approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, nonché l’autorizzazione all’esecuzione dello stesso, di cui all’articolo 242, commi 7 e 13, del d.lgs. 152/2006; e) l’accettazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi autorizzati, di cui all’articolo 242, comma 7, del d.lgs. 152/2006; f) l’approvazione del progetto di bonifica di aree contaminate di ridotte dimensioni, di cui all’articolo 249 e all’allegato 4 del d.lgs. 152/2006. 2. È altresì trasferita ai comuni l’approvazione della relazione tecnica per la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, di cui all’articolo 265, comma 4, del d.lgs. 152/2006.”

 

 



CONTRASTO NORMA REGIONALE CON IL TESTO UNICO AMBIENTALE

La Regione Lombardia ha, dunque, trasferito ai comuni le funzioni che, a livello statale, l’art. 242 cod. ambiente attribuisce alle regioni, da esercitare attraverso procedure nelle quali i comuni intervengono rilasciando un parere in ordine all’approvazione da parte delle stesse regioni dei progetti di bonifica dei siti inquinati.

 




LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA LA INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA REGIONALE

Con sentenza n° 160 del 24 luglio 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della suddetta norma regionale per le motivazioni di seguito riportate.

La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario (sentenza n. 189 del 2021 - QUI e, ivi richiamate, sentenze n. 246 del 2017 - QUI e n. 641 del 1987 - QUI), che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale» (ancora sentenza n. 189 del 2021).

Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia.

I medesimi principi non possono non trovare applicazione nella specifica materia oggetto della presente questione: nel disegno del legislatore statale contenuto nel codice dell’ambiente si riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell’ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (tra le molte sentenze n. 251 (QUI) e n. 86 (QUI) del 2021; in tema di messa in sicurezza, più recentemente, sentenza n. 50 (QUI) del 2023).

A conferma delle conclusioni fin qui raggiunte, si rileva che l’art. 198, comma 4, cod. ambiente (QUI) attribuisce ai comuni il potere di «esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni» definendo in chiave ancillare la competenza propria di detti enti, di cui resta escluso ogni concorrente potere di esercizio sulla funzione amministrativa, secondo previsione di legge.

La previsione, contenuta nella norma censurata, di un modulo organizzativo diverso da quello descritto, in cui sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative nella materia de qua, non è neppure legittimata – come invece sostiene la Regione Lombardia – dalla disciplina della materia di bonifica dei cosiddetti siti orfani, funzionale al recupero e alla riqualificazione della superficie del suolo, contenuta nel PNRR là dove si distingue, con l’art. 1, comma 4, lettera o), del d.l. n. 77 del 2021, come convertito, tra «soggetti attuatori pubblici», regioni e province autonome, che svolgono attività di indirizzo, coordinamento e supporto, e «soggetti attuatori esterni», definiti come soggetti pubblici, quali i comuni, di cui si avvalgono i primi per la realizzazione operativa degli interventi. È, infatti, in questo caso, la stessa legge statale che, con riferimento esclusivo alla materia di cui si tratta, attribuisce alle regioni il potere di conferire ai soggetti attuatori esterni attività e funzioni di natura amministrativa.

La volontà del legislatore regionale di modificare nei termini sopra precisati l’assetto delle competenze voluto dalla Costituzione emerge, del resto, dagli stessi lavori preparatori della legge lombarda n. 30 del 2006 oggetto della sentenza. Si legge nella relazione illustrativa che “l’attuale normativa (titolo V del d.lgs. 152/2006) assegnando alla regione le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, oltre ad aver interrotto il “passaggio” di competenze all’ente locale promosso dalle leggi Bassanini e poi garantito a livello costituzionale, ha di fatto annullato l’ormai consolidato svolgimento delle funzioni amministrative a livello di governo locale e l’attuazione degli obiettivi programmatici individuati e condivisi dalle politiche del governo regionale. Il presente articolo ha lo scopo di “riconsegnare” all’ente locale (il comune), le funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati, ad essi già attribuite dalla normativa previgente al d.lgs. 152/2006 (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e d.m. 25 ottobre 1999, n. 471”.

 


 

IL DECRETO LEGGE CHE RIBALTA IL QUADRO DEI POTERI STATO REGIONI IN MATERIA DI BONIFICHE

L’articolo 22 del Decreto-Legge 104/2023 prevede che le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a) (spedizioni rifiuti), 208 (autorizzazioni impianti rifiuti), 242 (gestione procedure di autorizzazione bonifiche) e 242-bis (procedure semplificate di bonifica) del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 2 (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e le unioni di comuni) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico enti locali). La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.

 


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