martedì 5 settembre 2023

Le nuove linee guida per individuare i responsabili dell'inquinamento e della bonifica

Sono state approvate le Linee Guida (QUI) per le Pubbliche Amministrazione al fine di chiarire gli aspetti giuridico amministrativi e tecnici nella individuazione dei responsabili dell’inquinamento in sito dove sono accertati superamenti dei limiti di legge degli inquinanti prodotti da sversamenti abusivi o gestioni non rispettose della legge di impianti e attività varie.

In altri termini le linee guida definiscono le modalità operative di quanto previsto dall’articolo 244 del DLgs 152/2006

Le linee guida sono state approvate, nell’ambito del Progetto MIR, dalla Direzione D.G.U.S.S.R.I sulla base del principio comunitario “chi inquina paga”. Le linee guida sono rivolte a tutte le Amministrazioni competenti nell’ambito del procedimento di cui all’art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006.

 

 

 

L’ARTICOLO 244 DEL DLGS 152/206

L’articolo 244 del DLgs 152/2006 disciplina il caso in cui le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni, individuano siti nei quali siano accertati livelli di contaminazione superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione. In questo caso le P.A. ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.

La Provincia, ricevuta la comunicazione di cui sopra, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

 

 

 

 

IL RUOLO DELL’ARTICOLO 244 NELLA PROCEDURA DI BONIFICA

L’art. 244, in combinato disposto con l’art. 242 DLgs 152/2006 (QUI), codifica un principio ormai consolidato anche in giurisprudenza, secondo cui l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le Autorità amministrative hanno sempre l’onere di individuare. Anche nel caso in cui il soggetto interessato eserciti la facoltà riconosciutagli dall’art. 245 Dlgs 152/2006 (QUI), attivando in via volontaria la procedura di bonifica, l’individuazione del responsabile della contaminazione resta cruciale, anche ai fini della tutela effettiva del diritto dell’interessato di agire nei confronti del responsabile per il recupero delle spese sostenute per la bonifica. Appare chiaro, dunque, come solo la corretta applicazione dell’art. 244 da parte dell’Ente competente renda operativo il diritto di quest’ultimo ad agire contro l’inquinatore, consentendo, nei casi previsti, il recupero delle spese sostenute

 

 

 

INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE I COMPITI DELLA VARIE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Provincia anche nei SIN è l’ente preposto a tale individuazione (compresa la diffida a provvedere all’esecuzione degli interventi e l’adozione di misure di prevenzione). La Provincia, quindi, è chiamata ad avviare e concludere il procedimento in tempi certi e comunicarne gli esiti alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MASE.

ARPA: compito di comunicare il superamento delle CSC (art. 244, comma 1) oltre ovviamente al supporto tecnico alle Province.

L’espressione “sentito il Comune” (comma 2 articolo 244), sembrerebbe far intendere la necessità di informare il Comune dell’imminente adozione di un’ordinanza, stante anche la possibilità che lo stesso, nell’ambito delle competenze previste possa adottare provvedimenti in materia di tutela igienico-sanitaria. Si tratta, pertanto, di un parere obbligatorio ma non vincolante, che cioè la Provincia è tenuta a richiedere, ma potrà discostarsene nel provvedimento finale.  Occorre dire che in realtà in molte leggi regionali i Comuni hanno la competenza ad autorizzare i progetti di bonifica, quindi, convocano la conferenza dei servizi e ne gestiscono il procedimento.

 

 

 

DIGITALIZZAZIONE DELLA PROCEDURA EX ARTICOLO 244

La digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche dati sono strumenti fondamentali per superare le criticità del procedimento di cui all’art. 244, che si caratterizza come plurisoggettivo e complesso.

Le linee guida (da pagina 27) portano l’esempio della Città Metropolitana di Milano.

 

 

 

NOZIONE DI EVENTO CONTAMINANTE

L’art. 242, comma 1(QUI), contiene un primo riferimento ad un evento contaminante collegato a due ipotesi:

1. evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito;

2. individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

 

Da entrambe le due suddette tipologie di eventi parte l’istruttoria di bonifica dalla quale può emergere se il sito è effettivamente contaminato e quanto.

 

Dal confronto tra gli articoli 244 e 245 (QUI) emerge una visione diversa di evento comunicabile alla Provincia.

Nel primo caso, articolo 244, si tratta di comunicare il superamento delle CSC.

Nella casistica disciplinata dall’articolo 245 il proprietario del terreno o gestore dello stesso (non responsabili diretti dell’inquinamento) può comunicare anche solo un evento che possa costituire pericolo di inquinamento.

 

Ciò premesso, nelle due fattispecie sopra esaminate gli obblighi e i poteri della Provincia restano i medesimi, indipendentemente dal soggetto che abbia comunicato la situazione di pericolo per l’ambiente: la Provincia dovrà svolgere, comunque, le opportune indagini.

Considerato che la norma di riferimento è l’art. 244, si ritiene che il “si attiva” dell’art. 245 non è altro che un richiamo al procedimento ex art. 244.

Quindi dalla lettura coordinata degli articolI 244 e 245 (QUI) emerge una definizione ampia di evento contaminante che riguarda sia l’avvenuto superamento delle CSC che il suo potenziale superamento.

 

 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI EX ARTICOLO 244

Le Amministrazioni non possono limitarsi a comunicare il mero superamento delle CSC, ma hanno altresì l’obbligo di fornire le informazioni previste nei modelli adottati nella Regione di riferimento, proprio al fine di non pregiudicare l’individuazione del responsabile della contaminazione. Nel territorio italiano esistono numerose buone esperienze che potrebbero essere replicate. Le linee guida da pagina 39 ne presentano alcune tra le più significative (Lombardia, Veneto, Friuli).

 

 

 

AVVIO PROCEDIMENTO EX ARTICOLO 244

La Provincia, ricevuta la comunicazione di superamento delle CSC, ha il compito di individuare l’inquinatore, per cui invia una comunicazione di avvio di istruttoria, indirizzandola:

1. ai soggetti pubblici coinvolti nel procedimento: tra questi, il Comune, l’ARPA, le ASL, territorialmente competenti. L’apporto istruttorio di detti Enti è in effetti di grande rilievo: essi, nell’ambito delle rispettive conoscenze e competenze, possono fornire elementi, dati e informazioni spesso fondamentali ai fini della esatta ricostruzione dell’evento inquinante e, quindi, della individuazione del soggetto che ne è stato causa;

2. ai soggetti privati eventualmente già individuati fino a quel momento: ad esempio, i proprietari e i gestori delle aree interessate dalla contaminazione

 

In questa fase la Provincia e la Città Metropolitana non ha ancora individuato il responsabile della contaminazione e raccoglie tutte le informazioni a utili tal fine, che possono riguardare, tra le altre: le attività economiche succedutesi nel sito di riferimento; eventuali autorizzazioni o licenze rilasciate dalla Pubblica Amministrazione; segnalazioni precedenti su problematiche di tipo ambientale; analisi dei cicli produttivi conclusi o tuttora in atto e delle sostanze impiegate negli stessi. Solo in un momento successivo, una volta, cioè, acquisite e valutate le evidenze istruttorie sopra richiamate e individuato, in base ad esse, il presunto responsabile della contaminazione, la Provincia/CM provvede ad inviare a tale soggetto comunicazione di avvio del procedimento.

 

 

 

GARANZIE PARTECIPATIVE AL PROCEDIMENTO

In attuazione del principio del giusto procedimento, esteso ad una reale ed effettiva partecipazione allo svolgimento dell’attività amministrativa, l’obbligo normativo della previa comunicazione di avvio è funzionale all’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che possano subire gli effetti dell’ordinanza di diffida a provvedere alla bonifica. La violazione della garanzia partecipativa assume giuridica rilevanza laddove la mancata partecipazione abbia impedito al soggetto di apportare elementi utili da sottoporre alla valutazione della Provincia/CM. Secondo la giurisprudenza è a carico del privato l’onere di indicare quali elementi conoscitivi avrebbe introdotto nel procedimento, se previamente comunicatogli, per indirizzare la PA verso una decisione diversa da quella assunta.

 

 

 

DURATA DEL PROCEDIMENTO

Occorre fare riferimento ai principi generale del procedimento amministrativo secondo la legge 241/1990 e interpretazioni giurisprudenziali.

Sul punto Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 13 marzo 2015, n. 1130 ribadisce che l’azione amministrativa “anche se indirizzata alla repressione di condotte illecite, non si sottrae ai principi di economicità, adeguatezza ed efficacia allo scopo perseguito sanciti dall’art. 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, che si riflettono sulla ragionevole durata del procedimento, restando quindi esclusa la possibilità di protrarre ad libitum la durata dell’istruttoria con effetto sul termine per la contestazione dell’addebito”.

L’art. 37 della legge 108/2021(QUI) modifica, tra gli altri, l’art. 245 del D. lgs. n. 152/ 2006 sugli obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione. La norma prevede ora, al comma 2 riformulato, che il procedimento di bonifica avviato su istanza di predetti soggetti è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall’approvazione o comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 4 (QUI). In questo caso, “il procedimento per l’identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competente”. La novella persegue chiaramente l’obiettivo, nel momento in cui si dispongono dei risultati delle indagini di caratterizzazione, di dare maggiore certezza nelle tempistiche per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione da parte della Provincia/CM. Essa intende al tempo stesso fornire al soggetto non responsabile della contaminazione cha abbia avviato volontariamente le procedure di bonifica lo strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile e all’Amministrazione di potere utilizzare utilmente le informazioni contenute nel piano di caratterizzazione e gli esiti delle indagini ambientali

 

 

 

RAPPORTI TRA ARTICOLO 244 E 245

Gli artt. 244 e 245, in combinato disposto con gli artt. 242 e 250, hanno, quindi, correttamente applicato i principi di derivazione comunitaria “chi inquina paga”, di prevenzione e di precauzione. Gli oneri della bonifica sono esclusivamente a carico dell’inquinatore, mentre il proprietario non responsabile può, volontariamente, decidere di farsi carico della procedura di bonifica per considerazioni di carattere personale o per non incorrere nelle conseguenze stabilite dall’art. 253. Viceversa, nel caso in cui venga a conoscenza di eventi potenzialmente contaminanti, ha l’obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione e di fare la comunicazione agli Enti competenti. L’Amministrazione, nel caso in cui non sia possibile individuare il responsabile della contaminazione, deve avviare la procedura di bonifica e potrà recuperare le somme spese nei confronti del proprietario non responsabile, solo nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA ISTRUTTORIA TECNICA PER INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO

Nel capitolo 2 delle Linee Guida si analizzano le informazioni che possono ricavarsi dai procedimenti autorizzativi relativi all’area interessata dall’inquinamento, le modalità di svolgimento del sopralluogo.

Il nodo giuridico in questa attività è rispettare i principi normativi e giurisprudenziali in materia di onere probatorio.

Le linee guida sul punto riportano quanto segue (pagina 108).

In relazione alla tipologia di onere probatorio va sempre ribadito che, come riportato nel 2018 in apposita Nota (QUI) ministeriale di indirizzo, nell’ambito delle attività di verifica e di indagine svolte dalla Pubblica Amministrazione per l’individuazione del soggetto responsabile, perciò, tenuto all’attuazione degli interventi di bonifica, trova applicazione la regola probatoria, codificata nel processo civile (QUI), del “più probabile che non”.

Inoltre, ... mentre ai fini della responsabilità penale vige la regola della “prova oltre il ragionevole dubbio”, nel processo civile, così come nel campo della responsabilità civile o amministrativa, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, riscontrabile anche in via presuntiva (Consiglio di Stato, sentenza n. 3165/2014-QUI; TAR Marche, sentenza n. 81/2017; TAR Lazio, sentenza n. 998/2014; TAR Veneto, sentenza n. 255/2014; TAR Abruzzo - Pescara, sentenza n. 204/2014 e TAR Piemonte, sentenza n. 1575/2010).

 

Ai fini della fondamentale verifica di coerenza, completezza e difendibilità della/e ipotesi di identificazione del soggetto responsabile, si sintetizzano di seguito ulteriori specifici chiarimenti riportati nei pronunciamenti giurisprudenziali citati nella suddetta Nota ministeriale di indirizzo:

• secondo la Corte di Giustizia Europea (espressasi in ambito della causa C-378/2008 - QUI), in relazione ai parametri di imputabilità della responsabilità ambientale, l’Autorità pubblica può disporre di presunzioni ... “quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all’inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell’esercizio della sua attività”; la stessa Corte, con la sentenza del 4 marzo 2015 nell’ambito della causa C-534/2013 (QUI), ha comunque riaffermato che “affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall’Autorità competente un nesso causale tra l’azione dell’operatore individuabile e il danno ambientale concreto e quantificabile” al fine dell’imposizione di misure di riparazione.

• secondo il Consiglio di Stato (sentenze: n. 4119/2016-QUI e n. 3756/2015-QUI), i soggetti responsabili dell’inquinamento devono essere identificati in coloro che hanno “in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità”;

• secondo il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6055/2008 (QUI): nel caso di fusione per incorporazione di una società in un’altra (determinandosi dunque una successione inter vivos a titolo universale), “la società incorporante acquista, dal momento dell’estinzione dell’incorporata, diritti ed obblighi scaturenti dai rapporti attivi e passivi dei quali quest’ultima era titolare”; la società incorporante, dunque, è tenuta ad adempiere agli stessi obblighi, anche e soprattutto in qualità di responsabile della contaminazione, cui era tenuta l’incorporata.

 

 

ORDINANZA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Una volta che il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione sia iniziato, la sua conclusione con un provvedimento espresso non è diretta soltanto ad uno scopo conoscitivo nei confronti dell’eventuale destinatario, ma rappresenta una garanzia obiettiva del buon andamento della Pubblica Amministrazione nell’assetto dei molteplici interessi che possono essere coinvolti nel procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.

Sicuramente non è una buona pratica quella di mantenere aperto il procedimento ex art. 244 per un tempo indefinito. In molti casi le Province giustificano tale prassi nella impossibilità di acquisire informazioni o nel fatto che le informazioni acquisite sono talmente scarne da non poter consentire un’individuazione del responsabile.

 

In tali casi l’indicazione che si fornisce è quella di concludere i procedimenti allo stato delle BOX informazioni acquisite durante la fase delle indagini e di inserire una clausola di salvezza nel provvedimento che possa consentire all’amministrazione di poter aprire una nuova “indagine” nel caso in cui dovessero emergere nuove informazioni. Del resto, potrebbe accadere, come in effetti è accaduto ad alcune Province, che quell’area sia poi oggetto di attività di indagine da parte di un privato “soggetto interessato” a portar avanti un procedimento ex art 242 e, nell’ambito di tale procedimento, vi sia la possibilità di poter poi acquisire informazioni rilevanti ed in grado di poter consentire di attribuire la contaminazione ad un determinato soggetto e di determinare la riapertura del procedimento precedentemente chiuso

 

 


CONTENUTO ORDINANZA

Il contenuto dell’ordinanza è strettamente legato al rapporto istruttorio frutto della indagine sulle responsabilità. Ciò detto, anche un superamento delle CSC rappresenta una contaminazione già in atto, pertanto quando la Provincia, fatte le opportune indagini, emanerà l’ordinanza di cui all’art. 244, potrà richiedere, qualora ne sussistano i presupposti, l’immediato avvio delle misure di messa in sicurezza di emergenza. Sul punto i giudici amministrativi hanno avuto cura di precisare che l’Amministrazione provinciale, nell’ambito dei SIN, non possa imporre una vera e propria bonifica (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 2301/2020-QUI). Tale competenza, come già richiamato, è infatti riservata al Ministero dell’ambiente.

 

 

RIPARTO RESPONSABILITÀ IN CASO DI PIÙ INQUINATORI

Quando l’azione dei differenti soggetti ha generato un inquinamento ambientale unitario e, pertanto, non risulti possibile imputare ai singoli soggetti specifiche azioni di bonifica, l’obbligo di ripristino ambientale potrà essere gestito nell’ordinanza ex art. 244 come un’obbligazione solidale. I differenti soggetti potranno poi esercitare il diritto di rivalsa nei loro rapporti interni.

Quando più soggetti hanno cagionato differenti compromissioni dell’ambiente nel medesimo sito per i quali la Provincia potrà rispettivamente richiedere azioni di ripristino o messa in sicurezza differenti, allora la Provincia dovrà applicare l’art. 311 (QUI) del D.Lgs. n. 152/2006, ripartendo la responsabilità tra i diversi soggetti individuati responsabili.

 

 

CONTAMINAZIONI STORICHE

Le linee guida partono da due problematiche:

a) se le norme in materia di bonifica dei siti contaminati, in prima battuta l’art. 17 del Dlgs. n. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi ormai superato) e, successivamente, il Dlgs. n. 152/2006, abbiano efficacia retroattiva;

b) se l’obbligo di bonifica sia o meno trasmissibile mortis causa.

I giudici amministrativi hanno confermato la irretroattività della normativa sulle bonifiche, ma hanno confermato la applicabilità di essa ad inquinamenti risalenti, avvenuti anche in epoca remota rispetto all’entrata in vigore del Decreto Ronchi, sulla base dell’assunto che, a prescindere dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale, una situazione di inquinamento perdurante impone comunque un obbligo di intervento, data la natura permanente dell’illecito, ove le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse.

A conferma di quanto detto, il Legislatore nell’art. 242, comma 1 (QUI), ha previsto che “Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”.

La Provincia deve comunque procedere all’individuazione del responsabile della contaminazione anche nei casi in cui la condotta che ha generato l’evento inquinante sia tenuta in data antecedente all’entrata in vigore della normativa sulle bonifiche.

Infatti, la normativa sulle bonifiche si applica ad inquinamenti ancora in atto, indipendentemente dal momento in cui è stata tenuta la condotta generatrice dell’evento inquinante.

 

 

RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE, CIVILE ED AMMINISTRATIVO

È necessario, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 244 e sulla base dei parametri normativi e giurisprudenziali di riferimento, dare indicazioni sui seguenti aspetti:

1. accessibilità da parte delle Province, nell’ambito dell’istruttoria ex art. 244, a informazioni, documenti o notizie riguardanti il sito contaminato, acquisite nel corso di indagini o comunque acquisite nel contesto dibattimentale di un processo penale;

2. necessità di inviare alle Procure competenti, come ipotesi di reato, la comunicazione dei superamenti di CSC ricevute dalle Province ai sensi dell’art. 244;

3. effetti ed efficacia delle sentenze definitive del giudice penale nel procedimento amministrativo di individuazione del responsabile della contaminazione ex art. 244.

 

La Corte di Cassazione (sentenza 5 Settembre 2022, n. 32498-QUI) recentemente ha stabilito che “il reato di inquinamento ambientale non tutela la salute pubblica, ma l’ambiente in quanto tale e presuppone l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova fattispecie incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito nel senso indicato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 240 e segg.”. Ancora, si aggiunge che ai fini della configurazione del delitto di cui all’art. 452- bis c.p. “le condotte di “deterioramento” o “compromissione” del bene non richiedono l’espletamento di specifici accertamenti tecnici”, in quanto“la “compromissione” e il “deterioramento” di cui al delitto di inquinamento ambientale consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e, nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi”.

Alla luce della giurisprudenza appena citata, si ritiene che si debba procedere ad una valutazione in concreto, caso per caso, dell’evento di superamento delle CSC rilevato per verificare se questo sia in grado o meno di integrare il reato di inquinamento ambientale. Discorso diverso deve essere fatto per i superamenti che possano dipendere da attività illecite di abbandono di rifiuti: in questo caso, non vi è dubbio che il responsabile del procedimento ex art. 244 dovrà necessariamente inviare la comunicazione della notizia di reato alla Procura competente.

 

 

RESPONSABILE INQUINAMENTO

Il D.lgs. n. 152/2006 non prevede un’esplicita nozione di “responsabile della contaminazione”, la quale, quindi, deve essere desunta dalla nozione di inquinamento e dalle regole generali dell’ordinamento sul nesso di causalità tra un comportamento e un evento/danno.

Più precisamente, secondo le linee guida, occorre fare riferimento non tanto alla nozione generale di inquinamento ex lettera l-ter articolo 5 ma anche alle definizioni di sito contaminato ex lettera d) comma 1 articolo 240 DLg 152/2006 (QUI).

Considerato che le CSR sono determinate sulla base dell’Analisi di Rischio sito-specifica (ADR), che le individua come conseguenza del modello concettuale definitivo adottato, possiamo ritenere che la nozione di responsabile dell’inquinamento coincida con quella di responsabile dell’evento di superamento delle CSC.

Le linee guida affermano inoltre che anche nel caso in cui i parametri riscontrati non siano superiori alle CSR, al responsabile non potrà essere imputato l’obbligo di bonifica, ma potrà essergli richiesta comunque un’attività di monitoraggio sul sito oggetto di indagine. La conseguenza è che anche nel caso in cui i parametri riscontrati non siano superiori alle CSR, permanga in capo alla Provincia l’obbligo di individuare il responsabile della contaminazione, al quale, come detto, potrà comunque essere chiesta un’attività di monitoraggio.

 

 

OBBLIGO DI AGIRE PER LA BONIFICA UNA VOLTA CHE IL SOGGETTO INQUINATORE È STATO INDIVIDUATO

Il Consiglio di Stato (QUI) ha stabilito che “ll principio di precauzione impone che l’ordine di bonifica, in quanto posto a tutela di interessi sensibili, quali l’ambiente e la salute umana, sia eseguito sollecitamente, senza che possano trovare spazio incertezze o differimenti in conseguenza dei quali il danno ambientale potrebbe ampliarsi. Pertanto, laddove sia già stato individuato un soggetto responsabile della contaminazione, quest’ultimo è tenuto a eseguire le operazioni di bonifica anche in pendenza del procedimento per l’eventuale individuazione di ulteriori soggetti corresponsabili. Ove poi dovessero essere individuati ulteriori responsabili dell’inquinamento sussiste il diritto del soggetto che ha posto in essere gli interventi di bonifica di agire in rivalsa nei confronti dei corresponsabili, nella misura a loro imputabile”. In estrema sintesi, si può affermare che il responsabile della contaminazione individuato ai sensi dell’art. 244 ha l’obbligo, in base al principio chi inquina paga, di dare seguito all’ordinanza emanata dalla Provincia e, quindi, attuare le azioni e le procedure previste dalla disciplina sulle bonifiche

 

 

ALTRE PROBLEMATICHE AFFRONTATE DALLE LINEE GUIDA

1. Obblighi di bonifica e successioni inter vivos: da pagina 159;

2. Obblighi di bonifica e successioni mortis causa: da pagina 163;

3. Liquidazione della società e ordinanza ex art. 244 D.lgs. n. 152/2006: da pagina 166;

4. Cancellazione della società dal registro delle imprese e ordinanza ex art. 244 D.lgs. n. 152/2006: da pagina 166;

5. Fallimento e Amministrazione Straordinaria della società individuata quale responsabile della contaminazione: da pagina 168;

6. Proprietario incolpevole e altri soggetti interessati: da pagina 172;

7. Siti orfani e oneri reali ex articolo 253 (QUI) DLgs 152/2006: da pagina 176

8. Proposta di riforma della normativa per rendere più efficiente soprattutto temporalmente la disciplina ex articolo 244: da pagina 184.

 

 

 

 

 


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