domenica 24 agosto 2025

La legislazione sulla militarizzazione della transizione ecologica

Il post che segue costituisce la versione completa dell’intervento che non ho potuto svolgere nella iniziativa “DIALOGHI E MUSICA PER UN MONDO SENZA GUERRA” organizzata da varie associazioni (Acli, Caritas, Rete spezzina pace e disarmo, Legambiente, Mondo Volato: vedi locandina nel seguito del post). 

Il motivo del rinvio e/o annullamento della iniziativa deriva dalla decisione del Comune di Lerici che ha ritenuto "troppo sbilanciato politicamente" l’elenco dei relatori, per confermare il patrocinio. Un errore clamoroso del Sindaco (sempre sia stato un errore) perché l’iniziativa aveva un significato di promozione della cultura della pace non certo di schieramento partitico. Peraltro il Sindaco o chi per lui se aveva da esprimere posizioni autonome rispetto ai relatori poteva farlo all'interno della iniziativa peraltro come già scritto patrocinata da mesi.

Comunque vista l’importanza delle tematiche che dovevano essere trattate dai relatori pubblico almeno il testo completo dell’intervento che avrei svolto... 

 



Il mio intervento pone l’accento sul precipitare della c.d. transizione ecologica dentro lo scontro geopolitico mondiale.

Da questo consegue, anche a livello normativo, quanto meno una progressiva militarizzazione della gestione della transizione ecologica.

 

Primi indizi erano stati:

1. la trasformazione nel 2022 del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero della sicurezza energetica (QUI)

2. la istituzione nel 2023 del Comitato sulla sicurezza della transizione energetica e i rischi climatici (QUI) : formalizzazione di uno spostamento di ruolo dal Ministero Ambiente al Ministero dell’Interno in una logica che riguarda più la sicurezza dello Stato che la transizione ecologica. 

3. Piano Mattei che ha l’obiettivo di affermare l'Italia come un importante hub energetico per la distribuzione del gas fossile estratto dall'Africa e dall'Africa Mediterraneo al resto d’Europa - rafforzare il ruolo delle imprese italiane nello sfruttamento del patrimonio naturale e umano dell’Africa risorse.  (80 ONG africane lo hanno contestato). Per una analisi puntuale delle criticità del Piano Mattei vedi QUI.

 


Ma lo scontro geopolitico oltre che militare si è inasprito in questi anni come dimostra la recente normativa europea e italiana come risulta da questi due esempi significativi.

 

 

ESEMPI UE DI LOGICA GEOPOLITICA NELLA DISCIPLINA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Il Regolamento di Esecuzione (Ue) 2025/1176 (QUI)della Commissione del 23 maggio 2025 che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

Uno dei criteri principali è limitare la partecipazione di tecnologie di paesi extra UE alle aste stabilendo percentuali vincolanti, questo a prescindere dalla qualità delle tecnologie e dalle garanzie di raggiungere i migliori obiettivi di riduzione di emissioni di gas serra

 

Comunicazione della Commissione UE del 26 giugno 2023: Una prospettiva nuova sul nesso tra clima e sicurezza: parare l'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulla pace, la sicurezza e la difesa”.

Gli elementi che emergono dalla comunicazione in sintesi sono:

1. necessità di ampliare l’indice di rischio globale dei conflitti dovuto allo scontro per il superamento della dipendenza dai combustibili fossili al fine di migliorare la capacità di prevenzione dei conflitti;

2. Il processo decisionale relativo ai mandati della PSDC (Politica di sicurezza e difesa comune della UE) dovrebbe tenere conto delle nuove analisi annuali delle tendenze sul clima, l'ambiente e la sicurezza;

3. costituire gradualmente un gruppo di esperti (certificati) che, oltre al lavoro svolto presso i ministeri nazionali, potrebbero essere messi a disposizione dagli Stati membri nell'ambito di missioni/operazioni della PSDC;

4. istituire un apposito centro di competenza a guida UE sui cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa, al fine di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti tra le forze armate degli Stati membri;

5. sviluppare soluzioni orientate alla difesa destinate a sostenere la ricerca e lo sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa dedicati al clima e alla gestione ed efficienza energetica;

6. incrementare tra UE e Nato un coordinamento più intenso con la possibilità di cooperare in modo concreto su determinati filoni di lavoro, quali l'analisi dei dati e l'allarme rapido, la formazione e la sensibilizzazione, il rafforzamento della resilienza e lo sviluppo delle capacità (anche relativamente all'efficienza energetica e alla transizione energetica), che offrono spazi concreti di cooperazione.

 



ESEMPI ITALIANI DI LOGICA GEOPOLITICA NELLA DISCIPLINA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vincoli ad esportare materie prime critiche (materiali ferrosi anche) fuori della UE (legge 51/202)

 

La legge 115/2024 disciplina organica sull’approvvigionamento delle materie prime critiche. 

Ha due obiettivi principali:

1. ridurre drasticamente dipendenza delle materie prime critiche da paesi a rischio (Cina in primis) ma anche una risposta ai programmi USA molto aggressivi in materia

2. semplificare le procedure di autorizzazione delle attività di acquisizione dei materiali critici: (termini ristretti del procedimento autorizzatorio - concessioni in variante alla pianificazione urbanistica - deroghe all’applicazione della VIA e della valutazione di incidenza soprattutto per la ricerca di nuovi siti - per i rifiuti di estrazione storici intesi come i rifiuti di estrazione ma riconducibili ad attività minerarie chiuse o abbandonate si esclude la applicazione della normativa speciale ex DLgs 117/2008 (gestione rifiuti dalle attività estrattive.

N.B. In caso di contenzioso contro progetti strategici di materie prime critiche si applica la disciplina di accelerazione dei giudizi di fronte alla giustizia amministrativa prevista per i progetti finanziati dal PNRR.

 


 

LA LOGICA DUAL USE

Le deroghe semplificazioni e accentramenti decisionali sopra richiamati non bastano il vero obiettivo è quello di costruire un modello unitario civile-militare nella disciplina sugli usi e realizzazioni degli strumenti e delle infrastrutture per la transizione ecologica

Ora La nuova parola magica è “dual use”.

L’applicazione del principio “dual use” avviene legando una visione ampia di sicurezza nazionale (come vedremo) con il rafforzamento delle strutture militari

 

Regolamento SAFE (Security Action for Europe)

Regolamento 2025/1106 (QUI) introdotto lo strumento finanziario SAFE ((Security Action For Europe): 150 miliardi di euro per:

1. potenziare la capacità produttiva militare europea

2. potenziare anche la difesa di infrastrutture e beni a doppio uso: infrastrutture critiche quindi tutti gli impianti e le reti energetiche ad esempio.

 

Quindi la transizione ecologica diventa la giustificazione del potenziamento della difesa militare.


Accelerare spostamenti di truppe infrastrutture e mezzi militari 

Nella suddetta direzione vanno il pacchetto di norme che sta predisponendo la UE per migliorare la circolazione delle truppe, delle attrezzature e dei mezzi militari in tutta l'Unione europea e oltre. Obiettivi:

1. affrontare le strozzature infrastrutturali esistenti, gli ostacoli procedurali e le lacune di capacità e quindi i movimenti delle truppe 

2. integrare al contempo le esigenze militari con le più ampie politiche dell'UE come i trasporti, l'energia e la tassazione.

 

Ecco dual use vuol dire doppio uso civile militare ma anche semplificazione delle procedure di autorizzazione dei progetti dual use e deroghe alle norme ambientali

 

 


ESEMPI NORMATIVI DELLA ACCELERAZIONE DELLA LOGICA DUAL USE IN DEROGA A NORME AMBIENTALI

Modifica (dello scorso luglio) al testo unico ambientale che permette al Ministero della Difesa di inserire ulteriori categorie di opere classificabili per la difesa nazionale che verrebbero escluse dalla VIA.

 

N.B. Il Codice dell'Ordinamento Militare all'articolo 358 (QUI) prevede che il Ministero dell'Ambiente valuta caso per caso i progetti relativi a opere e interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale ai fini della valutazione di impatto ambientale. Ci può essere l'esclusione dalla VIA solo in caso di esigenze di difesa nazionale (cosa che ovviamente non può riguardare opere dual use) e comunque la esclusione deve essere determinata dal concerto tra Ministero Ambiente e Difesa. Questo per una ragione di diritto comunitario visto che la definizione (ex lettera f) paragrafo 2 articolo 1 della Direttiva sulla VIA) di autorità competente riguarda i soggetti istituzionali: “che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva”. Quindi la partita non può essere lasciata in mano al solo Ministero della Difesa.

 

Non casualmente questa norma arriva poco dopo le dichiarazioni del Governo di promuovere il dual use alla diga di Genova (per esempio) e ad altre infrastrutture e relativi progetti di modifica ampliamento costruzione come i bacini di carenaggio.

 

Ma la logica di deroga alle norme ambientali nel dual use riguarda ben altro che bacini di carenaggio e dighe. Infatti, come abbiamo visto sopra il Regolamento SAFE fa riferimento alle infrastrutture critiche (QUI) quindi a tutti gli impianti energetici a loro volta classificati impianti di interesse strategico nazionale.

 

Cosa si intende per impianti di interesse strategico nazionale.

La norma di riferimento è l’articolo 1 della legge 231/2012 (QUI) per cui la dichiarazione avviene con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma in realtà ci sono altre norme che dichiarano le imprese di interesse strategico nazionale come la legge 35/2012 (articolo 57- QUI) per tutte le varie tipologie di depositi energetici ma anche oleodotti e impianti di estrazione per la geotermia.

Quanto sopra avendo come riferimento le norme quadro:

1. Legge 443/2001: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici (QUI);

2. lettera i) comma 7 articolo 1 legge 239 del 2004 per cui è compito dello Stato tra l’altro: “i) l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (abrogata ora vedi DLgs 36/2023 ndr.), al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli  approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;” (QUI).

3. Ormai l’interesse strategico nazionale è applicabile anche ad altri impianti energetici come i rigassificatori sottoposti a procedura commissariale e addirittura recentemente è stato esteso anche ai Programmi di investimento esteri (QUI) e alla c.d. Aree di interesse strategico nazionale (QUI).

Il tutto con una discrezionalità assoluta in mano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Commissari da essa nominati.




LA DIFESA NAZIONALE ESTESA ALL’INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Non casualmente nel 2023 (QUI) l’articolo 233 del Dlgs 66/2010 ha introdotto a fianco del concetto di difesa nazionale quello più ampio di interesse nazionale.

In conseguenza il Piano nazionale per la sicurezza a cui lavora da tempo lo Stato Maggiore della Difesa si propone di rafforzare le capacità difensive dell’Italia attraverso un significativo aumento del personale militare ed un ammodernamento delle infrastrutture strategiche.

Esempio: progetto Basi blu è un ulteriore esempio significativo soprattutto nelle modalità con cui è stata impostata la procedura di valutazione e autorizzazione (QUI il caso dell’Arsenale Militare di Spezia nel progetto Basi Blu).

 

A complemento, di quanto sopra, il Governo Meloni sta lavorando ad una regia nazionale per la sicurezza (QUI) con la finalità è creare un Consorzio nazionale della Difesa coinvolgendo capacità industriali sotto la regia del governo.

 

Quanto sopra ovviamente dentro la logica del dual use finanziata anche con fondi pubblici anche UE.

Ecco a cosa serve lo strumento SAFE Facility a cui ha aderito l’Italia chiedendo 14 miliardi di euro alla UE). Al contempo l’acquisizione dei fondi ha tempi tecnici da cui la conclamata necessità di semplificazioni deroghe etc.

 

 

 

QUESTA VISIONE SI ESTENDE DA TEMPO ORMAI ANCHE ALLE RISORSE MARINE. 

Si veda ad esempio la NorthSeal; una piattaforma (operativa dal gennaio 2025 di sicurezza istituita a seguito della "Dichiarazione congiunta sulla cooperazione in materia di protezione delle infrastrutture nel Mare del Nord".

 

Questa ha la finalità di sorveglianza delle infrastrutture marittime critiche, dagli impianti eolici offshore ai cavi sottomarini e ai gasdotti energetici.

 

Non casualmente c’è chi (QUI) ha collegato tale forma di cooperazione con il Polo Nazionale della dimensione Subacquea presentato proprio a Spezia (QUI): “potrebbe diventare un nodo fondamentale nella rete europea di sorveglianza sottomarina. Oppure ai nostri corridoi logistici nord-sud, ancora in cerca di un’identità forte, ma strategicamente ben posizionati per connettere la dorsale baltica con il Mediterraneo centrale.”

La questione assume un significato più chiaro alla luce dell’arresto recentissimo di un ucraino tra i responsabili del grave attentato al gasdotto Nord Stream (QUI).

 

  

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