lunedì 21 novembre 2022

Rigassificatore di Panigaglia: l’Autorizzazione Integrata Ambientale dimenticata e non solo...

Quello che penso del consolidamento della presenza del rigassificatore di Panigaglia nel golfo di Spezia è dimostrato da tutti questi anni di mie prese di posizione (QUI), ma con questo nuovo post voglio porre una questione rimossa sul futuro dell’impianto che comunque vada ha prodotto una servitù al nostro territorio da ormai 50 anni senza dare nulla in cambio ne in termini di occupazione adeguata né in termini di ricadute industriali, né in termini di interventi di risanamento ambientale.

Quanto al blocco del progetto di trasferimento del gnl nel nostro golfo fino al porto di Spezia vanno dette alcune semplici verità:

1. Infrastrutture di questo tipo sono state volute dalla UE con una apposita direttiva e l'Italia come spesso accade l'ha recepita nel modo peggiore : prevedendo deroghe alla pianificazione portuale e alle norme ambientali, lasciando la attuazione del piano nazionale GNL nelle mani della lobby industriali del gas non facendo rispettare neppure i criteri contenuti in quel Piano. Di questo sono responsabili tutti i partiti ma soprattutto quelli che hanno governato prima del governo attuale che comunque non pare intenzionato ad andare in direzione diversa;

2. il Comune e la Provincia di Spezia con gli atti interni al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA)e al di la delle dichiarazioni politichesi, hanno di fatto avvallato il progetto di trasferimento del gnl soprattutto sulla questione più rilevante il rischio di incidente industriale; 

3. la Regione afferma una verità quando dice che nel dare il suo via libera alla Intesa sul progetto di trasferimento del gnl si è basata sui pareri tecnici e amministrativi favorevoli di Comune e Provincia, sbaglia sapendo di sbagliare quando afferma che non poteva fare altrimenti e su questo vi invito a leggere questo mio post QUI;

4. l'opposizione in Consiglio Comunale a Spezia pur mossa da intenti giustificabili ha sbagliato a non far mettere con chiarezza nell'ordine del giorno una presa di distanza dai pareri favorevoli espressi da Comune e Provincia di cui al punto 2 e ad impegnare gli uffici del Comune a produrre pareri tecnici e giuridico amministrativi diversi per il proseguo del procedimento di autorizzazione e ha sbagliato a non porre la questione della Intesa da parte della Regione. In questo modo l'opposizione ha contribuito ad approvare un ordine del giorno debole sotto il profilo tecnico e amministrativo;  

5. l'Autorità di Sistema Portuale ha prodotto un parere favorevole al progetto di trasferimento del gnl al porto spezzino dal quale non sarà semplice tornare indietro anche se i margini ci sarebbero e ho spiegato come in altri post

6. Infine i partiti locali che sono rappresentati in parlamento oltre che nei consigli comunali e provinciali se erano davvero contro il progetto di trasferimento del gnl dovevano impugnare il decreto ministeriale sulla non applicazione della VIA ordinaria, i motivi c'erano vedi QUI QUI e QUI, è mancata la volontà politica per la loro ipocrisia da scaricabarile. 

Questo post quindi affronta un tema rimosso dal dibattito pubblico per fornire a chi ha voglia di capire ulteriori elementi di chiarezza, poi ognuno farà la sue valutazioni e, chi ne ha la titolarità, le sue decisioni. 

Il post è uno sviluppo più approfondito della intervista che ho rilasciato oggi al quotidiano La Nazione. 

Il post inizia con una sintesi di quello che scrivo poi in modo più dettagliato nella seconda parte


 

 

SINTESI DEL POST

C’è una autorizzazione che è rimossa dal dibattito pubblico (ma anche dalla amministrazione attiva degli enti competenti) relativamente al rigassificatore di Panigaglia e al progetto di trasferimento del gnl al porto di Spezia, questa autorizzazione si chiama Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).

Il rigassificatore ma anche le sue modifiche sostanziali richiedono l’AIA vedi punto 1-4bis allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 (QUI). Questo tipo di impianto non essendo previsti dall’allegato XII alla Parte II del DLgs 152/2006 rientra nella competenza della Provincia relativamente al rilascio dell’AIA.

L'AIA dovrà precedere o comunque dovrà essere assorbita all'interno del procedimento di autorizzazione unica del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) che ha assorbito, insieme con il procedimento di AIA che resta di competenza regionale subdelegato alla Provincia, anche l'autorizzazione energetica che in precedenza era del Ministero dello Sviluppo Economico.

Chiarito questo aspetto nel post analizzo quanto riportato di seguito in sintesi:  

1. Il progetto di trasferimento del gnl dal rigassificatore di Panigaglia al porto di Spezia costituisce modifica sostanziale dell’AIA vigente e quindi richiede una nuova AIA a tutto l’impianto;

2. l’attuale AIA al rigassificatore doveva essere revisionata per obbligo di legge entro il 2021 perché sono intervenute nuove linee guida della UE sulle migliori tecnologie disponibili per adeguare l’impianto sotto il profilo ambientale;

3. Essendo l’istanza del progetto di trasferimento gnl presentata prima nel 2019 ed essendo stata sottoposta (peraltro in modo illegittimo come ho dimostrato QUI e QUI, ma comunque ormai è andata così) a verifica di assoggettabilità a VIA, fino alle conclusioni di questo procedimento non poteva essere rilasciata né un’AIA di modifica sostanziale per il progetto di trasferimento del gnl, né la revisione della stessa all’intero rigassificatore per i motivi di cui al punto 2;

4. ora che la verifica di assoggettabilità è stata effettuata occorre mettere insieme il progetto di trasferimento del GNL con la revisione dell’AIA del rigassificatore andando ad una nuova AIA complessiva dell’impianto. Peccato che questo andava fatto subito dopo il decreto di conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA emanato il 20 giugno 2022 mentre ad oggi non è stato fatto anzi si parla di rilascio di concessione di attracco delle imbarcazioni che trasportano le autobotti di gnl attività che in realtà rientrerebbe nella procedura di modifica sostanziale dell’AIA vigente all’impianto;

5. la nuova AIA in linea teorica potrebbe comportare anche un no al progetto perché l’AIA a differenza delle vecchie autorizzazioni settoriali non si limita a imporre prescrizioni alle emissioni inquinanti dell’impianto ma deve valutare la compatibilità del modello di esercizio della installazione con il territorio potenzialmente interessato dall’impatto ambientale della stessa. Qui si fa riferimento non solo al rigassificatore in quanto tale ma anche al trasbordo del gnl nel golfo di Spezia vista la nozione ampia di installazione assoggettabile ad AIA come dimostro nel post;

6. il rilascio dell’AIA disciplina anche lo strumento per prevedere compensazioni ambientali vere e non di monetizzazione della salute anche perché se pur non andasse a realizzazione il nuovo progetto di trasferimento del gnl dall’impianto di Panigaglia al porto di Spezia, il rigassificatore resterà ancora per molto tempo nel nostro golfo ma soprattutto c'è da circa 50 anni;

7. il rinnovo-revisione dell’AIA deve riguardare anche gli aspetti relativi al rischio di incidente rilevante sia per il rigassificatore che per il connesso progetto di trasferimento di gnl dal rigassificatore al porto di Spezia (vedi comma 3 articolo 29-ter DLgs 152/2006 che in riferimento alla domanda di AIA afferma: “le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle  norme  previste sui rischi di incidente rilevante connessi  a  determinate  attività industriali, possono  essere utilizzati ai fini della presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad essa allegati.” Le informazioni ovviamente devono rientrare nella modifica sostanziale dell’impianto che comporta la applicazione della procedura di AIA ordinaria;

8. non è chiaro se sia stato rispettato quanto previsto dall’articolo 31 del DLgs 105/2015 (QUI) secondo il quale gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono inviati dal CTR alle autorità competenti alla VIA e al rilascio dell’AIA.

Sui punti 7 e 8 ritornerò a breve con apposito post, ora analizzo specificamente i punti da 1 a 6.

 

 

LA QUESTIONE DELLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AL PROGETTO DI TRASFERIMENTO DEL GNL DAL RIGASSIFICATORE AL PORTO DI SPEZIA

L'AIA vigente sul rigassificatore è del 2014. 

Il nuovo progetto in questione modifica il rigassificatore e la modifica è sostanziale quindi richiede una nuova AIA completa. 

La modifica dell’AIA è disciplinata dall’articolo 29-nonies  del DLgs 152/2006. In particolare, questa norma prevede che se la modifica è sostanziale occorre riaprire il procedimento di AIA ordinario.

Secondo la lettera l-bis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 per modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto si intende: “la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o della infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.”  

La lettera i-quater comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006 definisce la installazione da assoggettare ad AIA (come l’impianto in questione) in questi termini: “'installazione': unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

È indiscutibile che in questo caso siamo di fronte ad un potenziamento dell’impianto con potenziale ulteriori effetti negativi sull’ambiente circostante e questo a prescindere dai benefici ambientali che l’uso del gnl nei trasporti potrà produrre ma non direttamente nel sito dove verrà realizzato. Infatti:

1.  mentre la VIA valuta la compatibilità ambientale dell’intero impianto con il sito in cui è collocato;

2. l’AIA valuta, autorizzandola o meno, la compatibilità ambientale del modello di funzionamento dell’impianto con il sito in cui è collocato.

 

Applicare l’AIA alla procedura di valutazione/autorizzazione del progetto in esame vuol dire applicare parametri atti di valutazione ambientale rilevanti

1. Parere Sanitario del Sindaco (obbligatorio per legge). Si fa notare che detto Parere previsto dall’articolo 29quater del DLgs 152/2006 è ancora più necessario alla luce del Parere della Commissione VIA del MITE allegato al Decreto Ministeriale del giugno 2022 che ha deciso di non applicare la VIA ordinaria al progetto in questione. Detto Parere a pagina 19 afferma: “Per una valutazione dello stato di salute della popolazione interessata è necessario, pertanto, integrare le informazioni dei profili di salute come richiesto nelle LG ISS, in modo da identificare eventuali criticità sanitarie e mettere in atto misure di mitigazione ad hoc.”.

2. Norma di Qualità Ambientale che permette di applicare limiti alle emissioni inquinanti ma anche misure e tecnologie di prevenzione a tutela ambientale anche non previste obbligatoriamente dalla legge vigente

3. Decreto Ministeriale 1/10/2008 (Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività soggette ad AIA) secondo il quale: “le alternative siano valutate secondo gli effetti ambientali incrociati (Cross-Media-Effects) cioè poter valutare l’effetto dovuto contemporaneamente a più inquinanti che rilasciano in uno stesso o più corpi ricettori”.  Questa metodologia unita ai primi due parametri/strumenti sopra elencati permette di mettere a confronto soluzione tecnologiche con il rischio ambientale e sanitario presente nel sito 

4. Relazione di riferimento (aggiornamento sul nuovo progetto se già presentata per il rigassificatore) legato allo stato dei terreni interessati dall’intervento.

 

Le sanzioni in caso di mancato rispetto dell’AIA alle modifiche sostanziali del rigassificatore

A prescindere dalla revisione dell’AIA di cui tratto nella seconda parte di questo post considerare il progetto trasferimento gnl dal rigassificatore al porto di Spezia comporta un previsto reato, si veda il comma 5 articolo 29- quattuordecies che recita: “5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.”

 

Quando avviare la procedura di nuova AIA

Su quanto avviare la nuova procedura di AIA rileva quanto affermato dal comma 1 articolo 10 del DLgs 152/2006: “1. Nel caso di progetti per i quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della predetta procedura di verifica, l'autorità competente abbia valutato di non assoggettare i progetti a VIA”.

Però occorre anche aggiungere che il comma 1 articolo 29-nonies del DLgs 152/2006 prevede che il: “il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore   entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”.

Non è dato sapere se questa comunicazione da parte di Snam GNL-Italia sia ma stata presentata e se la Provincia di Spezia, abbia valutato se trattasi di modifica sostanziale come il sottoscritto ritiene. Questo dimostra una ulteriore mancanza di trasparenza degli enti preposti. Un sintomo che su questo impegno non sia stato fatto nulla lo si ricava anche dal Parere delle Commissione VIA del MITE allegato al Decreto del giugno 2022 che deciso la non applicazione della VIA ordinaria al progetto in questione!

 

 

 

L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AL RIGASSIFICATORE  

La Provincia della Spezia nelle sue osservazioni, relativamente alla Autorizzazione Integrata Ambientale del rigassificatore di Panigaglia, si limita ad affermare la scadenza dell'AIA del 2014 e aggiunge che dovrà essere revisionata nel 2021 ma non chiarisce che in realtà al di là di queste scadenze formali il progetto in questione costituisce, come spiego sopra, modifica sostanziale dell'attuale rigassificatore.  Inoltre nessuno pone il problema che il Sindaco territorialmente competente (Portovenere) all'interno dell'AIA del 2014 non ha mai rilasciato il Parere Sanitario obbligatorio sul rischio salute pubblico del rigassificatore, Parere che dovrà essere rilasciato anche in sede di nuova AIA per modifica sostanziale dettata dal nuovo progetto qui trattato.

Ma vediamo cosa ha scritto la Provincia nelle sue osservazioni all’interno della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del Ministero della Transizione Ecologica.

1. In particolare la Provincia nelle sue prime osservazioni del 30 marzo 2020 (QUI) afferma: ”Si evidenzia, inoltre, che lo stabilimento di Panigallia è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 133 del 17.02.2014 (scadenza 16.02.2026) rilasciata dalla Provincia della Spezia per l’attività di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda D.Lgs. 152/2006 punto 1.1 (combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW). Detta autorizzazione sarà sottoposta a riesame complessivo entro il 17.08.2021 a seguito di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europee della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. A seguito di quanto previsto nel progetto in esame, fermo restando le conclusioni del procedimento di VIA, dovrà essere valutata la sostanzialità o meno della modifica allo stabilimento ed all’attuale ciclo lavorativo rispetto alla vigente AIA, preliminarmente all’esercizio della nuova attività prevista nello stabilimento di rigassificazione del Gas Naturale Liquefatto (GNL) sito in Panigaglia-Porto Venere. In particolare dovranno essere valutate le ricadute sulle matrici ambientali di cui alla vigente AIA nel nuovo assetto impiantistico: - emissioni in atmosfera: eventuali ricadute dovute alla nuova fase lavorativa, ai nuovi macchinari, all’incremento del traffico mezzi pesanti all’interno dello stabilimento ed eventuali emissioni odorigene prodotte; - scarichi: impatto delle acque meteoriche sulle nuove aree di lavorazione; - rifiuti: incremento dei rifiuti generati dalla manutenzione delle nuove apparecchiature installate; - rumore.”

 

2. Nelle osservazioni del 14 luglio 2021 (QUI) la Provincia aggiunge relativamente alla questione AIA: “relativamente alla necessità di svolgere il riesame dell’AIA n. 133 del 17.02.2014, rilasciata dalla Provincia della Spezia per l’attività di cui all’allegato VIII alla Parte Seconda D.Lgs. 152/2006 punto 1.1 (combustione di combustibili in installazione con una potenza termica 2nominale totale pari o superiore a 50 MW), entro il 17.08.2021 a seguito di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione, si prende atto che della conferma che la Società provvederà agli adempimenti necessari secondo le tempistiche stabilite;… nel confermare il parere favorevole all’intervento proposto, si evidenzia che in ragione dell’avvicinarsi della scadenza del 17.08.2021 prevista per l’adeguamento alle previsioni delle nuove BAT per i grandi impianti di combustione (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17.08.2017), la Società dovrà provvedere tempestivamente alla presentazione dell’istanza di riesame dell’AIA, ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..”

Peccato che ad oggi Snam GNL-Italia non abbia provveduto a quanto dichiarato dalla Provincia e la celerità richiesta da questo Ente Pubblico non è ad oggi stata considerata tale e nessuno l’ha fatto rilevare neppure il confuso ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Spezia (QUI), non parliamo del Sindaco di Portovenere che continua ad omettere l’esercizio di una sua funzione obbligatoria per legge: il Parere Sanitario interno all’AIA di cui ho trattato sopra.

Tutto questo nonostante che l’avvio della revisione dell’AIA nel caso in esame era obbligatoria ai sensi dell’articolo 29-octies DLgs 152/2006 che al comma 4 recita: “4. Il riesame é inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: … b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;”.

 

 

 

LA QUESTIONE COMPENSAZIONI

Perché invece che proporre squallide richieste di monetizzazione della salute e del rischio incidentale non si chiede un vero risarcimento di danno ambientale sia pure potenziale come previsto dalla Direttiva 2004/35 recepita in Italia attraverso gli articoli da 299 a 318 del TU ambiente DLgs 152/2006. In particolare, nella citata direttiva 2004/35 le misure di compensazione del danno ambientale alternative alle misure dirette di ripristino ambientale sono così definite: “La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico”. ALTRO CHE RIDUZIONE DELLE BOLLETTE!

 

Le compensazioni ambientali quale strumento normativo applicabile al caso in esame

C’è un riferimento normativo che permette di chiedere con un certo margine di possibile successo una compensazione ambientale significativa? Si c’è e poteva essere attivato già con la prima Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (Determina n°118 del 30 maggio 2007) poi seguita dall’AIA approvata con Determina n. 133 del 17.02.2014 e che deve essere revisionata anzi totalmente rinnovata compreso il progetto di trasferimento del gnl come ho spiegato in precedenza in questo post.

Ebbene la disciplina dell’AIA al comma 15 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 recita testualmente: “ In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo  nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.”

Il problema delle compensazioni si pone comunque anche nel caso il progetto di trasferimento del gnl nel porto spezzino non andasse avanti, visto che comunque il rigassificatore resta e dovrà avere una nuova AIA. Quando si parla di compensazioni ambientali e non economiche mi riferisco, ma sono solo esempi, a affrontare la viabilità della Napoleonica, la bonifica residua del golfo, un piano di emergenza dell’intera area portuale per prevenire i rischi incidentali (vedi QUI).

 

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