Leggo stamane le osservazioni
delle associazioni ambientaliste e del forum ambiente del PD nonchè del Comune di Spezia sulla concessione in porto per
le bettoline, contestano la data del 2035 e il mancato rispetto degli obbiettivi
UE sulla riduzione dei gas serra al 2030 e sulla neutralità climatica al 2050,
addirittura l’odg approvato a larga maggioranza in Consiglio Comunale a Spezia
arriva a chiedere che la concessione non possa essere rilasciata oltre gli anni
di emergenza e qui forse gli manca qualche pezzo di conoscenza ai nostri consiglieri!
Le motivazioni di queste
contestazioni appaiono deboli e poco attente (questo da parte dei partiti peraltro)
a quanto espresso nella recente normativa in materia di uso dei combustibili
alternativi nonché sui piani di riduzione del gas russo e sulla nuova tassonomia
verde relativa alle fonti finanziabili con il green deal.
Certo poi ci sono i documenti ufficiali
sia UE e nazionali, che riporto nella seconda parte del post, che dimostrano il
rischio effetto serra da un eccesso di suo del gas compreso il gnl, ma sono
documenti le norme e le politiche nazionali vanno in altra direzione e queste sono
state prodotte dai partiti a livello nazionale in questi ultimi anni di
emergenze varie.
Viene da dire, parafrasando un
vecchio detto, le rappresentanze locali dei partiti nazionali “chiudono
il gas quando questo è già uscito dai suoi giacimenti”!
Vediamo nel merito quanto introdotto
a premessa
DURATA
DELLA CONCESSSIONE DI ATTRACCO DELLE BETTOLINE AL PORTO DI SPEZIA
È la legge (approvate nel 2016 dal
PD insieme con tutti gli altri partiti che ora contestano l’eccessiva durata
della concessione) che prevede che la concessione duri almeno 10 anni (comma
5 articolo 9 DLgs 257/2016) e questo è il termine
minimo, peraltro ma comunque obbligatorio per legge. Altro che durata della concessione
per la sola emergenza come chiede l’odg del Consiglio Comunale spezzino di
qualche giorno fa! Peraltro questa norma è confermata dal comma 5 del nuovo articolo 18 legge 84/1994 sui porti (QUI).
FONDO INCENTIVI NUOVE INFRASTRUTTURE DI GNL
Non solo ma a conferma del perché della durata pluridecennale
della concessione si veda l’articolo 5 della legge 91/2022 (anche questa
approvata da tutti i partiti a Roma che ora a Spezia contestano la durata della
concessione). Questo articolo prevede che al fine di limitare il rischio sopportato dalle
imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le
infrastrutture, oggetto di detto articolo, é istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con
la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al
2043.
PIANO NAZIONALE RIDUZIONE CONSUMI DEL GAS
Il Piano (QUI) si presenta come un piano di
riduzione del consumo del gas ma l’impianto di fondo dello stesso è quello di continuare
a promuovere la sostituzione del gas russo con quello da altri produttori: su
30 miliardi di Smc [NOTA 1] di gas russo da sostituire ben 25 sostituiti con altro gas e solo il resto con
riduzione di consumi e fonti rinnovabili.
Tutto questo grazie anche allo sfruttamento delle deroghe previste
dal nuovo Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 (QUI). In particolare, come affermato nel Piano nazionale
italiano sopra richiamato nel caso di “Allerta UE”, l’Italia ritiene di avere
diritto a usufruire della deroga prevista dall’articolo 5, comma 7, del
Regolamento, data la situazione delle sue capacità di trasporto ai punti di
interconnessione.
In particolare, l’Italia rientra pienamente nella possibilità di
limitare la riduzione obbligatoria della domanda dell’8% rispetto al 15%
previsto dall’art. 5.7 del Regolamento. Pertanto, in caso di “Allerta UE”, il
sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per ottenere una riduzione al
7% del tetto ai consumi storici. Pertanto, l’obiettivo di riduzione del 7%, in
caso di “Allerta UE”, comporta che l’Italia sarebbe chiamata a effettuare una
riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Smc di gas naturale mentre
senza deroga si arriverebbe a riduzione dei consumi di 8,2 miliardi di Smc di
gas naturale
IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI UE DI RIDUZIONE DEI GAS
SERRA AL 2030 E AL 2050
Nelle osservazioni presentate contro la concessione per l’attracco
nel porto di Spezia delle bettoline che trasportano il GNL, le critiche sono
più fondate in termini di merito anche se da un punto di vista normativo
risultano ben più significative le scelte dei governi nazionali precedenti e
attuale come sopra riportate anche perché come è noto il gas (gnl compreso) è
stato inserito nella c.d. tassonomia verde quindi per ottenere i
finanziamenti per la transizione verso la neutralità climatica nonostante il
parere contrario della stessa Commissione di esperti UE (QUI). In buona
sostanza secondo le modifiche (QUI che nasce da una Comunicazione QUI)decise dal Parlamento UE : “Ogni attività
relativa al gas deve soddisfare emissioni specifiche soglie, dovrebbe
sostituire un impianto di carbone esistente che non può essere sostituito da
fonti rinnovabili, dovrebbe raggiungere determinati obiettivi in termini di
riduzione delle emissioni e passare completamente ai gas rinnovabili o a
basse emissioni di carbonio entro il 2035."
Questa modifica della UE insieme con le norme nazionali riportate
nella prima parte del post pesa moltissimo nel fondare la critica al rilascio
della concessione di attracco delle bettoline con il gnl al porto di Spezia,
questo nonostante che le contestazioni sul rischio gas serra siano fondate come
dimostrano le sintesi dei documenti che cito di seguito ma che appunto sono
documenti di tipo generale difficile da fondare giuridicamente il rigetto del
rilascio della concessione.
Comunque andiamo a vedere in che senso dette critiche sono fondate
1. Il Parlamento
UE ha approvato una Risoluzione del 21 ottobre 2021 (testo QUI)dove si
afferma che la produzione e il trasporto di gas naturale liquefatto non solo
sono estremamente inefficienti, se si considerano le perdite di energia dovute
alla liquefazione e al raffreddamento, ma contribuiscono anche ad aumentare in
maniera esponenziale le emissioni di metano del settore del petrolio e del gas.
2. Il
Piano REPowerEU (testo piano QUI) che
mira a ridurre rapidamente la dipendenza della UE dai combustibili fossili
russi, afferma di aggiunte “limitate alle infrastrutture del gas”.
3. Rapporto Ispra sul ruolo
del metano nell’inventario nazionale dei gas serra. Secondo questo Rapporto (QUI), nel
comparto energia, La gran parte delle emissioni fuggitive di metano sono
riconducibili alla filiera del gas naturale (produzione, trasporto e
distribuzione) che nel 2020 incide per il 79,5% delle emissioni fuggitive
totali di metano con una quota che si è ridotta significativamente dal 1990,
quando era 91,2% (ma restano comunque alte). Il maggior dettaglio per le
sorgenti della filiera del gas naturale mette in evidenza il ruolo prevalente
del trasporto, stoccaggio e distribuzione. Quest’ultima sorgente è a sua volta
il fattore chiave per le emissioni fuggitive della filiera. A questo occorre
aggiungere le emissioni dalla gestione dei rifiuti e dall’agricoltura
ovviamente.
Riporto le conclusioni di questo Rapporto Ispra
molto significative: Le proiezioni disponibili con le politiche correnti al
momento della stesura della Strategia Europea per la riduzione del metano (QUI)
prevedevano una riduzione delle emissioni di metano a livello europeo del 29%
entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Il documento di valutazione
d'impatto del piano energia e clima 2030 rileva che il metano continuerà a
essere dominante tra i gas serra diversi dalla CO2. La riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto al
1990 richiederebbe quindi uno sforzo maggiore anche per ridurre le emissioni di
metano, con proiezioni che indicano riduzioni che vanno dal 35% al 37% entro il
2030 rispetto al 2005. Le proiezioni del Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima (2019) con gli scenari a politiche correnti al
momento della redazione del Piano e con misure aggiuntive permettono di stimare
riduzioni delle emissioni di metano dal 21% al 23% entro il 2030 rispetto al
2005, e dal 11% al 14% rispetto al 2020 (dati 2020 aggiornati rispetto alle
proiezioni del PNIEC), valori decisamente insufficienti per essere in linea con
gli obiettivi europei e con gli obiettivi globali previsti dal Global Methane
Pledge (QUI). La stima della riduzione delle emissioni di metano al 2030 del 28%
rispetto al 2005 mostra che, date le assunzioni considerate nel presente
lavoro, per questo gas serra l’Italia è sotto l’intervallo di valori stimati
dalla Commissione Europea nella strategia del metano (riduzioni di metano dal
35% al 37% entro il 2030 rispetto al 2005) per rispettare l’obiettivo del 55%.
CONCLUSIONI: CHE FARE?
Insomma a me pare che alcune argomentazioni contro il rilascio
della concessione ma soprattutto contro il rilascio della autorizzazione finale
al progetto di trasbordo del gnl all’interno del golfo spezzino, non abbiamo un
gran fondamento.
Restano a mio avviso tre strade che ho indicato in altri
post:
1. l’Intesa che la Regione deve dare in
sede di autorizzazione finale da parte del MITE di concerto con il Ministero Mobilità
Sostenibile (QUI)
2. Il
ruolo della Regione all’interno del Comitato tecnico regionale per il rilascio
del nulla osta ai sensi della normativa Seveso III sul rischio di incidenti
rilevanti, evitando di applicare la logia derogatoria dell'articolo 5 legge 91/2022 (QUI) e successive modifiche ex articolo 9 Legge 175/2022 (QUI) che ha esteso le deroghe anche alle modifiche degli impianti esistenti.
3. Il ruolo della Autorità di
Sistema Portuale nel non rilasciare la concessione utilizzando i criteri sul
concetto di variante portuale secondo le linee guida del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici.
Tre strade perseguibili ma difficili soprattutto perché Regione e
Autorità di sistema portuale hanno in sede di verifica di assoggettabilità dato
via libera al progetto senza alcuna contestazione e i temi del rischio industriale,
della non conformità al PRP vigente nonché di una corretta analisi costi
benefici del progetto rispetto alle esigenze della portualità locale potevano
essere utilizzate anche in quella procedura ormai conclusa. Vedremo…
[NOTA 1]
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