giovedì 17 novembre 2022

Osservazioni contro il rilascio della concessione alle bettoline di gnl: ANALISI CRITICA

Leggo stamane le osservazioni delle associazioni ambientaliste e del forum ambiente del PD nonchè del Comune di Spezia sulla concessione in porto per le bettoline, contestano la data del 2035 e il mancato rispetto degli obbiettivi UE sulla riduzione dei gas serra al 2030 e sulla neutralità climatica al 2050, addirittura l’odg approvato a larga maggioranza in Consiglio Comunale a Spezia arriva a chiedere che la concessione non possa essere rilasciata oltre gli anni di emergenza e qui forse gli manca qualche pezzo di conoscenza ai nostri consiglieri!

Le motivazioni di queste contestazioni appaiono deboli e poco attente (questo da parte dei partiti peraltro) a quanto espresso nella recente normativa in materia di uso dei combustibili alternativi nonché sui piani di riduzione del gas russo e sulla nuova tassonomia verde relativa alle fonti finanziabili con il green deal.

Certo poi ci sono i documenti ufficiali sia UE e nazionali, che riporto nella seconda parte del post, che dimostrano il rischio effetto serra da un eccesso di suo del gas compreso il gnl, ma sono documenti le norme e le politiche nazionali vanno in altra direzione e queste sono state prodotte dai partiti a livello nazionale in questi ultimi anni di emergenze varie.

Viene da dire, parafrasando un vecchio detto, le rappresentanze locali dei partiti nazionali “chiudono il gas quando questo è già uscito dai suoi giacimenti”!

 

Vediamo nel merito quanto introdotto a premessa

 

DURATA DELLA CONCESSSIONE DI ATTRACCO DELLE BETTOLINE AL PORTO DI SPEZIA

È la legge (approvate nel 2016 dal PD insieme con tutti gli altri partiti che ora contestano l’eccessiva durata della concessione) che prevede che la concessione duri almeno 10 anni (comma 5 articolo 9 DLgs 257/2016) e questo è il termine minimo, peraltro ma comunque obbligatorio per legge. Altro che durata della concessione per la sola emergenza come chiede l’odg del Consiglio Comunale spezzino di qualche giorno fa! Peraltro questa norma è confermata dal comma 5 del nuovo articolo 18 legge 84/1994 sui porti (QUI).

 

FONDO INCENTIVI NUOVE INFRASTRUTTURE DI GNL

Non solo ma a conferma del perché della durata pluridecennale della concessione si veda l’articolo 5 della legge 91/2022 (anche questa approvata da tutti i partiti a Roma che ora a Spezia contestano la durata della concessione). Questo articolo prevede che al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture, oggetto di detto articolo, é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

 

PIANO NAZIONALE RIDUZIONE CONSUMI DEL GAS

Il Piano (QUI) si presenta come un piano di riduzione del consumo del gas ma l’impianto di fondo dello stesso è quello di continuare a promuovere la sostituzione del gas russo con quello da altri produttori: su 30 miliardi di Smc [NOTA 1] di gas russo da sostituire ben 25 sostituiti con altro gas e solo il resto con riduzione di consumi e fonti rinnovabili.

Tutto questo grazie anche allo sfruttamento delle deroghe previste dal nuovo Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 (QUI). In particolare, come affermato nel Piano nazionale italiano sopra richiamato nel caso di “Allerta UE”, l’Italia ritiene di avere diritto a usufruire della deroga prevista dall’articolo 5, comma 7, del Regolamento, data la situazione delle sue capacità di trasporto ai punti di interconnessione.

In particolare, l’Italia rientra pienamente nella possibilità di limitare la riduzione obbligatoria della domanda dell’8% rispetto al 15% previsto dall’art. 5.7 del Regolamento. Pertanto, in caso di “Allerta UE”, il sistema italiano del gas ha i requisiti previsti per ottenere una riduzione al 7% del tetto ai consumi storici. Pertanto, l’obiettivo di riduzione del 7%, in caso di “Allerta UE”, comporta che l’Italia sarebbe chiamata a effettuare una riduzione dei propri consumi di 3,6 miliardi di Smc di gas naturale mentre senza deroga si arriverebbe a riduzione dei consumi di 8,2 miliardi di Smc di gas naturale

 

IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI UE DI RIDUZIONE DEI GAS SERRA AL 2030 E AL 2050

Nelle osservazioni presentate contro la concessione per l’attracco nel porto di Spezia delle bettoline che trasportano il GNL, le critiche sono più fondate in termini di merito anche se da un punto di vista normativo risultano ben più significative le scelte dei governi nazionali precedenti e attuale come sopra riportate anche perché come è noto il gas (gnl compreso) è stato inserito nella c.d. tassonomia verde quindi per ottenere i finanziamenti per la transizione verso la neutralità climatica nonostante il parere contrario della stessa Commissione di esperti UE (QUI). In buona sostanza secondo le modifiche (QUI che nasce da una Comunicazione QUI)decise dal Parlamento UE : “Ogni attività relativa al gas deve soddisfare emissioni specifiche soglie, dovrebbe sostituire un impianto di carbone esistente che non può essere sostituito da fonti rinnovabili, dovrebbe raggiungere determinati obiettivi in termini di riduzione delle emissioni e passare completamente ai gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio entro il 2035."

Questa modifica della UE insieme con le norme nazionali riportate nella prima parte del post pesa moltissimo nel fondare la critica al rilascio della concessione di attracco delle bettoline con il gnl al porto di Spezia, questo nonostante che le contestazioni sul rischio gas serra siano fondate come dimostrano le sintesi dei documenti che cito di seguito ma che appunto sono documenti di tipo generale difficile da fondare giuridicamente il rigetto del rilascio della concessione.

 

Comunque andiamo a vedere in che senso dette critiche sono fondate

1. Il Parlamento UE ha approvato una Risoluzione del 21 ottobre 2021 (testo QUI)dove si afferma che la produzione e il trasporto di gas naturale liquefatto non solo sono estremamente inefficienti, se si considerano le perdite di energia dovute alla liquefazione e al raffreddamento, ma contribuiscono anche ad aumentare in maniera esponenziale le emissioni di metano del settore del petrolio e del gas.

2Il Piano REPowerEU (testo piano QUI) che mira a ridurre rapidamente la dipendenza della UE dai combustibili fossili russi, afferma di aggiunte “limitate alle infrastrutture del gas”.

3. Rapporto Ispra sul ruolo del metano nell’inventario nazionale dei gas serra. Secondo questo Rapporto (QUI), nel comparto energia, La gran parte delle emissioni fuggitive di metano sono riconducibili alla filiera del gas naturale (produzione, trasporto e distribuzione) che nel 2020 incide per il 79,5% delle emissioni fuggitive totali di metano con una quota che si è ridotta significativamente dal 1990, quando era 91,2% (ma restano comunque alte). Il maggior dettaglio per le sorgenti della filiera del gas naturale mette in evidenza il ruolo prevalente del trasporto, stoccaggio e distribuzione. Quest’ultima sorgente è a sua volta il fattore chiave per le emissioni fuggitive della filiera. A questo occorre aggiungere le emissioni dalla gestione dei rifiuti e dall’agricoltura ovviamente.  

Riporto le conclusioni di questo Rapporto Ispra molto significative: Le proiezioni disponibili con le politiche correnti al momento della stesura della Strategia Europea per la riduzione del metano (QUI) prevedevano una riduzione delle emissioni di metano a livello europeo del 29% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Il documento di valutazione d'impatto del piano energia e clima 2030 rileva che il metano continuerà a essere dominante tra i gas serra diversi dalla CO2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto al 1990 richiederebbe quindi uno sforzo maggiore anche per ridurre le emissioni di metano, con proiezioni che indicano riduzioni che vanno dal 35% al 37% entro il 2030 rispetto al 2005. Le proiezioni del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (2019) con gli scenari a politiche correnti al momento della redazione del Piano e con misure aggiuntive permettono di stimare riduzioni delle emissioni di metano dal 21% al 23% entro il 2030 rispetto al 2005, e dal 11% al 14% rispetto al 2020 (dati 2020 aggiornati rispetto alle proiezioni del PNIEC), valori decisamente insufficienti per essere in linea con gli obiettivi europei e con gli obiettivi globali previsti dal Global Methane Pledge (QUI). La stima della riduzione delle emissioni di metano al 2030 del 28% rispetto al 2005 mostra che, date le assunzioni considerate nel presente lavoro, per questo gas serra l’Italia è sotto l’intervallo di valori stimati dalla Commissione Europea nella strategia del metano (riduzioni di metano dal 35% al 37% entro il 2030 rispetto al 2005) per rispettare l’obiettivo del 55%.

 

 

CONCLUSIONI: CHE FARE?

Insomma a me pare che alcune argomentazioni contro il rilascio della concessione ma soprattutto contro il rilascio della autorizzazione finale al progetto di trasbordo del gnl all’interno del golfo spezzino, non abbiamo un gran fondamento.

Restano a mio avviso tre strade che ho indicato in altri post:

1. l’Intesa che la Regione deve dare in sede di autorizzazione finale da parte del MITE di concerto con il Ministero Mobilità Sostenibile (QUI)

2. Il ruolo della Regione all’interno del Comitato tecnico regionale per il rilascio del nulla osta ai sensi della normativa Seveso III sul rischio di incidenti rilevanti, evitando di applicare la logia derogatoria dell'articolo 5 legge 91/2022 (QUI) e successive modifiche ex articolo 9 Legge 175/2022 (QUI) che ha esteso le deroghe anche alle modifiche degli impianti esistenti.  

3. Il ruolo della Autorità di Sistema Portuale nel non rilasciare la concessione utilizzando i criteri sul concetto di variante portuale secondo le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Tre strade perseguibili ma difficili soprattutto perché Regione e Autorità di sistema portuale hanno in sede di verifica di assoggettabilità dato via libera al progetto senza alcuna contestazione e i temi del rischio industriale, della non conformità al PRP vigente nonché di una corretta analisi costi benefici del progetto rispetto alle esigenze della portualità locale potevano essere utilizzate anche in quella procedura ormai conclusa.  Vedremo… 

 

 



[NOTA 1] Lo Standard metro cubo (Smc) è l’unità di misura utilizzata dai fornitori per fatturare la quantità di gas utilizzata dall’utenza, sia pubblica che privata. Questa unità di misura esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo in particolari condizioni, ovvero: 15°C di temperatura e 1013,25 millibar, la pressione atmosferica standard.

 

Nessun commento:

Posta un commento