giovedì 3 novembre 2022

Valutazione di Impatto Ambientale postuma in corso e prosecuzione attività esistente

Il proponente, una Regione che ha presentato l’Interpello (che cosa è l'interpello QUI) al Ministero della Transizione Ecologica (MITE), nelle more dell’assegnazione da parte della stessa del termine per la presentazione dell’istanza di V.I.A. "postuma”, ha chiesto che fosse consentita la prosecuzione delle attività negli impianti per i quali si è verificata la caducazione dei provvedimenti autorizzativi per effetto della richiamata statuizione del giudice amministrativo.

TESTO RISPOSTA INTERPELLO QUI.

 

Vediamo nel merito la risposta del MITE…

 

 

Il MITE ricorda che l’art. 29, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, prevede lo svolgimento della “VIA postuma” di progetti realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di VIA, la cui autorizzazione sia stata, quindi, per tale ragione annullata in sede giurisdizionale. Nelle more dello svolgimento della VIA postuma la norma stabilisce che l’autorità competente “può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”.

 

Secondo il MITE i “lavori o le attività”, di cui può essere consentita la prosecuzione dall’Autorità competente nel corso dello svolgimento della VIA postuma, sono soltanto i lavori “o” le attività soggetti a VIA ed elencati nell’Allegato III alla Parte II del D. Lgs. n.152/2006 per i progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome.

Però il MITE chiarisce che la VIA anche postuma ha per oggetto l’impianto e la sua compatibilità con il sito non il modello di esercizio che invece riguarda semmai l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o le autorizzazioni ordinarie ex testo unico ambientale e normativa interferente.

 

Alla luce di quanto sopra proprio perché le attività di cui la Regione può permettere la prosecuzione sono quelle che rientrano nelle categorie di opere sottoponibili a VIA regionale, e se è in corso la VIA ex post, la Regione non può consentire la prosecuzione dell’attività a meno che previa valutazione degli interessi contrapposti possa consentirla se “tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”, come richiede il comma 3 dell’art. 29 del Codice dell’ambiente (QUI).” Ovviamente questa condizione non è comunque applicabile nel caso in cui l’impianto autorizzato senza VIA non abbia ancora iniziato la sua attività.

 



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