Grazie al quotidiano La
Nazione negli ultimi due giorni (oggi e ieri) è emerso che in realtà esiste un
altro sito dove sbarcare nel porto di Spezia le bettoline con le autobotti di
GNL. Si tratta del molo Tarros che risulta più decentrato del sito proposto dalla
istanza di Snam GNL Italia sul Molo Malaspina.
La questione è emersa per
la presentazione della manifestazione di interesse da parte della società
Canarbino SpA., al fine di svolgere il servizio di attracco bettoline e sbarco
autobotti nell’area della banchina Tarros.
Ma la possibilità di due siti alternativi di sbarco delle autobotti con gnl non è una novità era
tutto nero su bianco già dal 28 aprile 2021 e peraltro la avevo sollevata in un
mio post il giorno prima che uscisse la notizia della manifestazione di
interesse di Canarbino SpA (QUI).
Infatti in quella data, del 28 aprile 2021, Snam GNL Italia aveva
depositato le integrazioni per rispondere alle varie osservazioni presentate
dagli enti partecipanti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA
In quelle integrazioni esiste il documento intitolato: “Relazione di valutazione delle interferenze del Ro-Ro Ferry elettrico, che trasporta autocisterne/isocontainer di GNL, con i natanti all’interno del Golfo di La Spezia (Doc. n. P21IT04083-SAF-RE-000-001 Annesso 10).” (QUI).
In quel documento si propongono due soluzioni
di sbarco delle bettoline: una quella del Molo Malaspina e l’altro del Molo
Tarros come riporto nelle foto riprese da detto documento:
Ora a prescindere dal fatto che al di là del sito di sbarco restano a mio avviso tutte le contrarierà che ho da tempo manifestato a questo progetto di trasbordo reiterato di gnl in giro per il nostro golfo, su cui ho scritto più volte su questo blog (QUI), c’è un elemento che viene rimosso in questa vicenda.
L'elemento significativo è che nonostante le due ipotesi di attracco avanzate dalla documentazione presentata da Snam GNL Italia, il parere 451 del 28 marzo 2022 con il quale la Commissione Tecnica VIA VAS ha dato il via libera al progetto (poi recepita nel Decreto MITE 20/6/2022 che ha escluso ma VIA per il progetto) non ha minimamente presto in considerazione le suddette ipotesi. In questo modo si è realizzato un frazionamento del progetto. Infatti il frazionamento dei progetti costituisce un vizio di merito netto dei procedimenti di VIA, tanto più che, nel caso in esame, il proponente (Snam GNL Italia) aveva avanzato le due ipotesi di sbarco delle bettoline senza che il Ministero ne abbia minimamente valutato l'impatto.
In questo modo si sono
violati criteri fondamentali per decidere la applicazione della VIA ordinaria previsti
dall’allegato V parte II del DLgs 152/2006 (QUI)
ed in particolare:
“ 1.Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle
dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
2. Localizzazione dei
progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche
che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
a) dell'utilizzazione del
territorio esistente e approvato;
c7) zone a forte densità
demografica;
3. Tipologia e
caratteristiche dell'impatto potenziale. I potenziali impatti ambientali dei progetti
debbono essere considerati
in relazione ai criteri stabiliti ai
punti 1 e 2 del presente
allegato con riferimento ai fattori di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera c) [NOTA 1], del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica
e densità della popolazione potenzialmente interessata;”.
[NOTA 1] “c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.”
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