Approvato il Decreto Ministero
Transizione Ecologica 15 settembre 2022 (QUI) che disciplina il sistema degli incentivi per la
produzione del biometano immesso nella rete del gas naturale.
Il Decreto succede alla
recente proroga degli incentivi alla produzione di biometano finalizzata
unicamente a “salvare” i vari progetti di biodigestori che stanno
proliferando sui territori delle Regioni fuori da ogni logica di programmazione
e rispetto delle specificità ambientali utilizzando oltretutto soldi pubblici (QUI).
Il Decreto contiene molte criticità ma le due più rilevanti sono:
1. Continuare a non prevedere relativamente ai
biodigestori che gli incentivi siano legati alla previsione dei singoli
progetti nei Piani Regionali Rifiuti favorendo quindi le operazioni speculative
sui territori che nulla hanno a che fare con la chiusura del ciclo dei rifiuti
urbani nei quali rientrano quelli organici. Il tutto in palese contrasto con il
Decreto che fissa i criteri per far accedere i progetti di impianti di gestione
rifiuti ai fondi del PNRR (QUI)
2. il mancato rispetto di tutti i parametri della nuova
Guida per verificare che i finanziamenti ad interventi interni ai progetti per
la transizione ecologica rispettino il principio DNHS acronimo tradotto
dall’inglese: NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE.
Analizziamo il nuovo Decreto 15 settembre 2022 e relative criticità…
LE NORME
ATTUATE DAL NUOVO DECRETO 15/9/2022
Il comma 1 articolo 11
DLgs 199/2021 prevede che il biometano prodotto
ovvero immesso nella rete del gas naturale é
incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2,
assicurando al produttore di biometano lo
stesso livello di incentivazione per l'utilizzo
nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica
in impianti di cogenerazione industriale, anche in connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi
termoelettrici non cogenerativi. L'ARERA definisce le modalità con le quali le
risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma trovano copertura
a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.
L’articolo 14 comma 1
lettera b) del DLgs 199/2021 con decreto
del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 15/12/2021), sono
disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR
specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al
presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici:
"b) in attuazione della
misura Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.4 "Sviluppo
del biometano, secondo criteri per
promuovere l'economia circolare" (QUI), sono definiti criteri e modalità per la concessione, attraverso procedure competitive,
di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse
all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per
nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta
gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di
trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Con il medesimo decreto
sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui
all'articolo 11 e sono altresì dettate disposizioni per raccordare il regime
incentivante con quello previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018 (QUI)".
Il nuovo Decreto
Ministero Transizione Ecologica 15 settembre 2022 ha dato attuazione alle
norme sopra riportate.
Il Decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla Direttiva 2018/2001/UE (QUI), da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.
Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti per i quali i suddetti interventi non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, secondo periodo (NOTA 1) e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026.
MODALITÀ PER
L'ACCESSO AGLI INCENTIVI
Agli impianti di
produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal nuovo decreto,
é riconosciuto un incentivo composto da:
a) un contributo in conto
capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del
costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato
1;
b) una tariffa
incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di
quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto,
calcolata secondo le modalità di cui all'art. 7 e all'allegato 2 del nuovo
Decreto.
L'accesso agli incentivi suddetti
avviene a seguito dell'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui
sono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di capacità produttiva.
REQUISITI PER
L’ACCESSO AGLI INCENTIVI
a) possesso del titolo
abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;
c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla Direttiva 2018/2001/UE (NOTA 2) ai fini del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8 (NOTA 3), del Regolamento 2021/241/UE, nonche' ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:
1) l'impianto produce biometano destinato al
settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione
di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n.199
del 2021 (QUI), e consegue una riduzione di almeno il 65% delle
emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
2) l'impianto produce
biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l'80% delle
emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
d) nel caso di
riconversioni, l'intervento é realizzato su impianti agricoli esistenti;
e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi «Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria»;
f) nel caso di soggetti
richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di
cui all'allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE (impianti che vanno ad
Autorizzazione Integrata Ambientale), in funzione anche dei valori di capacità,
laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante
processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze
di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi
semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai
documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 ( disciplina VIA VAS AIA) e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, del
medesimo decreto;
g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE (QUI), deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
h) i progetti devono
prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari
alla produzione di almeno trenta giorni, che devono essere coperte a tenuta di
gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione
di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non é richiesto
nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al
processo di compostaggio.
CONTINGENTI
DISPONIBILI, TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE COMPETITIVE
I contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente articolo, espressi in standard metri cubi/ora di biometano, sono individuati nella Tabella 1.
Tabella 1. Contingenti annui [Smc/h]
=====================================================================
| | 2022 | 2023 | 2024 | Totale |
+==============+============+============
|Totale (Smc/h)| 67.000 | 95.000 | 95.000 | 257.000
+--------------+------------+------------+------------+-----------
Nel 2022 é indetta una sola procedura competitiva e dal 2023 sono previste almeno due procedure l'anno, con un periodo di apertura del bando di sessanta giorni.
MODALITÀ DI
GESTIONE DEL BIOMETANO IMMESSO NELLA RETE DEL GAS NATURALE
Con riferimento agli
impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva (NOTA 4),
il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di
connessione di terzi, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, e la
cessione del biometano al mercato.
CUMULABILITÀ
DEGLI INCENTIVI
Gli incentivi di cui al
presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi
di sostegno comunque denominati destinati
ai medesimi progetti.
NON COMPLETO RECEPIMENTO DA PARTE DEL DECRETO DEI CRITERI DELLA
GUIDA OPERATIVA SUL PRINCIPIO DNHS
I criteri espressi dal
nuovo Decreto qui esaminato non paiono tenere conto in modo completo con quanto
previsto dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare
danno significativo all’ambiente (DNHS) recentemente aggiornata (QUI) vedi in questa news letter di Ottobre 2022 alla voce
Incentivi e politiche sostenibili.
In particolare non sono
ripresi i seguenti criteri della Guida:
❖ Le strutture di produzione del Biometano devono
essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l’erogazione
dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici
attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto
necessario realizzare una valutazione del rischio ambientale e climatico
attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli
dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie
misure di adattamento in linea con il Framework dell’Unione Europea.
❖
In caso di digestione anaerobica del materiale organico, se il digestato è
utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il
compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso deve soddisfare le
prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di
materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 (QUI) corrispondenti alla categoria CMC (categorie
materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le
norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo ed
essere attestata l’assenza di PFAS.
❖
In caso di progetti che prevedano quantitativi di biometano e di altre sostanze
(ad es. ammine) eccedenti le soglie previste dalla Dir. Incidenti rilevanti
l’impianto di biometano ricade nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015;
❖
Qualora l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto di biometano o
alla riconversione di impianto esistente di biogas sia ubicata all’interno del
perimetro di un sito di interesse nazione (SIN) o regionale (SIR) ai fini della
contaminazione delle matrici ambientali suolo sottosuolo e acque sotterranee,
dovranno essere acquisiti i previsti pareri/atti autorizzativi delle autorità
competenti e messe in atto gli interventi eventualmente prescritti.
[NOTA 1] “Il GSE valuta i progetti e, entro novanta giorni dalla
chiusura di ogni singola procedura, pubblica la relativa graduatoria dei
progetti ammessi, dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile ai
fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto”
[NOTA 2] “Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da
biomassa prodotti a partire da rifiuti
e residui provenienti
da terreni agricoli, gli
operatori economici che li producono dispongono
di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla qualita'
del suolo e sul carbonio nel suolo,
redatti in base
a linee guida adottate con
decreto non regolamentare del
Ministero della transizione ecologica
entro novanta giorni
dalla data di pubblicazione del
presente decreto, su
proposta dell' Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale . Le informazioni relative
al rispetto di
tali piani di monitoraggio e di gestione sono comunicate
a ISPRA.” Articolo 42 DLgs 199/2021
recepimento Direttiva 2018/2001
[NOTA 3] “Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di
energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva
(UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una
riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie
all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a
effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui
all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura
riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con
la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire
nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto
serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di
riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di
riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
[NOTA 4] tariffa pari alla tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'art. 5 del nuovo decreto, comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonche' del valore delle garanzie di origine. Per tariffa di riferimento si intende tariffa di riferimento posta a base d'asta quelle indicate all'allegato 2 al nuovo decreto. Dall'anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe poste a base d'asta sono quelle di cui all'allegato 2, ridotte del 2%.
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