martedì 1 novembre 2022

Il nuovo sistema di incentivi per la produzione di biometano

Approvato il Decreto Ministero Transizione Ecologica 15 settembre 2022 (QUI) che disciplina il sistema degli incentivi per la produzione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

Il Decreto succede alla recente proroga degli incentivi alla produzione di biometano finalizzata unicamente a “salvare” i vari progetti di biodigestori che stanno proliferando sui territori delle Regioni fuori da ogni logica di programmazione e rispetto delle specificità ambientali utilizzando oltretutto soldi pubblici (QUI).

Il Decreto contiene molte criticità ma le due più rilevanti sono:

1. Continuare a non prevedere relativamente ai biodigestori che gli incentivi siano legati alla previsione dei singoli progetti nei Piani Regionali Rifiuti favorendo quindi le operazioni speculative sui territori che nulla hanno a che fare con la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani nei quali rientrano quelli organici. Il tutto in palese contrasto con il Decreto che fissa i criteri per far accedere i progetti di impianti di gestione rifiuti ai fondi del PNRR (QUI)

2. il mancato rispetto di tutti i parametri della nuova Guida per verificare che i finanziamenti ad interventi interni ai progetti per la transizione ecologica rispettino il principio DNHS acronimo tradotto dall’inglese: NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE.

Analizziamo il nuovo Decreto 15 settembre 2022 e relative criticità…

 

 

LE NORME ATTUATE DAL NUOVO DECRETO 15/9/2022

Il comma 1 articolo 11 DLgs 199/2021 prevede che il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale é incentivato mediante l'erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti con i decreti di cui al comma 2, assicurando al produttore di biometano lo stesso livello  di  incentivazione  per l'utilizzo nel settore dei trasporti e negli altri usi, ivi inclusi quelli per la produzione di energia elettrica e termica in impianti di cogenerazione  industriale, anche in  connessione a reti di teleriscaldamento e reti calore ed esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi. L'ARERA definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui al presente comma trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

L’articolo 14 comma 1 lettera b) del DLgs 199/2021 con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 15/12/2021), sono disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici:

"b) in attuazione della misura Missione 2, Componente 2,  Investimento 1.4  "Sviluppo del  biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare" (QUI), sono definiti criteri e modalità  per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o  totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 11 e sono altresì dettate disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 (QUI)".

 

Il nuovo Decreto Ministero Transizione Ecologica 15 settembre 2022 ha dato attuazione alle norme sopra riportate.

Il Decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi al biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla Direttiva 2018/2001/UE (QUI), da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.

Accedono agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti per i quali i suddetti interventi non sono stati avviati prima della pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, secondo periodo (NOTA 1) e che completano la realizzazione delle opere ammesse a finanziamento ed entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026.

 

 

MODALITÀ PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

Agli impianti di produzione di biometano che rispettano i requisiti stabiliti dal nuovo decreto, é riconosciuto un incentivo composto da:

a) un contributo in conto capitale sulle spese ammissibili dell'investimento sostenuto, nei limiti del costo massimo di investimento ammissibile e secondo le percentuali indicate in allegato 1;

b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano per una durata di quindici anni ed erogata dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 7 e all'allegato 2 del nuovo Decreto.

L'accesso agli incentivi suddetti avviene a seguito dell'aggiudicazione di procedure competitive pubbliche in cui sono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di capacità produttiva.

 

 

REQUISITI PER L’ACCESSO AGLI INCENTIVI

a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;


b) nel caso di impianti da connettere alle reti di trasporto e di distribuzione del gas con obbligo di connessione di terzi, preventivo di allacciamento rilasciato dal gestore di rete competente e accettato dal soggetto richiedente;


c) conformità del biometano oggetto della produzione ai criteri stabiliti dalla Direttiva 2018/2001/UE (NOTA 2) ai fini del rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8 (NOTA 3), del Regolamento 2021/241/UE, nonche' ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità:

1)  l'impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n.199 del 2021 (QUI), e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;

2) l'impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l'80%   delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;

 

d) nel caso di riconversioni, l'intervento é realizzato su impianti agricoli esistenti;

 

e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi «Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria»;


f) nel caso di soggetti richiedenti che svolgano attività industriale, rientrante tra le categorie di cui all'allegato 1 alla direttiva 2010/75/UE (impianti che vanno ad Autorizzazione Integrata Ambientale), in funzione anche dei valori di capacità, laddove la produzione di biometano avvenga su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica o biologica di sostanze o gruppi di sostanze di fabbricazione di prodotti chimici organici e, in particolare, idrocarburi semplici (categoria 4.1.a), deve essere assicurata la conformità alla   direttiva 2010/75/UE, come riscontrabile dai documenti autorizzativi di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 ( disciplina VIA VAS AIA) e, per le attività industriali, dal Titolo I, Parte V, del medesimo decreto;

 

g) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE (QUI), deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;

 

h) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non é richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.

 

 


CONTINGENTI DISPONIBILI, TEMPISTICHE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE COMPETITIVE

I contingenti di capacità produttiva annualmente resi disponibili nell'ambito delle procedure competitive di cui al presente articolo, espressi in standard metri cubi/ora di biometano, sono individuati nella Tabella 1.

                 Tabella 1. Contingenti annui [Smc/h] 
 =====================================================================
|                     |    2022    |    2023    |    2024    |   Totale    |
+==============+============+============
|Totale (Smc/h)|   67.000   |   95.000 |    95.000 |   257.000   
+--------------+------------+------------+------------+-----------

Nel 2022 é indetta una sola procedura competitiva e dal 2023 sono previste almeno due procedure l'anno, con un periodo di apertura del bando di sessanta giorni.


 

 

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOMETANO IMMESSO NELLA RETE DEL GAS NATURALE

Con riferimento agli impianti che beneficiano della tariffa omnicomprensiva (NOTA 4), il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, e la cessione del biometano al mercato.

 

 

 

CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di  sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti.

 

 

 

NON COMPLETO RECEPIMENTO DA PARTE DEL DECRETO DEI CRITERI DELLA GUIDA OPERATIVA SUL PRINCIPIO DNHS

I criteri espressi dal nuovo Decreto qui esaminato non paiono tenere conto in modo completo con quanto previsto dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNHS) recentemente aggiornata (QUI) vedi in questa news letter di Ottobre 2022 alla voce Incentivi e politiche sostenibili.

In particolare non sono ripresi i seguenti criteri della Guida:
Le strutture di produzione del Biometano devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l’erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell’Unione Europea.

In caso di digestione anaerobica del materiale organico, se il digestato è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso deve soddisfare le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 (QUI) corrispondenti alla categoria CMC (categorie materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo ed essere attestata l’assenza di PFAS.

In caso di progetti che prevedano quantitativi di biometano e di altre sostanze (ad es. ammine) eccedenti le soglie previste dalla Dir. Incidenti rilevanti l’impianto di biometano ricade nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015;

Qualora l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto di biometano o alla riconversione di impianto esistente di biogas sia ubicata all’interno del perimetro di un sito di interesse nazione (SIN) o regionale (SIR) ai fini della contaminazione delle matrici ambientali suolo sottosuolo e acque sotterranee, dovranno essere acquisiti i previsti pareri/atti autorizzativi delle autorità competenti e messe in atto gli interventi eventualmente prescritti.

 

 

 



[NOTA 1]Il GSE valuta i progetti e, entro novanta giorni dalla chiusura di ogni singola procedura, pubblica la relativa graduatoria dei progetti ammessi, dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto

 

[NOTA 2]Nel caso di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire  da  rifiuti  e  residui  provenienti  da  terreni agricoli, gli operatori economici  che li producono  dispongono  di piani di monitoraggio o di gestione dell'impatto sulla  qualita'  del suolo e sul carbonio  nel  suolo,  redatti  in  base  a  linee  guida adottate  con  decreto  non   regolamentare   del   Ministero   della transizione  ecologica   entro   novanta   giorni   dalla  data   di pubblicazione  del  presente  decreto,  su  proposta  dell' Istituto Superiore per la Protezione e  la  Ricerca  Ambientale . Le  informazioni  relative  al  rispetto  di  tali  piani  di monitoraggio e di gestione sono comunicate a ISPRA.” Articolo 42 DLgs 199/2021 recepimento Direttiva 2018/2001

 

[NOTA 3]Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di energia elettrica o termica a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. Se l'obiettivo della misura riguarda la produzione di biocombustibile a partire da biomassa, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001; e se l'obiettivo della misura è conseguire nell'impianto una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso della biomassa a tal fine in relazione alla metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.”  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT


[NOTA 4] tariffa pari alla tariffa di riferimento, decurtata della percentuale di ribasso offerta e accettata nell'ambito delle procedure competitive di cui all'art. 5 del nuovo decreto, comprensiva del valore economico derivante dalla vendita del gas naturale nonche' del valore delle garanzie di origine. Per tariffa di riferimento si intende tariffa di riferimento posta a base d'asta quelle indicate all'allegato 2 al nuovo decreto. Dall'anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe poste a base d'asta sono quelle di cui all'allegato 2, ridotte del 2%.







 

Nessun commento:

Posta un commento