sabato 5 novembre 2022

Nuova Guida sul rispetto del principio: non arrecare danno significativo all’ambiente

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021- QUI) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH - QUI), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (QUI) ex-ante, in itinere ed ex-post.

L’ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR ha reso evidente l’opportunità di aggiornare la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 (QUI), affinché le indicazioni fornite siano più coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari. Considerata la novità dell’approccio DNSH, alcune misure di investimento particolarmente complesse del Piano hanno, peraltro, beneficiato di approfondimenti supplementari.

La Circolare del 2021 viene quindi ora superata con la relativa Guida allegata dalla nuova Circolare n° 33 del 13 ottobre 2022.

TESTO CIRCOLARE N° 33 DEL 13/10/2022 SULLA NUOVA GUIDA: QUI

TESTO NUOVA GUIDA OPERATIVA: QUI

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 13 OTTOBRE 2022, N. 33 - CHECKLIST SCHEDE TECNICHE: QUI

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 13 OTTOBRE 2022, N. 33 - CHECKLIST SCHEDE TECNICHE: QUI

 Andiamo a descrivere le parti più significative della nuova Guida…

 

 

La nuova versione della Guida allegata alla Circolare n° 33 del 13 ottobre 2022 reca tra i principali aggiornamenti:

- la revisione della mappatura che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento, in base alle attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;

- il recepimento di integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check list più coerenti con l’attuazione delle misure;

- l’inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”;

- l’introduzione, laddove possibile, di “requisiti trasversali” che semplificano l’attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.

 

 

LA GUIDA NUOVA VERSIONE È COMPOSTA DA:

• una mappatura (tra investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica). Si segnala a tal proposito che l’associazione proposta non ha carattere vincolante e sarà cura dell’amministrazione selezionare le schede applicabili.

• schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.

• schede tecniche relative a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica

• check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

• appendice 1 riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

VEDIAMO ALCUNE SCHEDE TECNICHE CON I PARAMETRI PER RISPETTARE IL DNHS

 

Produzione di biometano

Gli impianti di produzione di biometano dovranno fornire un contributo alla riduzione di emissioni di gas serra fornendo un bio-carburante a basso contenuto di CO2 in sostituzione di quelli esistenti. Gli impianti non devono altresì fornire elementi di impatto negativo secondo i principi tassonomici del Reg. 852/2020 derivanti dalla costruzione e dall’esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).

Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)

 

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

Le strutture di produzione del Biometano devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l’erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell’Unione Europea.

❖ Soddisfare i criteri esplicitati nella Direttiva EU 2018/2001 (RED2), art. 29 (QUI).

❖ Per gli impianti che producono biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati, a riduzione delle emissioni di GHG (GHG Saving) è di almeno il 65% in meno rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili (All. V Dir. EU 2018/2001)

❖ Per gli impianti che producono biometano destinato ad altri usi, la riduzione delle emissioni di GHG è di almeno l’80% rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili.

❖ Nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità con i contenuti dei rispettivi “Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell’aria”;

❖ Nel caso di impianti situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha, come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo

❖ Prevedere una vasca di contenimento per lo stoccaggio di digestato, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che sia coperta e dotata di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano (tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio).

❖ In caso di digestione anaerobica del materiale organico, se il digestato è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso deve soddisfare le prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 (QUI) corrispondenti alla categoria CMC (categorie materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo ed essere attestata l’assenza di PFAS.

❖ In caso di progetti che prevedano quantitativi di biometano e di altre sostanze (ad es. ammine) eccedenti le soglie previste dalla Dir. Incidenti rilevanti l’impianto di biometano ricade nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015;

❖ Qualora l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto di biometano o alla riconversione di impianto esistente di biogas sia ubicata all’interno del perimetro di un sito di interesse nazione (SIN) o regionale (SIR) ai fini della contaminazione delle matrici ambientali suolo sottosuolo e acque sotterranee, dovranno essere acquisiti i previsti pareri/atti autorizzativi delle autorità competenti e messe in atto gli interventi eventualmente prescritti.

 

 

Produzione di elettricità da energia eolica

Gli investimenti legati alla produzione di elettricità da energia eolica saranno realizzati nel rispetto delle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” e sulla protezione e la gestione dei siti Natura 2000. Dovrà essere svolta una Valutazione d’Incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CE e DPR 357/97 per gli interventi, in linea con la Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti Natura 2000 e dovranno essere implementate le necessarie azioni di monitoraggio. Inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti del quadro normativo Europeo, contenuti nel Europea Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale del 18.11.2020, e la loro applicazione nazionale.

 

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

❖ La valutazione dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare, attuali e futuri, in relazione a cicloni, forti turbolenze, alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell’Unione Europea;

❖ Le apparecchiature, gli impianti e i dispositivi impiegati per la produzione di elettricità da energia eolica devono essere realizzati in modo da massimizzare la loro riparabilità, impiegando componenti caratterizzati, ove possibile, da durabilità e riciclabilità, facilmente disassemblabili e rimpiazzabili. Alla fine del loro ciclo di vita deve essere predisposto un piano di dismissione che preveda il livello massimo raggiungibile di riciclo, recupero e riutilizzo e per la restante parte di smaltimento.

 

 

Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse

L’energia rinnovabile, quale ad esempio l’energia fotovoltaica o quella eolica, è spesso disponibile in quantità indipendentemente dalla effettiva domanda e per questo è definita come una fonte energetica non-programmabile. Questo aspetto richiede di disporre di impianti e tecnologie per il suo immagazzinamento e per il successivo consumo, quando richiesto. Una delle tecnologie di immagazzinamento dell’energia può essere la produzione di idrogeno, che, in questo caso, può essere definito “idrogeno conforme ai principi tassonomici” o idrogeno da fonti rinnovabili.

In questa logica ricadono gli impianti di stoccaggio la cui finalità è quella di conservare l’energia rinnovabile, eventualmente prodotta in eccesso, sotto forma di H2.

La Tassonomia EU, ha chiarito che la produzione di idrogeno soddisfa il criterio di “contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” se questo è prodotto da fonti rinnovabili; dal punto di vista quantitativo la tassonomia ha definito un limite emissivo per l’idrogeno prodotto: esso dovrà avere un contenuto emissivo non superiore a 3 t CO2eq per t di H2 prodotto. Nell'ambito della Misura non sono finanziabili gli interventi che prevedono la miscelazione (blending) con il gas naturale, o altro di origine fossile.

La definizione di Idrogeno che soddisfa i criteri tassonomici è fornita dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 (QUI) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

 

Gli elementi di novità derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:

• Per tutti gli interventi, sottoposti o meno a procedura di VIA, dovranno comunque essere rispettate le novità introdotte dal regolamento Europeo di seguito indicate (integrative al quadro normativo Nazionale); • Le strutture di produzione dell’idrogeno devono essere realizzate in condizioni e in siti che non pregiudichino l’erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate, innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell’Unione Europea;

• Soddisfare i criteri esplicitati nella Direttiva EU 2018/2001 (RED2 - QUI), art. 25 para 2 in termini di risparmio emissivo rispetto ai combustibili fossili di riferimento (GHG Saving di almeno il 74,3%) equivalente a 3tCO2/t H2; la riduzione delle emissioni di gas serra dovrà essere calcolata come previsto dall’art. 28 para. 5 della medesima Direttiva o in alternativa mediante la norma ISO 14067 (carbon footprint - QUI) o ISO 14064 (quantification and reporting of GHG - QUI); • Soddisfare i criteri esplicitati nella Direttiva EU 2018/2001 (RED2), art. 30 p.to 3 in termini di verifica del calcolo del GHG tramite una verifica di conformità accreditata.

 

 

Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi

Non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti; a) Discariche; b) Inceneritori; c) Trattamento meccanico biologico. L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà adottare i target di capacità di trasformazione in MPS pari ad almeno il 50% in peso.



 

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