Il Dispositivo per la
ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021- QUI) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei
Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che
investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno
significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una
valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant
Harm” (DNSH - QUI), con riferimento al sistema di tassonomia delle
attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 (QUI) ex-ante, in itinere ed ex-post.
L’ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR ha reso evidente l’opportunità di aggiornare la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 (QUI), affinché le indicazioni fornite siano più coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari. Considerata la novità dell’approccio DNSH, alcune misure di investimento particolarmente complesse del Piano hanno, peraltro, beneficiato di approfondimenti supplementari.
La Circolare del 2021
viene quindi ora superata con la relativa Guida allegata dalla nuova Circolare
n° 33 del 13 ottobre 2022.
TESTO CIRCOLARE N° 33 DEL 13/10/2022 SULLA NUOVA GUIDA: QUI
TESTO NUOVA GUIDA OPERATIVA: QUI
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 13 OTTOBRE 2022, N. 33 - CHECKLIST SCHEDE TECNICHE: QUI
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE DEL 13 OTTOBRE 2022, N. 33 - CHECKLIST SCHEDE TECNICHE: QUIAndiamo a descrivere le parti più significative della nuova Guida…
La nuova versione della
Guida allegata alla Circolare n° 33 del 13 ottobre 2022 reca tra i
principali aggiornamenti:
- la revisione della mappatura
che associa ad ogni misura le schede tecniche e check list di riferimento, in
base alle attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- il recepimento di
integrazioni e modifiche puntuali tese a rendere le schede tecniche e check
list più coerenti con l’attuazione delle misure;
- l’inserimento di due
nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di
energia elettrica”;
- l’introduzione, laddove
possibile, di “requisiti trasversali” che semplificano l’attività di verifica
poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio
DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali pertinenti.
LA GUIDA NUOVA VERSIONE È
COMPOSTA DA:
• una mappatura (tra
investimenti del PNRR e le schede tecniche) delle singole misure del PNRR
rispetto alle “aree di intervento” che hanno analoghe implicazioni in termini
di vincoli DNSH (es. edilizia, cantieri, efficienza energetica). Si segnala a
tal proposito che l’associazione proposta non ha carattere vincolante e sarà
cura dell’amministrazione selezionare le schede applicabili.
• schede di
autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per
ciascun investimento contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno
condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio
di DNSH.
• schede tecniche relative
a ciascuna “area di intervento”, nelle quali sono riportati i riferimenti
normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica
• check list di verifica e
controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i
principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.
• appendice 1 riassuntiva
della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da
Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che
integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VEDIAMO ALCUNE SCHEDE TECNICHE
CON I PARAMETRI PER RISPETTARE IL DNHS
Produzione di biometano
Gli impianti di produzione
di biometano dovranno fornire un contributo alla riduzione di emissioni di gas
serra fornendo un bio-carburante a basso contenuto di CO2 in sostituzione di quelli
esistenti. Gli impianti non devono altresì fornire elementi di impatto negativo
secondo i principi tassonomici del Reg. 852/2020 derivanti dalla costruzione e
dall’esercizio degli impianti stessi. Per questo gli impianti dovranno
garantire tutte le condizioni tecniche e impiantistiche che evitino le
condizioni di impatto, sia in condizioni di esercizio, sia in condizioni di
emergenza (eventi prevedibili e non desiderati).
Per gli interventi situati in siti della Rete Natura
2000, o in prossimità di essi, sarà necessario sottoporre l’intervento a
Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)
Gli elementi di novità
derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente
riguardano:
❖ Le strutture
di produzione del Biometano devono essere realizzate in condizioni e in siti
che non pregiudichino l’erogazione dei servizi o le attività impattate da essi
in ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei
nuovi impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio
ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate,
innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e
implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework
dell’Unione Europea.
❖ Soddisfare
i criteri esplicitati nella Direttiva EU 2018/2001 (RED2), art. 29 (QUI).
❖
Per gli impianti che producono biometano destinato al settore dei trasporti a
partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti
avanzati, a riduzione delle emissioni di GHG (GHG Saving) è di almeno il 65% in
meno rispetto alle corrispettive emissioni relative ai combustibili fossili
(All. V Dir. EU 2018/2001)
❖
Per gli impianti che producono biometano destinato ad altri usi, la riduzione
delle emissioni di GHG è di almeno l’80% rispetto alle corrispettive emissioni
relative ai combustibili fossili.
❖
Nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d’infrazione
comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto
all’inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono
rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità con i contenuti
dei rispettivi “Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità
dell’aria”;
❖
Nel caso di impianti situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto
di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha, come definite dai Piani di azione
regionali in ottemperanza alla Direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato
almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione
complessivo
❖
Prevedere una vasca di contenimento per lo stoccaggio di digestato, di volume
pari alla produzione di almeno 30 giorni, che sia coperta e dotata di sistemi
di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia
elettrica, termica o di biometano (tale requisito non è richiesto nel caso in
cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di
compostaggio).
❖
In caso di digestione anaerobica del materiale organico, se il digestato è
utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente oppure dopo il
compostaggio o qualsiasi altro trattamento, esso deve soddisfare le
prescrizioni relative ai materiali fertilizzanti definite nelle categorie di
materiali riportate in All.II del Regolamento (UE) 2019/1009 (QUI) corrispondenti alla categoria CMC (categorie
materiali costituenti) 4 e 5 per il digestato o CMC 3 per il compost, o le
norme nazionali/regionali sui fertilizzanti o ammendanti per uso agricolo ed
essere attestata l’assenza di PFAS.
❖
In caso di progetti che prevedano quantitativi di biometano e di altre sostanze
(ad es. ammine) eccedenti le soglie previste dalla Dir. Incidenti rilevanti
l’impianto di biometano ricade nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015;
❖
Qualora l’area interessata alla realizzazione del nuovo impianto di biometano o
alla riconversione di impianto esistente di biogas sia ubicata all’interno del
perimetro di un sito di interesse nazione (SIN) o regionale (SIR) ai fini della
contaminazione delle matrici ambientali suolo sottosuolo e acque sotterranee,
dovranno essere acquisiti i previsti pareri/atti autorizzativi delle autorità
competenti e messe in atto gli interventi eventualmente prescritti.
Produzione di elettricità da energia
eolica
Gli investimenti legati alla produzione di
elettricità da energia eolica saranno realizzati nel rispetto delle Direttive
92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” e sulla protezione e la gestione
dei siti Natura 2000. Dovrà essere svolta una Valutazione d’Incidenza ai sensi
della Direttiva 92/43/CE e DPR 357/97 per gli interventi, in linea con la
Direttiva Habitat, per i progetti che potrebbero potenzialmente impattare siti
Natura 2000 e dovranno essere implementate le necessarie azioni di
monitoraggio. Inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti del quadro
normativo Europeo, contenuti nel Europea Documento di orientamento sugli
impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale del 18.11.2020,
e la loro applicazione nazionale.
Gli elementi di novità derivanti
dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente riguardano:
❖ La valutazione
dei rischi climatici fisici che pesano sull’intervento da realizzare, attuali e futuri, in
relazione a cicloni, forti turbolenze, alluvioni, nevicate, innalzamento dei
livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e implementare le
necessarie misure di adattamento in linea con il Framework dell’Unione Europea;
❖ Le
apparecchiature, gli impianti e i dispositivi impiegati per la produzione di
elettricità da energia eolica devono essere realizzati in modo da massimizzare
la loro riparabilità, impiegando componenti caratterizzati, ove possibile, da
durabilità e riciclabilità, facilmente disassemblabili e rimpiazzabili. Alla
fine del loro ciclo di vita deve essere predisposto un piano di dismissione che
preveda il livello massimo raggiungibile di riciclo, recupero e riutilizzo e
per la restante parte di smaltimento.
Produzione e stoccaggio
di Idrogeno in aree industriali dismesse
L’energia rinnovabile,
quale ad esempio l’energia fotovoltaica o quella eolica, è spesso disponibile
in quantità indipendentemente dalla effettiva domanda e per questo è definita
come una fonte energetica non-programmabile. Questo aspetto richiede di disporre
di impianti e tecnologie per il suo immagazzinamento e per il successivo
consumo, quando richiesto. Una delle tecnologie di immagazzinamento
dell’energia può essere la produzione di idrogeno, che, in questo caso, può
essere definito “idrogeno conforme ai principi tassonomici” o idrogeno da fonti
rinnovabili.
In questa logica ricadono
gli impianti di stoccaggio la cui finalità è quella di conservare l’energia
rinnovabile, eventualmente prodotta in eccesso, sotto forma di H2.
La Tassonomia EU, ha chiarito che la produzione di
idrogeno soddisfa il criterio di “contributo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici” se questo è prodotto da fonti rinnovabili; dal punto di
vista quantitativo la tassonomia ha definito un limite emissivo per l’idrogeno
prodotto: esso dovrà avere un contenuto emissivo non superiore a 3 t CO2eq per
t di H2 prodotto. Nell'ambito della Misura non sono finanziabili gli interventi
che prevedono la miscelazione (blending) con il gas naturale, o altro di
origine fossile.
La definizione di Idrogeno
che soddisfa i criteri tassonomici è fornita dal Regolamento Delegato (UE)
2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 (QUI) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non
arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
Gli elementi di novità
derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente
riguardano:
• Per tutti gli
interventi, sottoposti o meno a procedura di VIA, dovranno comunque essere
rispettate le novità introdotte dal regolamento Europeo di seguito indicate
(integrative al quadro normativo Nazionale); • Le strutture di produzione
dell’idrogeno devono essere realizzate in condizioni e in siti che non
pregiudichino l’erogazione dei servizi o le attività impattate da essi in
ottica di cambiamenti climatici attuali o futuri. Nella realizzazione dei nuovi
impianti sarà pertanto necessario realizzare una valutazione del rischio
ambientale e climatico attuale e futuro in relazione ad alluvioni, nevicate,
innalzamento dei livelli dei mari, piogge intense, ecc. per individuare e
implementare le necessarie misure di adattamento in linea con il Framework
dell’Unione Europea;
• Soddisfare i criteri
esplicitati nella Direttiva EU 2018/2001 (RED2 - QUI), art. 25 para 2 in termini di risparmio emissivo
rispetto ai combustibili fossili di riferimento (GHG Saving di almeno il 74,3%)
equivalente a 3tCO2/t H2; la riduzione delle emissioni di gas serra dovrà
essere calcolata come previsto dall’art. 28 para. 5 della medesima Direttiva o
in alternativa mediante la norma ISO 14067 (carbon footprint - QUI) o ISO 14064 (quantification and reporting of GHG - QUI); • Soddisfare i criteri esplicitati nella Direttiva
EU 2018/2001 (RED2), art. 30 p.to 3 in termini di verifica del calcolo del GHG
tramite una verifica di conformità accreditata.
Impianti di recupero di
rifiuti non pericolosi e pericolosi
Non risultano ricompresi,
in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti
tipologie di impianti; a) Discariche; b) Inceneritori; c) Trattamento meccanico
biologico. L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente
misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali
azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le
operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel
compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali
azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della
capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua
durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
Il progetto sottoposto a finanziamento dovrà adottare i
target di capacità di trasformazione in MPS pari ad almeno il 50% in peso.
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