Arrivato l’atto di Intesa
della Regione (QUI) sul progetto “Integrazione e accorpamento Truck Loading e
rifacimento pontile secondario” relativamente al rigassificatore di Panigaglia (Portovenre Spezia). Un atto che non risponde alla natura della Intesa come definita dalla Costituzione ma si sa che il Presidente della Regione Liguria qualche problema con la Costituzione lo ha e non sono io a dirlo ma la Corte Costituzionale QUI.
L’Intesa nelle sue premesse contiene molti riferimenti ad atti mai pubblicati nei siti istituzionali o comunque non messi a conoscenza neppure ai consiglieri comunali che votarono l’odg di qualche giorno a Spezia. Soprattutto non si trovano in quello del Ministero della Transizione Ecologica che è l’ente che darà l’autorizzazione finale al progetto previa Intesa con la Regione, già questo aspetto conferma una confusa e non trasparente gestione della procedura in questione. Infatti alcuni di questi parere e nulla osta riguardano la questione sicurezza contro rischio incidenti rilevanti che costituisce uno dei parametri per decidere o meno l’applicazione della VIA ordinaria (lettera f punto 1 allegato V alla parte II del DLgs 152/2006).
Ma veniamo al dunque l’atto
di Intesa come risulta chiaramente sia dai pareri citati dei diversi uffici regionali
non prende minimamente in considerazione la materia che dovrebbe oggetto
fondante dell’Intesa: l’energia.
INTESA DELLA REGIONE
QUALE CONTENUTO DEVE AVERE PER LA COSTITUZIONE E LA CORTE COSTITUZIONALE
L’Intesa della Regione è
richiesta infatti ai sensi dell’articolo 10 del DLgs 257/2016 che ha come rubrica
“Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate
all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale”
Si tratta di opere
considerate strategiche, afferma il comma 1 articolo 10, ai sensi della sezione
C allegato III al DLgs 257, sezione che è intitolata “Fornitura di gas naturale
per il trasporto e per altri usi”. D’altronde l’Intesa è necessaria proprio perché
siamo nella materia Energia che fa parte delle materie che secondo l’articolo
117 della Costituzione fanno parte della legislazione concorrente Stato-Regioni.
Secondo la giurisprudenza
della Corte Costituzionale:
1. La
necessaria Intesa con la Regione riguarda anche le infrastrutture energetiche
dichiarate strategiche (Corte Costituzionale n. 110 depositata il 20 maggio
2016 QUI)
2. L’Intesa va vista all’interno del principio di
leale collaborazione Stato Regioni e non deve essere vista come un veto
preventivo della Regione
3. l’eventuale no alla Intesa deve essere motivato
sotto il profilo energetico visto che il potere di Intesa fa riferimento, sotto
il profilo costituzionale, alla materia energia che rientra nella funzione di
legislazione concorrente Stato Regioni ex articolo 117 della Costituzione.
In questo post avevo
spiegato QUI su che
basi energetiche doveva essere alutate l’Intesa nel caso del progetto in
questione e di certo non può bastare il generico riferimento di una riga al non
contrasto tra il progetto in questione e il piano energetico della Regione approvato
nel 2017 QUI (con una
Valutazione Ambientale addirittura del 2014) in un epoca totalmente diversa da
quella attuale dei nuovi obiettivi UE per la neutralità climatica, quindi un Piano
scaduto e inefficace a valutare le politiche energetiche nazionali in rapporto
a quelle regionali.
Quindi concludendo, l’Intesa non è una mera presa d’atto dei pareri e nulla osta di altri enti e tanto meno degli uffici della Regione in altre materie (urbanistica, paesaggio etc.) ma un atto che può fermare il procedimento di autorizzazione anche se non in modo definitivo (vedi QUI) e che deve avviare, se inizialmente negata, un confronto di merito tra Stato e Regione sul progetto controverso.
P.S.
Ma l’atto di Intesa
contiene altre contraddizioni clamorose sull’oggetto del procedimento di
Autorizzazione Integrata Ambientale ma anche del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA su cui tornerò.
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