giovedì 4 giugno 2015

L’ultima bacchettata ambientale di Renzi al duo Burlando-Paita

Il Governo nazionale ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale la recentissima legge regionale 6/2015, che a fine legislatura il duo Burlando Paita aveva fatto approvare dal Consiglio Regionale (per il testo del ricorso vedi QUI). 

Il ricorso in particolare contesta in modo radicale alcune norme relative alla disciplina della attività di cava , del paesaggio e della Valutazione Ambientale Strategica dei piani (di seguito VAS).  

Ancora un volta si confermano i limiti della Giunta Regionale uscente, nella gestione delle tematiche ambientale come peraltro già rilevato più volte in questo blog, e che hanno costretto, come era già avvenuto per la legge quadro sulla VAS (vedi QUI) e la normativa dei rifiuti (vedi QUI) il Governo Renzi a intervenire per contestare i tentativi del governo regionale ligure di derogare a importanti norme ambientali con il rischio di subire, inoltre, procedura di infrazione con relative sanzioni da parte della Commissione UE. 

Di questa nuova legge regionale e dei suoi limiti ne ho già trattato QUI, in relazione alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sui progetti e le opere.

Vediamo quindi le nuove contestazioni ambientali del Governo alla legge regionale approvata solo pochi mesi fa e pubblicata sul BURL lo scorso aprile. 




LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Il comma 1 articolo 3 della nuova legge regionale modifica la legge regionale vigente sulle cave in particolare introducendo due novità:
1. l'approvazione del Piano regionale delle attività estrattive deve tenere conto, tra l'altro,  di un criterio di razionalizzazione dello  sfruttamento  dei  giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attivita' estrattive in corso  o dismesse,
2.  i possibili ampliamenti delle attività estrattive di cui al punto 1  dovrà essere approvato in “raccordo con la relativa pianificazione territoriale".

Quindi la nuova legge elimina l’obbligo previsto dalla versione precedente  per il Piano Regionale delle attività estrattive di essere coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento Paesaggistico.  Ora basterà un semplice coordinamento tra i due  piani territoriali quello sulle cave e quello  paesaggistico,  coordinamento rimesso sostanzialmente alla discrezionalità delle diverse autorità competenti ovviamente in primo luogo la Regione tra i suoi diversi uffici.

Ecco cosa scrive il Governo nel suo ricorso contro questa ennesima aberrazione giuridico ambientale del Governo Burlando Paita: “tale previsione sminuisce inammissibilmente la prevalenza  gerarchica  del Piano paesaggistico - affermata dall'articolo 145 del codice dei beni culturali e del paesaggio,  d.lgs.  n.  42/2004  s.m.i.  rispetto  al sottordinato Piano dell'attività di cava, ammettendo che tale ultimo strumento possa semplicemente raccordarsi con il Piano  paesaggistico e, dunque, possa presentare anche profili di  incoerenza  rispetto  a tale livello sovraordinato di pianificazione.   La predetta previsione si pone in netto contrasto con  il  citato art. 145 del codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  e,  suo tramite,  con  l'art.  117,  comma   secondo,   lettera   s),   della Costituzione.”

Il ricorso in esame costituisce una sorta di possibile anticipazione della decisione della Corte Costituzionale che nella sua giurisprudenza univoca non ha mai messo in discussione la netta preminenza gerarchica della pianificazione paesaggistica su quella strettamente territoriale ed urbanistica come quella relativa alla attività di cava. Si veda quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 182 del 2006:  “l'impronta   unitaria   della   pianificazione paesaggistica «e' assunta a valore  imprescindibile,  non  derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della  legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici  sull'intero  territorio nazionale”.



LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VAS
Il comma 1 articolo 4 della nuova legge regionale sopprime il riferimento alla necessità che la Proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive sia corredato dal Rapporto Ambientale. Preciso che il Rapporto Ambientale è il documento fondamentale che deve accompagnare detto Piano ai fini dello svolgimento della procedura di VAS.  Infatti è dal Rapporto Ambientale che si possono desumere gli impatti ambientali potenziali e reali del Piano, le misure per limitarli, gli scenari alternativi sui siti di cava – le quantità da estrarre – le modalità di estrazione, nonché il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale e comunale.

Non a caso il ricorso del Governo afferma che:  “La disposizione regionale  in  questione,  stralciando  la  frase sopra indicata, prevede una modifica procedurale idonea a  comportare l'adozione di un Piano su cui non siano state sviluppate le opportune analisi di  VAS  (scoping  e  successiva  elaborazione  del  Rapporto Ambientale)”.

Anche qui il ricorso costituisce una sorta di anticipazione della decisione della Corte Costituzionale alla luce della sua giurisprudenza precedente in materia che ha sempre considerato la VAS rientrante nella materia ambiente di competenza esclusiva dello Stato e quindi non modificabile “in peius” dalla legislazione regionale (per tutte sentenza n.225 del 22/7/2009).



VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Il comma 3 articolo 8 della nuova legge regionale modifica la legge regionale sulle cave introducendo il principio per cui la autorizzazione alla attività di cava possa introdurre margini di flessibilità nei contenuti della autorizzazione paesaggistica.
Sia sufficiente qui sottolineare quanto affermato nel ricorso del Governo per cui l’autorizzazione alla attività di cava con margini di flessibilità per la autorizzazione paesaggistica è un atto amministrativo che:  “non è in alcun modo contemplata dalle norme del  codice del Paesaggio  che costituiscono l'unica fonte normativa autorizzata dalla  Costituzione a regolare l'autorizzazione paesaggistica.



POSSIBILITÀ DI RECUPERO RIFIUTI ALL’INTERNO DELLE CAVE
L’articolo 15 della nuova legge regionale prevede la possibilità del recupero  e  la  lavorazione  di  materiali di provenienza esterna, estratti  da  altre  cave  ovvero  derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti. Come è noto la materia delle terre e rocce di scavo aveva già introdotto novità importanti in materie di recupero delle terre e rocce di scavo contenenti anche sostanze pericolose e non più classificate come rifiuti (vedi QUI). Quindi la possibilità stabilita quasi in automatico  (con presentazione di una semplice SCIA) dalla nuova legge regionale di recuperare i suddetti materiali assume un significato potenzialmente pericoloso per ambiente e salute.

La scarsa chiarezza della norma, anche nel senso da me indicato sopra, è confermata dal ricorso del Governo Renzi secondo il quale: “La formulazione delle disposizioni si rivela troppo  generica  in quanto non risulta chiaro se  l'attività  di  recupero  è  relativa soltanto all'esercizio di un impianto di recupero  dei  rifiuti, che sarebbe localizzato all'interno  della  cava  stessa,  oppure  se  si intende anche utilizzare il  materiale  così  trattato  direttamente all'interno della cava stessa.”

Secondo il Governo Renzi anche questa norma della nuova legge regionale appare in contrasto con la normativa ambientale sui rifiuti e quindi incostituzionale per violazione dell’articolo 117 della Costituzione considerato che la materia ambiente è competenza esclusiva dello Stato. Infatti in questo caso  la nuova legge regionale contestata prevede in pratica la possibilità di effettuare attività di recupero rifiuti con una semplice presentazione di una SCIA e non di una richiesta di autorizzazione in materia di gestione rifiuti o di una comunicazione di inizio attività di recupero come previsto dalla Parte IV del Dlgs 152/2006 (testo unico ambientale – disciplina della gestione dei rifiuti).



CONCLUSIONI
Insomma un altro bel regalo della uscente Giunta Burlando Paita agli eco furbi…..  un regalo talmente esagerato che anche il Governo Renzi è stato costretto ad agire per rispedirlo al mittente.







1 commento:

  1. Invito a rivedere l'intervista di Floris alla Paita nella trasmissione "dimartedì"sulla 7 del 2 giugno 2015.Nessuna domanda imbarazzante era stata pattuita e sopratutto si evidenzia la visione di un elettorato che come un parco buoi avrebbe dovuto disciplinatamente votarla perchè così era stato deciso nelle segrete stanze.

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