giovedì 18 giugno 2015

Impianti di Saliceti fuori legge dal 2005 e ora lo vogliono autorizzare in sordina

Domattina ci terrà la conferenza dei servizi referente per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) all’impianto di trattamento rifiuti in località Saliceti (Comune di Vezzano). 
La conferenza è stata convocata senza alcuna pubblicazione ufficiale. Tutto ciò è ancora più grave se si considera che questo impianto, come dimostro di seguito doveva andare ad AIA già molti anni fa…….. 
Ma soprattutto la Provincia sta ancora seguendo una procedura assolutamente in contrasto con la legge nazionale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Vediamo perché…..


PREMESSA L’IMPIANTO DI SALICETI DOVEVA ANDARE AD AIA DAL 2005
Gli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi sono soggetti ad AIA a mio avviso già dal DLgs 372/1999  si veda il punto 5.3.  dell’allegato I .  Questa norma sarebbe stata applicabile all’impianto di Saliceti relativamente alla autorizzazione rilasciata a questo impianto nel 2005.  Ricordo che il tetto delle 50 tonnellate/giorno previste dal suddetto punto 5.3. è ampiamente superato per l’impianto di Saliceti che prevede a regime da un minimo di 230 ad un massimo di 280 tonnellate/giorno ex autorizzazione del 2005.  Nel 2005 entra in vigore il DLgs 59/2005 (abrogato a decorrere dal 26/8/2010 dal DLgs 128/2010) che conferma al punto 5.3. dell’allegato I l’assoggettamento ad AIA delle categorie di impianti già assoggettate dal DLgs 372/1999.
Nel frattempo rispetto a questa normativa sono intervenute varie proroghe per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, per cui nel quadro del regime del sopra citato Decreto Legislativo 372/1999 l’impianto di Saliceti sarebbe dovuto andare ad AIA entro il 31/3/2008 (legge 243/2007), norma questa ultima abrogata solo l'11/4/2014 (ex articolo 34 DLgs 46/2014), quindi in vigore al momento della autorizzazione del 2009 all'impianto di Saliceti. 
   
Rispetto a questa ipotesi occorre però precisare che nel caso di Saliceti l’impianto è stato nuovamente autorizzato nel 2009, viste le vicende dei ricorsi a TAR e Consiglio di Stato della autorizzazione del 2005.

Quindi sicuramente, nel quadro di questa prima ipotesi di applicabilità dell’AIA,  nel 2009  è stata commessa una illegittimità perché a quella data, la normativa sull’AIA prevedeva esplicitamente la applicazione della stessa ad impianti come quello di Saliceti ricorda la data sopra riportata del 31/3/2008 come termine ultime di adeguamento degli impianti esistenti).  



LA PROVINCIA DI SPEZIA HA RIMOSSO GLI OBBLIGHI SOPRA ESPOSTI APPLICANDO ALL’IMPIANTO DI SALICETI UNA DISCIPLINA PIÙ RECENTE DI  ADEGUAMENTO ALL’AIA DI INSTALLAZIONE ESISTENTI
In base alla nuova normativa entrata in vigore lo scorso 11 aprile 2014,  i termini nuovi per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, compreso l'impianto di Saliceti, sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA. 
Per installazione esistente si intende quella che abbia ottenuto le autorizzazioni ambientali necessari entro il 6 gennaio 2013 e sia entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014.


CONTENUTO DOMANDA PER ADEGUAMENTO ALL’AIA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI COME QUELLO DI SALICETI
Secondo il comma 1 dell’articolo 29-ter del DLgs 152/2006  il contenuto della domanda di adeguamento degli impianti esistenti all’AIA  è identico a quello previsto per la domanda di AIA dei nuovi impianti:
a)  descrizione dell'installazione e  delle  sue attività, specificandone tipo e portata;
b)  descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
c)  descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
d)  descrizione dello stato  del sito di ubicazione dell'installazione;
e)  descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto  ambientale  nonché  un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f)  descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni  dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
g)  descrizione delle misure di prevenzione, di  preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di  recupero dei  rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché  le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti (Arpal ASL Provincia);
i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e,  tenuto conto  della  possibilità di contaminazione del  suolo e delle  acque sotterrane nel sito
dell'installazione, una relazione di  riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale a l'istanza costituisce  richiesta di  validazione. L'autorità competente esamina la relazione  disponendo  nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. In cosa consista questa Relazione di Riferimento guardate QUI.

La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica per il pubblico. 



IL RILASCIO DI UN AIA AD UN IMPIANTO ESISTENTE DEVE ESSERE EFFETTUATO COME SE SI TROVASSIMO DI FRONTE AD UN IMPIANTO NUOVO
La procedura per l’adeguamento degli impianti esistenti è al stessa per quelli di nuovi impianti.
Peraltro la Corte di Giustizia aveva confermato già con la sentenza del 31/3/2011 che la valutazione di una “esecuzione piena e conforme” degli impianti esistenti alla direttiva sull’AIA deve essere fatta come se fossimo di fronte ad una nuova AIA, quindi conclude la sentenza della Corte di Giustizia: “… la mera verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a valutare l’assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva IPPC, non appare adeguata al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 5, n. 1, di tale direttiva.


QUINDI QUESTA è LA PROCEDURA CHE DEVE ESSERE SEGUITA DALLA PROVINCIA
1. Presentazione della domanda di AIA da parte di Acam (doveva essere fatto dal 7 settembre 2014)
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la Provincia comunica ad Acam l’avvio del procedimento di rilascio dell’AIA
3. Entro il termine di quindici giorni dalla data  di  avvio del procedimento, la Provincia  pubblica nel proprio sito web  l'indicazione della  localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici individuati ove è  possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio pubblicato nel sito web, i soggetti interessati (cittadini associazioni comitati) possono  presentare  in  forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
5. La Provincia Convoca la  Conferenza dei Servizi con tutte le amministrazioni interessate
Nella Conferenza dei Servizi viene acquisito il Parere del Sindaco di Vezzano nella sua qualità di Autorità Sanitaria, per capire l'importanza di questo Parere vedi QUI



INVECE COSA HA FATTO FINO AD ORA  LA PROVINCIA
La Provincia per ora ha già saltato tutti i passaggi preliminari alla Conferenza dei Servizi e ha convocato una prima Conferenza dei servizi in sede pre-referente ed ora domani in sede referente.

Tutto questo è in palese contrasto con il comma 5 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 secondo il quale la Conferenza dei Servizi deve essere convocata dopo l’avvio del procedimento, la presentazione della domanda di AIA, la pubblicazione dei documenti allegati alla domanda, la possibilità da parte del pubblico di accedere a questi documenti per poter presentare osservazioni.

Quanto alla Conferenza dei Servizi il comma 5 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 chiarisce che la Conferenza dei Servizi che deve seguire tutti i passaggi sopra riportati non è sol quella deliberante ma anche le  Conferenze di servizi referenti. Infatti tale comma 5 fa riferimento alle parti dell’articolo 14-quater della legge 241/1990 (in particolare comma 1) secondo i quali una volta avviato il procedimento autorizzatorio si può convocare una prima Conferenza per definire i lavori delle successive, eventuali richieste di integrazioni a chi ha presentato la domanda.  Ma appunto dopo l’avvio della istruttoria del procedimento e questo avvio deve essere pubblico non può essere gestito nelle segrete stanze della Provincia.  
Infatti il comma 5 dell’articolo 29-quater non cita la Conferenza dei Servizi preliminare tra le modalità di convocazione che è l’unica tipologia di Conferenza che permette di essere convocata prima della presentazione della domanda di AIA.
La ragione è ovvia siamo di fronte ad impianti di rilevante impatto ambientale ai quali si applicano i principi della normativa europea sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali che affermano l’obbligo di coinvolgere i cittadini fin dall’avvio del procedimento.   


CONCLUSIONI
Siamo di fronte ad una situazione inaccettabile perché
1.il pubblico non viene messo in condizioni di partecipare attivamente, come prevede la legge, è noto che alle Conferenze dei servizi si può partecipare a discrezione della autorità responsabile del procedimento in questo caso la Provincia;
2.non siamo in grado di sapere i contenuti della domanda di AIA sulla cui base è già avvenuta la discussione della prima Conferenza dei Servizi;
3.i risultati della prima Conferenza dei Servizi non sono stati ancora pubblicati
non è dato sapere quindi su che basi sono state chieste delle eventuali integrazioni alla domanda eventualmente presentata;
4. in questo modo si impedisce al pubblico di intervenire in una fase delicatissima quella della definizione del progetto da autorizzare  e delle eventuali integrazioni.


In realtà il disegno della Amministrazione Provinciale in chiaro accordo con l’Acam è quello di trasformare l’adeguamento all’AIA dell’impianto di Saliceti come un semplice passaggio burocratico.   Invece come ho spiegato sopra la legge e la giurisprudenza affermano che la prima AIA ad un impianto esistente deve essere gestita (sotto il profilo istruttorio e procedurale)  e rilasciata come se fossimo di fronte ad un impianto nuovo.


Non è così? Allora la Provincia lo dimostri blocchi tutto, pubblichi la domanda di AIA, coinvolga la comunità locale anche perché stiamo parlando di un impianto che fino ad ora è costato tantissimo, ha funzionato male e ha prodotto disagi enormi ai cittadini residenti nella zona.


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