Domattina ci terrà la
conferenza dei servizi referente per il rilascio della autorizzazione integrata
ambientale (di seguito AIA) all’impianto di trattamento rifiuti in località
Saliceti (Comune di Vezzano).
La conferenza è stata
convocata senza alcuna pubblicazione ufficiale. Tutto ciò è ancora più grave se
si considera che questo impianto, come dimostro di seguito doveva andare ad AIA
già molti anni fa……..
Ma soprattutto la Provincia
sta ancora seguendo una procedura assolutamente in contrasto con la legge nazionale e
la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Vediamo perché…..
PREMESSA L’IMPIANTO DI SALICETI DOVEVA ANDARE
AD AIA DAL 2005
Gli impianti di trattamento rifiuti non pericolosi
sono soggetti ad AIA a mio avviso già dal DLgs 372/1999 si veda il punto
5.3. dell’allegato I . Questa norma sarebbe stata applicabile
all’impianto di Saliceti relativamente alla autorizzazione rilasciata a questo
impianto nel 2005. Ricordo che il tetto delle 50 tonnellate/giorno
previste dal suddetto punto 5.3. è ampiamente superato per l’impianto di
Saliceti che prevede a regime da un minimo di 230 ad un massimo di 280
tonnellate/giorno ex autorizzazione del 2005. Nel 2005 entra in vigore il
DLgs 59/2005 (abrogato a decorrere dal 26/8/2010 dal DLgs 128/2010) che conferma
al punto 5.3. dell’allegato I l’assoggettamento ad AIA delle categorie di
impianti già assoggettate dal DLgs 372/1999.
Nel frattempo rispetto a questa normativa sono
intervenute varie proroghe per adeguare gli impianti esistenti all’AIA, per cui
nel quadro del regime del sopra citato Decreto Legislativo 372/1999 l’impianto
di Saliceti sarebbe dovuto andare ad AIA entro il 31/3/2008 (legge 243/2007), norma questa
ultima abrogata solo l'11/4/2014 (ex articolo 34 DLgs 46/2014), quindi in
vigore al momento della autorizzazione del 2009 all'impianto di Saliceti.
Rispetto a questa ipotesi occorre però precisare che
nel caso di Saliceti l’impianto è stato nuovamente autorizzato nel 2009, viste
le vicende dei ricorsi a TAR e Consiglio di Stato della autorizzazione del
2005.
Quindi sicuramente, nel quadro di questa prima ipotesi
di applicabilità dell’AIA, nel 2009 è stata commessa una
illegittimità perché a quella data, la normativa sull’AIA prevedeva
esplicitamente la applicazione della stessa ad impianti come quello di Saliceti
ricorda la data sopra riportata del 31/3/2008 come termine ultime di
adeguamento degli impianti esistenti).
LA PROVINCIA DI SPEZIA HA RIMOSSO GLI OBBLIGHI
SOPRA ESPOSTI APPLICANDO ALL’IMPIANTO DI SALICETI UNA DISCIPLINA PIÙ RECENTE
DI ADEGUAMENTO ALL’AIA DI INSTALLAZIONE
ESISTENTI
In base alla nuova normativa
entrata in vigore lo scorso 11 aprile 2014, i termini nuovi per adeguare
gli impianti esistenti all’AIA, compreso l'impianto di Saliceti, sono:
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
a) entro il 7 Settembre 2014 il gestore dell'impianto (ora vengono definiti installazioni) doveva presentare la domanda di AIA
b) entro il 7 luglio 2015 l'Autorità Competente deve rilasciare l'AIA.
Per installazione esistente si intende quella che
abbia ottenuto le autorizzazioni ambientali necessari entro il 6 gennaio 2013 e
sia entrata in funzione entro il 6 gennaio 2014.
CONTENUTO DOMANDA PER ADEGUAMENTO ALL’AIA
DEGLI IMPIANTI ESISTENTI COME QUELLO DI SALICETI
Secondo il comma 1 dell’articolo 29-ter del DLgs
152/2006 il contenuto della domanda di
adeguamento degli impianti esistenti all’AIA è identico a quello previsto per la domanda di
AIA dei nuovi impianti:
a) descrizione
dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
b) descrizione
delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o
prodotte dall'installazione;
c) descrizione
delle fonti di emissione dell'installazione;
d) descrizione
dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
e) descrizione del
tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni
comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi
delle emissioni sull'ambiente;
f) descrizione
della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire
le emissioni dall'installazione oppure, qualora
ciò non fosse possibile, per ridurle;
g) descrizione
delle misure di prevenzione, di
preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei
rifiuti prodotti dall'installazione;
h) descrizione delle misure previste per controllare le
emissioni nell'ambiente nonché le
attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento
dell'ente responsabile degli accertamenti (Arpal ASL Provincia);
i) descrizione delle principali alternative alla
tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in
forma sommaria;
l) descrizione delle altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo
scarico di sostanze pericolose e, tenuto
conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle
acque sotterrane nel sito
dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della
messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento
dell'autorizzazione rilasciata, per la quale a l'istanza costituisce richiesta di
validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo
nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto
necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti. In cosa consista questa Relazione di Riferimento guardate QUI.
La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve
contenere anche una sintesi non tecnica per il pubblico.
IL RILASCIO DI UN AIA AD UN IMPIANTO
ESISTENTE DEVE ESSERE EFFETTUATO COME SE SI TROVASSIMO DI FRONTE AD UN IMPIANTO
NUOVO
La procedura per l’adeguamento
degli impianti esistenti è al stessa per quelli di nuovi impianti.
Peraltro la Corte di
Giustizia aveva confermato già con la sentenza del 31/3/2011 che la valutazione di una “esecuzione
piena e conforme” degli impianti esistenti alla direttiva sull’AIA deve essere fatta come se fossimo di fronte ad una nuova
AIA, quindi conclude la sentenza della
Corte di Giustizia: “… la
mera verifica delle autorizzazioni preesistenti, diretta esclusivamente a
valutare l’assenza di un evidente contrasto con i requisiti della direttiva
IPPC, non appare adeguata al fine di garantire il rispetto degli obblighi
previsti dall’art. 5, n. 1, di tale direttiva.
QUINDI QUESTA è LA PROCEDURA CHE DEVE ESSERE SEGUITA DALLA
PROVINCIA
1. Presentazione della domanda di AIA da parte di
Acam (doveva essere fatto dal 7 settembre 2014)
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della
domanda la Provincia comunica ad Acam l’avvio del procedimento di rilascio dell’AIA
3. Entro il termine di quindici giorni dalla
data di
avvio del procedimento, la Provincia pubblica nel proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo
del gestore, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e
trasmettere le osservazioni
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio pubblicato nel sito web, i soggetti interessati (cittadini
associazioni comitati) possono
presentare in forma scritta, all'autorità competente,
osservazioni sulla domanda.
5. La Provincia Convoca la Conferenza dei Servizi con tutte le
amministrazioni interessate
Nella Conferenza dei Servizi viene acquisito il
Parere del Sindaco di Vezzano nella sua qualità di Autorità Sanitaria, per capire l'importanza di questo Parere vedi QUI.
INVECE COSA HA FATTO FINO AD ORA LA PROVINCIA
La Provincia per ora ha
già saltato tutti i passaggi preliminari alla Conferenza dei Servizi e ha
convocato una prima Conferenza dei servizi in sede pre-referente ed ora domani
in sede referente.
Tutto questo è in palese
contrasto con il comma 5 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 secondo il quale
la Conferenza dei Servizi deve essere convocata dopo l’avvio del procedimento,
la presentazione della domanda di AIA, la pubblicazione dei documenti allegati
alla domanda, la possibilità da parte del pubblico di accedere a questi
documenti per poter presentare osservazioni.
Quanto alla Conferenza dei
Servizi il comma 5 articolo 29-quater del DLgs 152/2006 chiarisce che la
Conferenza dei Servizi che deve seguire tutti i passaggi sopra riportati non è
sol quella deliberante ma anche le
Conferenze di servizi referenti. Infatti tale comma 5 fa riferimento
alle parti dell’articolo 14-quater della legge 241/1990 (in particolare comma
1) secondo i quali una volta avviato il procedimento autorizzatorio si può
convocare una prima Conferenza per definire i lavori delle successive,
eventuali richieste di integrazioni a chi ha presentato la domanda. Ma appunto dopo l’avvio della istruttoria del
procedimento e questo avvio deve essere pubblico non può essere gestito nelle
segrete stanze della Provincia.
Infatti
il comma 5 dell’articolo 29-quater non cita la Conferenza dei Servizi
preliminare tra le modalità di convocazione che è l’unica tipologia di
Conferenza che permette di essere convocata prima della presentazione della
domanda di AIA.
La ragione è ovvia siamo di
fronte ad impianti di rilevante impatto ambientale ai quali si applicano i
principi della normativa europea sulla partecipazione del pubblico ai processi
decisionali che affermano l’obbligo di coinvolgere i cittadini fin dall’avvio
del procedimento.
CONCLUSIONI
Siamo di fronte ad una
situazione inaccettabile perché
1.il
pubblico non viene messo in condizioni di partecipare attivamente, come prevede
la legge, è noto che alle Conferenze dei servizi si può partecipare a
discrezione della autorità responsabile del procedimento in questo caso la
Provincia;
2.non
siamo in grado di sapere i contenuti della domanda di AIA sulla cui base è già
avvenuta la discussione della prima Conferenza dei Servizi;
3.i
risultati della prima Conferenza dei Servizi non sono stati ancora pubblicati
non è dato sapere quindi
su che basi sono state chieste delle eventuali integrazioni alla domanda
eventualmente presentata;
4.
in questo modo si impedisce al pubblico di intervenire in una fase
delicatissima quella della definizione del progetto da autorizzare e delle eventuali integrazioni.
In realtà il disegno della
Amministrazione Provinciale in chiaro accordo con l’Acam è quello di
trasformare l’adeguamento all’AIA dell’impianto di Saliceti come un semplice
passaggio burocratico. Invece come ho
spiegato sopra la legge e la giurisprudenza affermano che la prima AIA ad un
impianto esistente deve essere gestita (sotto il profilo istruttorio e procedurale)
e rilasciata come se fossimo di fronte
ad un impianto nuovo.
Non è così? Allora la
Provincia lo dimostri blocchi tutto, pubblichi la domanda di AIA, coinvolga la
comunità locale anche perché stiamo parlando di un impianto che fino ad ora è
costato tantissimo, ha funzionato male e ha prodotto disagi enormi ai cittadini
residenti nella zona.
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