Il Governo nazionale ha impugnato
di fronte alla Corte Costituzionale la recentissima legge regionale 6/2015, che
a fine legislatura il duo Burlando Paita aveva fatto approvare dal Consiglio
Regionale (per il testo del ricorso vedi QUI).
Il ricorso in particolare
contesta in modo radicale alcune norme relative alla disciplina della attività
di cava , del paesaggio e della Valutazione Ambientale Strategica dei piani (di seguito VAS).
Ancora un volta si confermano i limiti della Giunta Regionale uscente, nella gestione delle tematiche ambientale come peraltro già rilevato più volte in
questo blog, e che hanno costretto, come era già avvenuto per la legge quadro
sulla VAS (vedi QUI) e la normativa dei rifiuti (vedi
QUI) il Governo Renzi a intervenire
per contestare i tentativi del governo regionale ligure di derogare a
importanti norme ambientali con il rischio di subire, inoltre, procedura di
infrazione con relative sanzioni da parte della Commissione UE.
Di questa nuova legge regionale e
dei suoi limiti ne ho già trattato QUI, , in relazione alla disciplina
della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sui progetti e le opere.
Vediamo quindi le nuove
contestazioni ambientali del Governo alla legge regionale approvata solo pochi
mesi fa e pubblicata sul BURL lo scorso aprile.
LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN
MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
Il comma 1 articolo 3 della nuova
legge regionale modifica la legge regionale vigente sulle cave in particolare
introducendo due novità:
1. l'approvazione del
Piano regionale delle attività estrattive deve tenere conto, tra l'altro, di un criterio di razionalizzazione
dello sfruttamento dei
giacimenti esistenti mediante ampliamento delle attivita' estrattive in
corso o dismesse,
2. i possibili ampliamenti delle attività estrattive
di cui al punto 1 dovrà essere approvato
in “raccordo con la relativa pianificazione territoriale".
Quindi la nuova legge
elimina l’obbligo previsto dalla versione precedente per il Piano Regionale delle attività
estrattive di essere coerente con il Piano Territoriale di Coordinamento
Paesaggistico. Ora basterà un semplice
coordinamento tra i due piani
territoriali quello sulle cave e quello paesaggistico,
coordinamento rimesso sostanzialmente alla discrezionalità delle diverse
autorità competenti ovviamente in primo luogo la Regione tra i suoi diversi
uffici.
Ecco cosa scrive il
Governo nel suo ricorso contro questa ennesima aberrazione giuridico ambientale
del Governo Burlando Paita: “tale previsione sminuisce
inammissibilmente la prevalenza
gerarchica del Piano paesaggistico
- affermata dall'articolo 145 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, d.lgs. n.
42/2004 s.m.i. rispetto
al sottordinato Piano dell'attività di cava, ammettendo che tale ultimo strumento
possa semplicemente raccordarsi con il Piano
paesaggistico e, dunque, possa presentare anche profili di incoerenza
rispetto a tale livello
sovraordinato di pianificazione. La predetta previsione si pone in netto
contrasto con il citato art. 145 del codice dei
beni culturali e del paesaggio
e, suo tramite, con
l'art. 117, comma
secondo, lettera s),
della Costituzione.”
Il
ricorso in esame costituisce una
sorta di possibile anticipazione della
decisione della Corte Costituzionale che nella sua giurisprudenza univoca
non ha mai messo in discussione la netta preminenza gerarchica della
pianificazione paesaggistica su quella strettamente territoriale ed urbanistica
come quella relativa alla attività di cava. Si veda quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 182
del 2006: “l'impronta unitaria
della pianificazione paesaggistica
«e' assunta a valore imprescindibile, non
derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un
intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e
paesaggistici sull'intero territorio nazionale”.
LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA
DELLA PROCEDURA DI VAS
Il comma 1 articolo 4
della nuova legge regionale sopprime il riferimento alla necessità che la
Proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive sia corredato dal
Rapporto Ambientale. Preciso che il Rapporto Ambientale è il documento
fondamentale che deve accompagnare detto Piano ai fini dello svolgimento della
procedura di VAS. Infatti è dal Rapporto
Ambientale che si possono desumere gli impatti ambientali potenziali e reali
del Piano, le misure per limitarli, gli scenari alternativi sui siti di cava –
le quantità da estrarre – le modalità di estrazione, nonché il coordinamento
con gli altri strumenti di pianificazione di livello regionale, provinciale e
comunale.
Non a caso il ricorso del
Governo afferma che: “La
disposizione regionale in questione,
stralciando la frase sopra indicata, prevede una modifica
procedurale idonea a comportare l'adozione
di un Piano su cui non siano state sviluppate le opportune analisi di VAS
(scoping e successiva
elaborazione del Rapporto Ambientale)”.
Anche
qui il ricorso costituisce una sorta di anticipazione della decisione della
Corte Costituzionale alla luce della sua giurisprudenza precedente in materia
che ha sempre considerato la VAS rientrante nella materia ambiente di
competenza esclusiva dello Stato e quindi non modificabile “in peius” dalla legislazione regionale
(per tutte sentenza n.225 del 22/7/2009).
VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA
Il comma 3 articolo 8
della nuova legge regionale modifica la legge regionale sulle cave introducendo
il principio per cui la autorizzazione alla attività di cava possa introdurre margini
di flessibilità nei contenuti della autorizzazione paesaggistica.
Sia sufficiente qui
sottolineare quanto affermato nel ricorso del Governo per cui l’autorizzazione
alla attività di cava con margini di flessibilità per la autorizzazione
paesaggistica è un atto amministrativo che: “non è in alcun modo contemplata dalle
norme del codice del Paesaggio che costituiscono l'unica fonte normativa
autorizzata dalla Costituzione a
regolare l'autorizzazione paesaggistica.”
POSSIBILITÀ DI RECUPERO
RIFIUTI ALL’INTERNO DELLE CAVE
L’articolo 15 della nuova
legge regionale prevede la possibilità del recupero e la lavorazione
di materiali di provenienza
esterna, estratti da altre
cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti.
Come è noto la materia delle terre e rocce di scavo aveva già introdotto novità
importanti in materie di recupero delle terre e rocce di scavo contenenti anche
sostanze pericolose e non più classificate come rifiuti (vedi QUI). Quindi la possibilità
stabilita quasi in automatico (con
presentazione di una semplice SCIA) dalla nuova legge regionale di recuperare i
suddetti materiali assume un significato potenzialmente pericoloso per ambiente
e salute.
La scarsa chiarezza della
norma, anche nel senso da me indicato sopra, è confermata dal ricorso del
Governo Renzi secondo il quale: “La formulazione delle disposizioni si
rivela troppo generica in quanto non risulta chiaro se l'attività
di recupero è
relativa soltanto all'esercizio di un impianto di recupero dei
rifiuti, che sarebbe localizzato all'interno della
cava stessa, oppure
se si intende anche utilizzare
il materiale così
trattato direttamente all'interno
della cava stessa.”
Secondo il Governo Renzi anche questa norma della nuova legge regionale appare in contrasto
con la normativa ambientale sui rifiuti e quindi incostituzionale per
violazione dell’articolo 117 della Costituzione considerato che la materia
ambiente è competenza esclusiva dello Stato. Infatti in questo caso la nuova legge regionale contestata prevede
in pratica la possibilità di effettuare attività di recupero rifiuti con una
semplice presentazione di una SCIA e non di una richiesta di autorizzazione in
materia di gestione rifiuti o di una comunicazione di inizio attività di
recupero come previsto dalla Parte IV del Dlgs 152/2006 (testo unico ambientale
– disciplina della gestione dei rifiuti).
CONCLUSIONI
Insomma
un altro bel regalo della uscente Giunta Burlando Paita agli eco furbi….. un regalo talmente esagerato che anche il
Governo Renzi è stato costretto ad agire per rispedirlo al mittente.
Invito a rivedere l'intervista di Floris alla Paita nella trasmissione "dimartedì"sulla 7 del 2 giugno 2015.Nessuna domanda imbarazzante era stata pattuita e sopratutto si evidenzia la visione di un elettorato che come un parco buoi avrebbe dovuto disciplinatamente votarla perchè così era stato deciso nelle segrete stanze.
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