mercoledì 24 giugno 2015

Progetto Piazza Verdi: le anticipazioni illegittime del Soprintendente alla Archeologia Ligure

Personalmente, insieme con gli amici del Comitato per Piazza Verdi e le associazioni ambientaliste, ho contrastato il progetto di Piazza Verdi, usando tutti i mezzi legali che ogni cittadino attivo ha per agire contro scelte che ritiene sbagliate da parte della Pubblica Amministrazione e soprattutto frutto di un decisionismo unilaterale e poco rispettoso della identità storico architettonica e comunitaria della città (vedi QUI).  Ma ancora una volta mi trovo di fronte ad un comportamento inopportuno e,  a mio avviso come spiego in questo post, illegittimo di un dirigente della Pubblica Amministrazione, in questo caso il Soprintendente alla Archeologia della Regione Liguria. 


Nei mesi scorsi ho accettato la sentenza del Consiglio di Stato, pur criticandone la contraddittorietà vedi QUI, come era mio diritto costituzionale. 

Ho pensato, come molti, che dopo la sentenza fosse giusto che i lavori sulla Piazza finissero al più presto possibile ma sempre nel rispetto della legge. 

Quando è arrivata la notizia dei nuovi ritrovamenti a potenziale rilevanza archeologica ho ricordato che se fosse stata fatta la verifica di interesse archeologico al momento del progetto preliminare (vedi QUIquindi prima della autorizzazione del 2012, probabilmente il cantiere non avrebbe subito più di uno stop come è invece puntualmente avvenuto anche più di un anno fa .

In questa vicenda ho più volte sottolineato come, per l’ennesima volta, emergesse la superficialità, a prescindere dalla bontà della singole scelte di merito, con la quale le Pubbliche Amministrazioni nel nostro territorio conducono le istruttorie procedimentali che portano alle decisioni finali. 
Su Piazza Verdi in particolare sbagliò il Comune a non svolgere la verifica dell’interesse storico architettonico nonché quello archeologico quando la Soprintendenza glielo chiese nel novembre 2012, ma sbagliò anche la Soprintendenza  e la allora Direzione Regionale a non imporre tale verifica nei tempi giusti. Tutto questo l’ho scrissi in epoca non sospetta (vedi QUI). 

Piazza Verdi quindi, al di la della importanza che si voglia dare a questa vicenda, è il caso, tra i tanti, più attenzionato dai mass media e dalla opinione pubblica spezzina, in cui emerge L'opacità amministrativa che contraddistingue il modo di decidere della Pubblica Amministrazione e che spesso è alla base della trasformazione dello scontro politico in azione giudiziaria, azione a volte  necessaria ma che costituisce sempre una sconfitta per la democrazia rappresentativa come ho spiegato QUI.  



INOPPORTUNITÀ ISTITUZIONALE DELLE DICHIARAZIONE DEL SOPRINTENDENTE ALLA ARCHEOLOGIA DELLA REGIONE LIGURIA
Oggi leggo sul Secolo XIX una intervista del responsabile della  Soprintendenza alla Archeologia della Regione Liguria nella quale dichiara, anticipatamente, che secondo lui i nuovi ritrovamenti nella Piazza, frutto degli ultimi scavi, non hanno rilevanza archeologica perché dell’800.  Non intervengo nel merito tecnico della questione ma mi permetto di sottolineare che questa dichiarazione è l’ennesimo vulnus  alla corretta gestione di una procedura a rilevanza giuridico amministrativa da parte di un funzionario pubblico.

Infatti il cittadino che legge le dichiarazioni di questo signore è chiaramente indotto a pensare che la istruttoria per valutare l’interesse archeologico dei nuovi ritrovamenti si è conclusa. Invece non è così  come emerge alla fine della intervista dove il dirigente pubblico afferma: “…..le archeologhe che stanno operando, sono incaricate dalla committenza. Più ce ne sono,prima finiranno. Il nostro ruolo è solo di supervisione. Se non emergerà qualcosa di nuovo e inaspettato, non mi pare proprio vi siano elementi tali da precludere la conclusione dei lavori”.

E' possibile che alla fine i reperti ritrovati si dimostreranno non particolarmente rilevanti da un punto di vista archeologico, ma non è questo il punto.

Il punto è che la istruttoria non è finita, lo dice il Soprintendente stesso,  potrebbero essere rilevate nuove emergenze archeologiche. Quindi il dirigente, in quanto dipendente pubblico, non può e non deve anticipare nulla proprio per non dare l’impressione di essere al servizio non dell’interesse pubblico che rappresenta ma di chi vuole  velocemente realizzare il progetto Buren Vannetti.  
Il Soprintendente deve attendere la relazione finale delle archeologhe incaricate e quindi la fine della istruttoria tecnica e poi pronunciarsi formalmente.
Non solo ma nel fare questa indebita anticipazione il signore in questione non sottolinea neppure, come invece avrebbe dovuto fare, una verità amministrativa indiscutibile, e cioè che nel 2012 la Soprintendenza Archeologica aveva già chiesto al Comune di svolgere la Preventiva Verifica di Interesse Archeologico sulla Piazza e il Comune non la svolse creando i presupposti degli stop reiterati di questi due anni e mezzo.
Forse non rileva questa illegittimità amministrativa perchè avrebbe dovuto ammettere che anche la Soprintendenza non ha rispettato in quel caso la procedura di legge, come si può capire analizzando la seguente Circolare ministeriale.....  



QUALE RUOLO DELLE SOPRINTENDENZE NELLA VERIFICA PRELIMINARE DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO

Lo spiega una Circolare della Direzione Generale delle Antichità del Ministero per i Beni Culturali (lan.10 del 12 giugno 2012 vedi QUI). La Circolare ben definisce i compiti delle Soprintendenze Archeologiche in questa procedura vediamo quali sono:
  
1. controllare che la  verifica venga svolta prima della approvazione del progetto
Afferma la Circolare le Soprintendenze sono inviate a vigilare sulla corretta applicazione procedura in questione: “soprattutto in relazione agli adempimenti cui sono tenute le stazioni appaltanti in fase di progettazione preliminare ……. Verificando che i progetti preliminari e definitivi comprendano gli esiti della verifica dell’interesse archeologico”.

2. se la verifica non viene svolta il progetto non può essere approvato ma rinviato alla Conferenza dei servizi apposita, perché senza la verifica, se necessaria ( e nel caso di Piazza Verdi lo era visto che lo richieste con proprio atto la stessa Soprintendenza Archeologica il 25/5/2012)
Afferma infatti la Circolare: “Nel caso in cui la verifica, di cui agli articolo 95 e 96 del Codice dei Contratti non sia stata effettuata, in tutto o in parte, e che conseguentemente le Soprintendenza non siano state messe in grado di esprimere il relativo parere in merito alla sottoposizione alla procedura di verifica dell’interesse archeologico, ovvero non siano state eseguite le indagini prescritte in base all’articolo 96 comma 1 del citato Codice, sarà cura dell’Ufficio chiamato ad esprimere il parere richiedere il rinvio alla Conferenza di Servizi per consentire alle citate  Soprintendenze di svolgere la istruttoria di propria competenza”.

3. il mancato svolgimento della verifica può comportare interruzione con aumenti dei costi per i rallentamenti nella esecuzione del progetto.
Afferma la Circolare: “appare opportuno sottolineare che la mancata applicazione, in tutto o in parte, della procedura in oggetto, correlata dal legislatore ai tre livelli di progettazione dell’opera pubblica (preliminare, definitivo, esecutivo) può esporre l’intervento ad un elevato rischio di rinvenimenti archeologici in corso d’opera con conseguenti rallentamenti nella realizzazione, aggravi di costi e possibili contenziosi con l’Appaltatore.”

4. il mancato svolgimento della verifica costituisce omissione progettuale  
Afferma la Circolare: “…l’omessa attivazione della procedura in esame e il mancato recepimento degli esisti di questa nei relativi elaborati progettuali si configura come omissione progettuale tale da pregiudicare in tutto o in parte la realizzabilità o l’utilizzazione della opera pubblica e, ove non rilevata in sede di verifica di progetto, inadempimento da parte del soggetto interno o esterno della stazione appaltante incaricato della suddetta verifica, che potrebbe risponderne in termini di responsabilità ai sensi dell’articolo 56[1] del Regolamento sui contratti pubblici”.

5. la procedura di verifica si conclude solo con una relazione e non con dichiarazioni informali del Soprintendente
Afferma la Circolare: “la procedura si conclude con la relazione finale che contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite e detta le eventuali conseguenti prescrizioni a seconda della rilevanza archeologica del sito”.
  
6. la relazione deve essere approvata dal Soprintendente
Afferma la Circolare: “La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal Soprintendente di settore territorialmente competente. Questa relazione deve contenere una descrizione analitica delle indagini svolte e dei risultati ottenuti”.


7. il Soprintendente deve quindi intervenire dopo la relazione con un proprio parere a prescindere dalle conclusioni della procedura di verifica
Quindi anche nel caso in cui lo scavo non rileva emergenze archeologiche significative secondo la Circolare: “la Soprintendenza per i Beni Archeologici, completate le indagini previste, rilascia il parere considerando chiusa la procedura per quanto di competenza, dopo aver accertato, a seguito dello scavo esaustivo dei depositi archeologici, l’insussistenza di elementi tali da ricadere nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c)[2]”. le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono quelle in cui sono state rilevate emergenze archeologiche conservabili fuori dal sito di scavo (lettera b) o conservabili solo mantenendole nel sito di scavo (lettera c).


8. la ricopertura dell’area verificata deve essere approvata dal Soprintendente
Afferma la Circolare: “In caso di ricopertura dei beni rinvenuti, la Soprintendenza prescrive direttamente alla Stazione Appaltante le modalità operative di tale attività.


9.  la Soprintendenza deve comunicare pubblicamente sui ritrovamenti secondo la normativa vigente come interpretata dalla  Circolare.
Afferma la Circolare: “Le notizie riguardo ai ritrovamenti (comunicati stampa, divulgazione a mezzo stampa/internet o altri media) sono gestite dalla Soprintendenza nel rispetto della normativa vigente




CONCLUSIONI
Come risulta chiaramente dall’esame della suddetta Circolare, che fornisce la interpretazione ufficiale del Ministero su come applicare la normativa in materia,  il Soprintendente non poteva anticipare, tanto meno a mezzo stampa, le conclusioni di una procedura senza la relazione finale. Lo ha fatto e credo che su questo comportamento il Ministero dovrebbe aprire una procedura di ispezione.  


[1] http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#044
[2]b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio – rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.”



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