Personalmente, insieme con
gli amici del Comitato per Piazza Verdi e le associazioni ambientaliste, ho
contrastato il progetto di Piazza Verdi, usando tutti i mezzi legali che ogni
cittadino attivo ha per agire contro scelte che ritiene sbagliate da parte della
Pubblica Amministrazione e soprattutto frutto di un decisionismo unilaterale e
poco rispettoso della identità storico architettonica e comunitaria della città
(vedi QUI). Ma ancora una volta mi trovo di fronte ad un comportamento inopportuno e, a mio avviso come spiego in questo post, illegittimo di un dirigente della Pubblica Amministrazione, in questo caso il Soprintendente alla Archeologia della Regione Liguria.
Nei mesi scorsi ho accettato la sentenza
del Consiglio di Stato, pur criticandone la contraddittorietà vedi QUI, come era mio diritto costituzionale.
Ho pensato, come molti, che
dopo la sentenza fosse giusto che i lavori sulla Piazza finissero al più presto
possibile ma sempre nel rispetto della legge.
Quando è arrivata la
notizia dei nuovi ritrovamenti a potenziale rilevanza archeologica ho ricordato
che se fosse stata fatta la verifica di
interesse archeologico al momento del progetto preliminare (vedi QUI) quindi prima della
autorizzazione del 2012, probabilmente il cantiere non avrebbe subito più di
uno stop come è invece puntualmente avvenuto anche più di un anno fa .
In questa vicenda ho più
volte sottolineato come, per l’ennesima volta, emergesse la superficialità, a prescindere dalla bontà della singole scelte di
merito, con la quale le Pubbliche Amministrazioni nel nostro territorio conducono le istruttorie procedimentali
che portano alle decisioni finali.
Su Piazza Verdi in
particolare sbagliò il Comune a non
svolgere la verifica dell’interesse storico architettonico nonché quello
archeologico quando la Soprintendenza glielo chiese nel novembre 2012, ma sbagliò anche la Soprintendenza e la allora Direzione Regionale a non imporre tale verifica nei tempi giusti. Tutto questo l’ho scrissi in epoca non sospetta
(vedi QUI).
Piazza Verdi
quindi, al di la della importanza che si voglia dare a questa vicenda, è il caso, tra i tanti, più attenzionato dai mass media e dalla
opinione pubblica spezzina, in cui emerge L'opacità
amministrativa che contraddistingue il modo
di decidere della Pubblica Amministrazione e che spesso è alla base della
trasformazione dello scontro politico in azione giudiziaria, azione a
volte necessaria ma che costituisce
sempre una sconfitta per la democrazia rappresentativa come ho spiegato QUI.
INOPPORTUNITÀ ISTITUZIONALE DELLE
DICHIARAZIONE DEL SOPRINTENDENTE ALLA ARCHEOLOGIA DELLA REGIONE LIGURIA
Oggi leggo sul Secolo XIX
una intervista del responsabile
della Soprintendenza alla Archeologia
della Regione Liguria nella quale dichiara, anticipatamente, che secondo lui i nuovi ritrovamenti
nella Piazza, frutto degli ultimi scavi, non hanno rilevanza archeologica perché
dell’800. Non intervengo nel merito
tecnico della questione ma mi permetto di sottolineare che questa dichiarazione
è l’ennesimo vulnus alla corretta gestione di una procedura a
rilevanza giuridico amministrativa da parte di un funzionario pubblico.
Infatti il cittadino che
legge le dichiarazioni di questo signore è chiaramente indotto a pensare che la
istruttoria per valutare l’interesse archeologico dei nuovi ritrovamenti si è
conclusa. Invece non è così come emerge
alla fine della intervista dove il dirigente pubblico afferma: “…..le archeologhe che stanno operando, sono incaricate
dalla committenza. Più ce ne sono,prima finiranno. Il nostro ruolo è solo di
supervisione. Se non emergerà qualcosa di nuovo e inaspettato, non mi pare
proprio vi siano elementi tali da precludere la conclusione dei lavori”.
E' possibile che alla fine i
reperti ritrovati si dimostreranno non particolarmente rilevanti da un punto di
vista archeologico, ma non è questo il punto.
Il punto è che la istruttoria non è finita, lo dice il Soprintendente stesso, potrebbero essere rilevate nuove emergenze
archeologiche. Quindi il dirigente, in quanto dipendente pubblico, non può e non deve anticipare nulla
proprio per non dare l’impressione di essere al servizio non dell’interesse
pubblico che rappresenta ma di chi vuole
velocemente realizzare il progetto Buren Vannetti.
Il Soprintendente deve attendere la relazione finale
delle archeologhe incaricate e quindi
la fine della istruttoria tecnica e poi pronunciarsi formalmente.
Non solo ma nel fare
questa indebita anticipazione il signore in questione non sottolinea neppure,
come invece avrebbe dovuto fare, una verità amministrativa indiscutibile, e
cioè che nel 2012 la Soprintendenza Archeologica aveva già chiesto al Comune di
svolgere la Preventiva Verifica di Interesse Archeologico sulla Piazza e il
Comune non la svolse creando i presupposti degli stop reiterati di questi due
anni e mezzo.
Forse non rileva questa illegittimità amministrativa perchè avrebbe dovuto ammettere che anche la Soprintendenza non ha rispettato in quel caso la procedura di legge, come si può capire analizzando la seguente Circolare ministeriale.....
QUALE RUOLO DELLE SOPRINTENDENZE NELLA
VERIFICA PRELIMINARE DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
Lo spiega una Circolare della
Direzione Generale delle Antichità del Ministero per i Beni Culturali (lan.10
del 12 giugno 2012 vedi QUI). La Circolare
ben definisce i compiti delle Soprintendenze Archeologiche in questa procedura
vediamo quali sono:
1. controllare che la verifica venga svolta prima della
approvazione del progetto
Afferma la
Circolare le Soprintendenze sono inviate a vigilare sulla corretta applicazione
procedura in questione: “soprattutto in
relazione agli adempimenti cui sono tenute le stazioni appaltanti in fase di
progettazione preliminare ……. Verificando che i progetti preliminari e
definitivi comprendano gli esiti della verifica dell’interesse archeologico”.
2. se la verifica non
viene svolta il progetto non può essere approvato ma rinviato alla Conferenza dei
servizi apposita, perché senza la verifica, se necessaria ( e nel caso di
Piazza Verdi lo era visto che lo richieste con proprio atto la stessa
Soprintendenza Archeologica il 25/5/2012)
Afferma infatti
la Circolare: “Nel caso in cui la
verifica, di cui agli articolo 95 e 96 del Codice dei Contratti non sia stata
effettuata, in tutto o in parte, e che conseguentemente le Soprintendenza non
siano state messe in grado di esprimere il relativo parere in merito alla
sottoposizione alla procedura di verifica dell’interesse archeologico, ovvero
non siano state eseguite le indagini prescritte in base all’articolo 96 comma 1
del citato Codice, sarà cura dell’Ufficio chiamato ad esprimere il parere
richiedere il rinvio alla Conferenza di Servizi per consentire alle citate Soprintendenze di svolgere la istruttoria di
propria competenza”.
3. il mancato svolgimento della verifica può
comportare interruzione con aumenti dei costi per i rallentamenti nella
esecuzione del progetto.
Afferma la Circolare: “appare opportuno sottolineare che la mancata
applicazione, in tutto o in parte, della procedura in oggetto, correlata dal
legislatore ai tre livelli di progettazione dell’opera pubblica (preliminare,
definitivo, esecutivo) può esporre l’intervento ad un elevato rischio di
rinvenimenti archeologici in corso d’opera con conseguenti rallentamenti nella
realizzazione, aggravi di costi e possibili contenziosi con l’Appaltatore.”
4. il mancato svolgimento della verifica
costituisce omissione progettuale
Afferma la Circolare: “…l’omessa attivazione della procedura in
esame e il mancato recepimento degli esisti di questa nei relativi elaborati
progettuali si configura come omissione progettuale tale da pregiudicare in
tutto o in parte la realizzabilità o l’utilizzazione della opera pubblica e,
ove non rilevata in sede di verifica di progetto, inadempimento da parte del
soggetto interno o esterno della stazione appaltante incaricato della suddetta
verifica, che potrebbe risponderne in termini di responsabilità ai sensi dell’articolo
56[1]
del Regolamento sui contratti pubblici”.
5. la procedura di verifica si conclude solo
con una relazione e non con dichiarazioni informali del Soprintendente
Afferma la Circolare: “la procedura si conclude con la relazione
finale che contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite e detta
le eventuali conseguenti prescrizioni a seconda della rilevanza archeologica
del sito”.
6. la relazione deve essere approvata dal
Soprintendente
Afferma la Circolare: “La procedura si conclude con la redazione
della relazione archeologica definitiva, approvata dal Soprintendente di
settore territorialmente competente. Questa relazione deve contenere una
descrizione analitica delle indagini svolte e dei risultati ottenuti”.
7. il Soprintendente deve quindi intervenire
dopo la relazione con un proprio parere a prescindere dalle conclusioni della
procedura di verifica
Quindi anche nel caso in
cui lo scavo non rileva emergenze archeologiche significative secondo la
Circolare: “la Soprintendenza per i Beni
Archeologici, completate le indagini previste, rilascia il parere considerando
chiusa la procedura per quanto di competenza, dopo aver accertato, a seguito
dello scavo esaustivo dei depositi archeologici, l’insussistenza di elementi
tali da ricadere nelle fattispecie di cui alle lettere b) e c)[2]”.
le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono quelle in cui sono state rilevate
emergenze archeologiche conservabili fuori dal sito di scavo (lettera b) o
conservabili solo mantenendole nel sito di scavo (lettera c).
8. la ricopertura dell’area verificata deve
essere approvata dal Soprintendente
Afferma la Circolare: “In caso di ricopertura dei beni rinvenuti,
la Soprintendenza prescrive direttamente alla Stazione Appaltante le modalità
operative di tale attività.”
9. la
Soprintendenza deve comunicare pubblicamente sui ritrovamenti secondo la
normativa vigente come interpretata dalla Circolare.
Afferma la Circolare: “Le notizie riguardo ai ritrovamenti
(comunicati stampa, divulgazione a mezzo stampa/internet o altri media) sono
gestite dalla Soprintendenza nel rispetto della normativa vigente”
CONCLUSIONI
Come risulta
chiaramente dall’esame della suddetta Circolare, che fornisce la
interpretazione ufficiale del Ministero su come applicare la normativa in
materia, il Soprintendente non poteva
anticipare, tanto meno a mezzo stampa, le conclusioni di una procedura senza la
relazione finale. Lo ha fatto e credo che su questo comportamento il Ministero dovrebbe
aprire una
procedura di ispezione.
[1]
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#044
[2] “b) contesti
che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario con
scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio – rimontaggio e musealizzazione in altra sede
rispetto a quella di rinvenimento
c) complessi la cui conservazione non può essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale
mantenimento in sito.”
Nessun commento:
Posta un commento