La gara di motonautica nel
nostro Golfo è stata giustamente vietata perché così dice la legge istitutiva
del Santuario dei Cetacei. Legge che evidentemente è poco conosciuta da chi,
insultando gratuitamente le associazioni ambientaliste, ha cercato di giocare
con le definizioni tecniche, cercando distinguere acque portuali da acque
interne. Peraltro una curiosità la norma che vieta le gare di questo tipo è
stata inserita nell’Accordo istitutivo
del Santuario esclusivamente dall’Italia e adottata nelle prescrizioni
contenute nella Carta di Partenariato
(per il testo della quale vedi QUI) tra Comuni rivieraschi e
Autorità Centrale competente – vedi immagine di apertura di questo post
Voglio in particolare ricordare
che l’Accordo per l’istituzione del Santuario dei Cetacei (recepito in
Italia dalla LEGGE 11 ottobre 2001, n.
391, per il testo completo con allegato l’Accordo vedi QUI) prevede all’articolo 3
che: “Il Santuario è costituito da zone
marittime situate nelle acque interne e nei mari territoriali della Repubblica
francese, della Repubblica italiana e del Principato di Monaco, nonché dalle
zone di alto mare adiacenti.”
Voglio ulteriormente
ricordare che secondo la Convenzione
Internazionale sul diritto del mare (Montego Bay 1982), per acque interne si intendono: “Le acque comprese tra la costa e le linee di
base (v.) del mare territoriale (v.) costituiscono le acque interne “ (GINEVRA
I,5,1; UNCLOS 8,1).
La definizione di acque portuali non esiste nel nostro ordinamento giuridico, anzi volendo essere
capziosi non esiste neppure una definizione di porto, ricostruibile solo dalla
dottrina e la giurisprudenza peraltro molto dibattuta. Il porto rientra nel
demanio marittimo ma qui siamo nel campo della gestione dei beni demaniali. Ciò
trova conferma nella Convenzione Internazionale sul diritto del Mare che
definisce non le acque portuali ma il porto in relazione alle opere portuali
permanenti più esterne che formano parte integrante del sistema portuale (articolo
11).
Insomma una confusione,
anche da parte di chi ricopre funzione tecniche nella Autorità Portuale, senza alcun senso vista la chiarezza delle due
norme sopra citate.
Chiuso quindi il discorso
sulla fattibilità legale della gara di motonautica.
ALTRI DIVIETI E OBBLIGHI DA RISPETTATE NEL
SANTUARIO DEI CETACEI
Ma a questo punto, se non vogliamo essere un poco ipocriti,
dobbiamo anche ricordare che quello delle gare a motore non è l’unico divieto
od obbligo di tutela ambientale che l’Accordo sopra citato prevede.
Quindi la bloccata gara di
motonautica spero sia l’occasione o la scusa per avviare una seria analisi su quanti, degli obblighi previsti dalla Accordo (che ripeto è legge nel nostro
Paese), siano attualmente rispettati.
Anche per evitare
clamorosi scivoloni come quello del mancato parere del Comitato di Pilotaggio (il
Comitato che dovrebbe gestire l’attuazione dell’Accordo istitutivo del
santuario dei Cetacei) sul rigassificatore al largo di Livorno (vedi QUI)
Ma quali sono questi ulteriori obblighi,
li voglio elencare di seguito
sinteticamente:
Regolamentazione gare nautiche a motore di
qualsiasi tipo
Intanto andrebbe definito
e attuato compiutamente quanto previsto dall’articolo 9 dell’Accordo istitutivo
del Santuario: “Le parti si concertano in
vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni
di barche veloci a motore.” Questo eviterebbe nel futuro discussioni
inutili e divisive su ogni nuova
proposta di gare, dovendo ogni volta rinviare alla discrezionalità del
ministero dell’Ambiente la decisione finale.
Divieti e obblighi in generale
Più in generale questi
sono i divieti e gli obblighi per gli stati aderenti all’Accordo istitutivo del
Santuario e per le istituzioni locali aderenti alla Carta di Partenariato
1. Intensificazione delle
attività contro l’inquinamento del mare, di qualsiasi origine, che possa avere
un impatto sui mammiferi marini e il loro habitat
2. Soppressione progressiva
degli scarichi tossici provenienti da terra
3. Divieto di cattura o
turbativa dei mammiferi marini
4. Adeguamento alla
normativa comunitaria sulla pesca
5. Regolamentazione attività
turistiche di osservazione dei cetacei
6. Prevenzione collisioni
in mare tra natanti e mammiferi
Divieti e limiti al traffico mercantile
Secondo il comma 1
articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 Marzo 2012 nel Santuario dei Cetacei all'ingresso e la navigazione
nell'intera area marina (dalla costa in poi per capirci ndr.) ,
le navi che trasportano
su ponti scoperti e in colli
sostanze rientranti nelle
tipologie delle merci pericolose[1], anche
in rimorchi, semirimorchi, container, camion e
vagoni, devono adottare sistemi
di ritenuta del carico che ne garantiscano la massima tenuta e stabilità in
ogni condizione meteomarina, al fine di
prevenire e impedire perdite accidentali dei carichi.
Su
questo obbligo di legge il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto
ha inviato a tutte le autorità marittime locali una circolare con la quale le
invita a far adottare dai propri uffici: “misure
tese a mantenere il massimo livello i controlli dei sistemi di rizzaggio delle
merci a bordo delle navi mercantili italiane e straniere” (per il testo
della Circolare vedi QUI). Sarebbe bene conoscere
anche per il Porto di Spezia come questa circolare sia stata fino ad ora attuata.
CONCLUSIONE
Quanto sopra quindi per
dimostrare che non c’è alcuna “perversa”
e unilaterale ostilità verso le gare di motonautica ma solo la richiesta di rispettare gli obblighi di legge che ovviamente non valgono solo per queste
gare ma anche per tutto il resto compreso il ruolo della nautica da
diporto e del traffico mercantile che a
differenza delle gare solcano le aree marine di cui stiamo trattando tutti i
giorni e non una-tantum come le gare di motonautica.
[1] ex allegato III della convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento da
navi Marpol 73/78
e al Codice
marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose - IMDG
Code
Leggo solo oggi questo articolo riguardante il Santuario dei Cetacei e le norme sulla navigazione nell'area che lo interessa. In particolare lei parla del fatto che le gare di motonautica di ogni genere sono vietate. Io le chiedo però se questo esplicito divieto ci sia nella normativa perchè io leggendo tutta la legge dell'11 ottobre 2001 n. 391 questo esplicito e categorico divieto non c'è. Si dice come lei ha riportato “Le parti si concertano in vista di regolamentare ed eventualmente vietare nel Santuario le competizioni di barche veloci a motore.” Quindi in teoria ma anche in pratica un certo tipo di gare può essere di fatto organizzato se il Ministero dell'Ambiente ne dà il consenso...
RispondiEliminail comma 1 articolo 5 della legge recita: "senza concertazione tra gli stati membri dell'Accordo istitutivo dei cetacei nelle acque territoriali italiane comprese nell'area del santuario di cui all'Accordo stesso, è vietata la competizione di barche veloci a motore". Siccome la concertazione alo stato non esiste soprattutto nel caso esaminato nel mio post la competizione non poteva essere tenuta...... ma il mio post ovviamente tratta anche di altro usando solo come punto di partenza la questione della ipotizzata gara spezzina.
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