Il Consiglio Comunale di Sarzana dello scorso 18
Maggio ha adottato (vedi QUI) il cosiddetto
piano spiagge. Sul merito di questo Piano tornerò più diffusamente in seguito,
ma intanto rilevo già alcuni gravi vizi procedurali prodotti dalle modalità di
adozione del Piano. Errori che come vedremo non hanno solo una valenza
burocratico formale ma anche sostanziale
andando a limitare la trasparenza nei contenuti e nelle modalità di
pubblicazione degli atti nonché la possibilità e la durata della partecipazione
del pubblico al processo decisionale di adozione/approvazione del Piano. Il
tutto in contrasto con la normativa nazionale e la giurisprudenza comunitaria
in materia di VAS.
Vediamo quindi di seguito i limiti procedurali seguiti dal Comune di Sarzana e Regione Liguria per poi concludere con alcuni suggerimenti propedeutici allo svolgimento di una corretta partecipazione del pubblico nelle ulteriori fasi della approvazione definitiva del Piano Spiagge.
Nella tabella che segue metto a confronto quello che richiede la normativa nazionale in
materia di avvio della procedura di VAS per un piano a valenza urbanistica e la effettiva procedura seguita dal Comune di Sarzana.
NORMATIVA
NAZIONALE E REGIONALE
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PROCEDURA
PIANO SPIAGGE SVOLTA DAL COMUNE DI
SARZANA
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Il
comma 1 dell’articolo 16 del DLgs 152/2006 recita: “1. Il piano o programma ed il rapporto
ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita
nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente
all'adozione o approvazione del piano o programma”
Invece la legge regionale in
pieno contrasto con la norma nazionale non distingue tra adozione e
approvazione e quindi sembrerebbe che
la approvazione della documentazione di VAS debba avvenire solo nella fase di
approvazione ma ciò contrasta con la norma nazionale
|
La deliberazione di adozione
del Comune relativo al piano particolareggiato degli arenili rinvia alla fase
di approvazione del piano la procedura di VAS ordinaria. Ciò appare in
contrasto con la norma nazionale in quanto il solo Rapporto Preliminare non
risulta sufficiente per rispettare detta norma nazionale. Infatti il Rapporto
Preliminare, come affermato dalla stessa legge regionale sulla VAS è: “elaborato tecnico istruttorio” e non prevede alcuna fase partecipativa ma è
volto solo a tracciare le linee di elaborazione del vero e proprio Rapporto
Ambientale.“
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La normativa nazionale citata nel riquadro
precedente richiedeva prima dell’adozione del piano particolareggiato il
parere motivato della Regione sulla VAS
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Il Comune ha invece adottato il piano e
avviato la VAS infatti manca nella
documentazione allegata alla delibera di adozione: la fase di consultazione pubblica e soprattutto la
dichiarazione di sintesi che è il documento che “illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come
si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate”
(lettera b) comma 1 articolo 17 DLgs 152/2006) |
Secondo l’articolo 9 della
legge regionale sulla VAS contemporaneamente alla comunicazione da parte
della Autorità Procedente (il Comune) alla Autorità Competente (la Regione)
del piano adottato deve avvenire la pubblicazione sul BURL e sul sito web sia
di entrambe le Autorità.
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Attualmente, e a prescindere
dal vizio sollevato nel riquadro precedente, nessuna pubblicazione è avvenuta
sicuramente nel sito web ma anche nel Burl….della Regione, invece il Comune
di Sarzana ha pubblicato sul sito web (vedi QUI) ma
solo il rapporto ambientale preliminare mentre avrebbe dovuto pubblicare il
Rapporto Ambientale vero e proprio essendo già in fase di adozione il Piano
Particolareggiato
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CONCLUSIONI
Quindi sia sotto il profilo dello
svolgimento della fase procedurale di adozione che della pubblicazione degli
atti sulla VAS non ancora avvenuta, il Comune di Sarzana è venuto meno a due principi cardine delle procedure di VAS.
Il primo
riguarda la necessità che la valutazione preceda la fase decisionale del piano
(adozione e approvazione) come affermato dal comma 3 articolo 11 del DLgs
152/2006: “La fase di valutazione é
effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura
legislativa, e comunque durante
la fase di predisposizione dello stesso”. Infatti se è pur vero che una
procedura di VAS verrà svolta nella fase di approvazione, già la fase di
adozione costituisce procedura decisionale sia pure non definitiva come peraltro
confermato dalla uniforme giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'atto di adozione produce autonomamente e immediatamente i suoi effetti di
salvaguardia.
Il secondo riguarda invece la necessità che
il pubblico sia messo nella condizione di partecipare il prima possibile la
processo di formazione, valutazione adozione e approvazione del piano. Afferma
il paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva europea sulla
VAS: “2. Le autorità ambientali e il pubblico devono disporre
tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il
proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale
che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio
della relativa procedura legislativa.”
La Corte di Giustizia, con sentenza del 20
ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUI), ha chiarito che la suddetta norma della
Direttiva europea sulla VAS debba essere interpretata nel senso che: “ ……..ai
fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di
piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia sufficiente
e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente,
il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto
ambientale che lo accompagna.”
La Corte chiarisce poi in quali passaggi procedurali e
con quale tempistica questa opportunità di parere debba essere fornita:
1. prima della adozione del
piano
2. con un termine congruo,
cioè adeguato alla complessità dei contenuti del piano; ciò significa
che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano regolatore (PUC nella dizione
ligure) o di una importante variante dello stesso, i termini
dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma potranno essere definiti
puntualmente di volta in volta dalla autorità che elabora/approva il piano (es.
Giunta e Consiglio Comunale)
3. il parere del pubblico deve
essere tempestivo nel senso che deve essere in grado di
incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia definita e portata
alla adozione/approvazione
Quanto espresso nei punti precedenti conferma che,
almeno per i piani regolatori generali dei Comuni o le varianti significative
da un punto di vista ambientale, il parere del pubblico in
particolare sia oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra
autorità che elabora e approva il Piano (Giunta e Consiglio Comunale per
rimanere all’esempio del piano regolatore) e il pubblico stesso che partecipa
al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma
infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “49 Peraltro,
la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri
possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore
considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e
tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che
potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”
P.S.
Del Piano Spiagge avevo già trattato in relazione alla approvazione del Protocollo propedeutico alla adozione del piano, vedi QUI.
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