mercoledì 3 giugno 2015

Piano Spiagge Marinella di Sarzana: vizi di trasparenza e di partecipazione

Il  Consiglio Comunale di Sarzana dello scorso 18 Maggio ha adottato (vedi QUIil cosiddetto piano spiagge. Sul merito di questo Piano tornerò più diffusamente in seguito, ma intanto rilevo già alcuni gravi vizi procedurali prodotti dalle modalità di adozione del Piano. Errori che come vedremo non hanno solo una valenza burocratico formale  ma anche sostanziale andando a limitare la trasparenza nei contenuti e nelle modalità di pubblicazione degli atti nonché la possibilità e la durata della partecipazione del pubblico al processo decisionale di adozione/approvazione del Piano. Il tutto in contrasto con la normativa nazionale e la giurisprudenza comunitaria in materia di VAS.

Vediamo quindi di seguito i limiti procedurali seguiti dal Comune di Sarzana e Regione Liguria per poi concludere con alcuni suggerimenti propedeutici allo svolgimento di una corretta partecipazione del pubblico nelle ulteriori fasi della approvazione definitiva del Piano Spiagge. 

Nella tabella che segue metto a confronto quello che richiede la normativa nazionale in materia di avvio della procedura di VAS per un piano a valenza urbanistica e la effettiva procedura seguita dal Comune di Sarzana. 
NORMATIVA NAZIONALE  E REGIONALE
PROCEDURA PIANO SPIAGGE  SVOLTA DAL COMUNE DI SARZANA
Il comma 1 dell’articolo 16 del DLgs 152/2006 recita: “1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma

Invece la legge regionale in pieno contrasto con la norma nazionale non distingue tra adozione e approvazione  e quindi sembrerebbe che la approvazione della documentazione di VAS debba avvenire solo nella fase di approvazione ma ciò contrasta con la norma nazionale
La deliberazione di adozione del Comune relativo al piano particolareggiato degli arenili rinvia alla fase di approvazione del piano la procedura di VAS ordinaria. Ciò appare in contrasto con la norma nazionale in quanto il solo Rapporto Preliminare non risulta sufficiente per rispettare detta norma nazionale. Infatti il Rapporto Preliminare, come affermato dalla stessa legge regionale sulla VAS è: “elaborato tecnico istruttorio” e non prevede alcuna fase partecipativa ma è volto solo a tracciare le linee di elaborazione del vero e proprio Rapporto Ambientale.“



 La normativa nazionale citata nel riquadro precedente richiedeva prima dell’adozione del piano particolareggiato il parere motivato della Regione sulla VAS 
Il Comune ha invece adottato il piano e avviato la VAS infatti manca nella documentazione allegata alla delibera di adozione: la fase di consultazione pubblica e soprattutto  la dichiarazione di sintesi che è il documento che “illustra in che  modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate” (lettera b) comma 1 articolo 17 DLgs 152/2006)
Secondo l’articolo 9 della legge regionale sulla VAS contemporaneamente alla comunicazione da parte della Autorità Procedente (il Comune) alla Autorità Competente (la Regione) del piano adottato deve avvenire la pubblicazione sul BURL e sul sito web sia di entrambe le Autorità.
Attualmente, e a prescindere dal vizio sollevato nel riquadro precedente, nessuna pubblicazione è avvenuta sicuramente nel sito web ma anche nel Burl….della Regione, invece il Comune di Sarzana ha pubblicato sul sito web (vedi QUI ma solo il rapporto ambientale preliminare mentre avrebbe dovuto pubblicare il Rapporto Ambientale vero e proprio essendo già in fase di adozione il Piano Particolareggiato

CONCLUSIONI
Quindi sia sotto il profilo dello svolgimento della fase procedurale di adozione che della pubblicazione degli atti sulla VAS non ancora avvenuta, il Comune di Sarzana è venuto meno  a due principi  cardine delle procedure di VAS.

Il primo riguarda la necessità che la valutazione preceda la fase decisionale del piano (adozione e approvazione) come affermato dal comma 3 articolo 11 del DLgs 152/2006: “La fase di valutazione é effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma,  ovvero all'avvio della relativa  procedura  legislativa,  e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso”. Infatti se è pur vero che una procedura di VAS verrà svolta nella fase di approvazione, già la fase di adozione costituisce procedura decisionale sia pure non definitiva come peraltro confermato dalla uniforme giurisprudenza amministrativa secondo la quale l'atto di adozione produce autonomamente   e immediatamente i suoi effetti di salvaguardia.


Il secondo riguarda invece  la necessità che il pubblico sia messo nella condizione di partecipare il prima possibile la processo di formazione, valutazione adozione e approvazione del piano. Afferma il paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva europea sulla VAS: “2. Le autorità ambientali e il pubblico  devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.”

La Corte di Giustizia, con sentenza del  20 ottobre 2011 (causa C 474-10 per il testo integrale vedi QUI),  ha chiarito che la suddetta norma della Direttiva europea sulla VAS debba essere interpretata nel senso che: “ ……..ai fini della consultazione di tali autorità e di tale pubblico su un progetto di piano o di programma determinato, il termine effettivamente stabilito sia sufficiente e consenta di dare loro un’effettiva opportunità di esprimere, tempestivamente, il loro parere su tale proposta di piano o di programma nonché sul rapporto ambientale che lo accompagna.”

La Corte chiarisce poi in quali passaggi procedurali e con quale tempistica questa opportunità di parere debba essere fornita:
1. prima della adozione del piano
2. con un termine congruo, cioè adeguato alla complessità dei contenuti del piano; ciò  significa che, ad esempio se si tratta di un nuovo piano regolatore (PUC nella dizione ligure)  o di una importante variante dello stesso,  i termini dovranno essere non rigidamente fissati dalla legge ma potranno essere definiti puntualmente di volta in volta dalla autorità che elabora/approva il piano (es. Giunta e Consiglio Comunale)
3. il parere del pubblico deve essere tempestivo nel senso che deve essere in grado di incidere sulla elaborazione del piano prima che questa sia definita e portata alla adozione/approvazione

Quanto espresso nei punti precedenti conferma che, almeno per i piani regolatori generali dei Comuni o le varianti significative da un punto di vista ambientale,  il  parere del pubblico in particolare sia oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e approva il Piano (Giunta e Consiglio Comunale per rimanere all’esempio del piano regolatore) e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti.  Afferma infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “49  Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”

P.S.
Del Piano Spiagge avevo già trattato in relazione alla approvazione del Protocollo propedeutico alla adozione del piano, vedi QUI






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