mercoledì 10 giugno 2015

Il progetto del Molo Garibaldi è variante al PRP di Spezia: nuovi elementi di prova!

Finalmente abbiamo potuto avere dopo mesi di resistenze varie il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito CSLP).


Si tratta del Parere che si pronuncia sotto il profilo tecnico progettuale sul progetto di ampliamento del molto Garibaldi. (per il testo completo vedi QUI). 

Peraltro questo parere è stato reso pubblico molto in ritardo rispetto alla sua emissione (dicembre 2014). In realtà secondo la normativa sull’accesso civico andava pubblicato da subito,  sia sul sito del CSLP che su quello della Autorità Portuale in quanto passaggio formale obbligatorio per arrivare alla approvazione definitiva del progetto sul molo Garibaldi. 


Il parere del CSLP conferma che l’intervento previsto costituisce semplice adeguamento tecnico funzionale quindi non è variante al Piano Regolatore del Porto (di seguito PRP)  con tutte le conseguenze non solo procedurali ma sostanziali a cominciare dalla non applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ( come ho spiegato QUI). 

Il Parere in questione è obbligatorio in quanto parere previsto da norma speciale, la legge quadro sui porti, che prevede  il parere del CSLP in relazione alla approvazione dei PRP e alle sue modifiche, ma anche perché costando, il progetto di ampliamento del Molo Garibaldi, oltre 40 milioni di euro rientra tra i pareri obbligatori sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, ai sensi dell'art.127 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n°163 (Codice Appalti Pubblici).
Comunque a questo punto, visto che il parere è stato rilasciato il suo contenuto assume  il valore giuridico-amministrativo di atto endoprocedimentale interno alla procedura di approvazione del progetto sul Molo Garibaldi.

Non concordo con la interpretazione contenuta nel parere del CSLP ma a differenza di quello che ho fatto nel post precedente (vedi QUIdove contestavo a priori il progetto anche sotto il profilo procedurale), voglio provare  a seguire il ragionamento logico interpretativo che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha svolto per arrivare alla suddetta conclusione.

Il Parere del CSLP  rinvia all’articolo 11.3.1 delle norme di attuazione del PRP secondo il quale: “La flessibilità nell’attuazione del Piano è ammissibile per una configurazione di riempimenti esistenti e di nuove previsioni entro la linea di testata dei moli.” 
In altri termini secondo questa norma e secondo la interpretazione della stessa svolta in questo Parere i riempimenti e le nuove previsioni devono rispettare la testa dei moli. Quindi, in sostanza, sostiene il CSLP, visto che l’ampliamento del molo Garibaldi riguarda l’allargamento a levante del molo viene rispettato il limite della testata dello stesso. 

In realtà non è proprio così visto che il progetto presentato dalla Autorità Portuale prevede oltre agli ampliamenti verso levante di cui tratterò subito anche un nuovo pennello di prolungamento della testata del molo di ben 120 metri!

Vediamo quali altre possibilità di ampliamento riconosce il PRP (possibilità riportate dal Parere del CSLP):
1. nuovi riempimenti fino a 140.000 m2 nel terzo bacino portuale
2. nuovi riempimenti a mare a compensazione della fascia di rispetto tra porto e città fino a 35.000 m2 tra Molo Fornelli e ampliamento calata Artom  
3. flessibilità nelle configurazioni dei nuovi riempimenti sia nel terzo bacino che nelle zone di compensazione del secondo bacino (per inciso il Molo Garibaldi rientra nel primo bacino anche se confina ovviamente con il secondo e comunque non sono previste compensazioni in questo molo dal PRP)

Il parere inoltre riporta  le finalità del progetto di ampliamento del molo Garibaldi (citando da pagina 17 dello Studio Preliminare Ambientale del progetto presentato dalla Autorità Portuale): “Il progetto prevede la realizzazione di nuovi piazzali, mediante riempimenti, lungo il lato levante del Molo Garibaldi per una superficie complessiva di circa 54.000 m2 at attraverso un allargamento del molo di 92 metri circa. Le nuove superfici sono destinate ad ospitare le funzioni commerciali di terminal multipurpose e terminal container, compensando le nuove aree a destinazione turistico – ricettiva urbana, nonché gli ampliamenti concessi al recupero di aree destinate alla fascia di rispetto”.

Ma a questo punto cominciano le contraddizioni anche del Parere del CSLP che, inspiegabilmente non cita un altro elemento fondamentale per capire la natura tecnico amministrativa dell’intervento previsto sul Molo Garibaldi. Il progetto preliminare presentato ora dalla Autorità Portuale afferma, infatti, a pagina 80:”il molo Garibaldi è stato recentemente interessato da importanti interventi di riqualificazione strutturale e di ampliamento lungo il lato di ponente, raggiungendo così i 640 metri di lunghezza e i 160 metri di larghezza in conformità al Piano Regolatore Portuale”.

In sostanza l’ampliamento del Molo Garibaldi c’è già stato per far posto alle navi da crociera, quindi come si evidenza dai parametri di flessibilità, compensazioni  e  limiti di ampliamenti nuovi sopra elencati, il nuovo intervento non rispetta il vigente PRP.
Infatti, come peraltro cita lo stesso Parere del CSLP, secondo la Delibera del Consiglio Regionale che ha approvato il PRP: “costituiscono varianti al PRP quelle che introducono riempimenti oltre le soglie e i limiti sopra indicati quale flessibilità e, quindi, non configurabili come adeguamenti tecnico-funzionali”.

Quindi il nuovo intervento  è in palese contrasto con i paletti  fissati dal PRP vigente compresi quelli sulla flessibilità ed è in contrasto con i limiti dati anche dalla Delibera del Consiglio Regionale sopra citata che a suo tempo approvò il PRP.

Il Parere del CSLP invece conferma che il progetto costituisce adeguamento tecnico funzionale e non variante al PRP perché, la modifica non sostanziale del PRP,  quale presupposto del riconoscimento della adeguamento tecnico e non della variante: “..è riconoscibile quando nell’ambito del sistema porto, per effetto di una sopravvenuta forzante, sia necessario  modificare l’assetto plano-altimetrico e batimetrico delle opere previste nel piano regolatore del porto”. 
Ora è indiscutibile che le esigenze che hanno portato al primo ampliamento del Molo Garibaldi e ora al nuovo ampliamento non sono state una “sopravvenienza forzata” ma una precisa scelta della Autorità Portuale in deroga al PRP iniziale e agli scenari di economia portuale sui si è fondato; mi riferisco ovviamente alle esigenze di sviluppo del traffico crocieristico.

Peraltro i veri parametri su cui il CSLP dovrebbe verificare se trattasi di una vera e propria variante o di adeguamento tecnico funzionale sono contenuti nelle Linee Guida del CSLP sulla redazione dei piani regolatori portuali (per il testo vedi QUI). Secondo queste Linee Guida è variante  al PRP vigente l’intervento che comporti   “modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali”.

Come ho dimostrato sopra citando i documenti ufficiali sicuramente siamo di fronte ad una modifica delle dimensioni dei banchinamenti  del PRP non prevista dallo stesso neppure dentro i margini di flessibilità/compensazione previsti dalle norme attuative dello stesso.

Ma anche sulle destinazioni d’uso non ci siamo. Infatti il Parere del CSLP conferma la compatibilità della destinazione d’uso del molo Garibaldi con il traffico crocieristico. Ciò non corrisponde alla verità degli atti vigenti.
La funzione crocieristica nelle norme attuative del PRP (articolo 11.3.4) è riferita a zona Morin (transitoria) Calata Paita (definitiva). Quindi non c’è nell’attuale PRP alcun riferimento alla destinazione crocieristica nel molo Garibaldi, si veda anche il punto 4.1.1. delle norme del PRP relativamente alle destinazioni per la funzione passeggeri.

Non a caso la delibera del Consiglio Regionale che approvò il PRP afferma con riferimento alle norme del PRP: “Dalle norme non sembra, quindi, desumersi che la funzione passeggeri venga allocata nell’Ambito 6. Per contro nella tavola dell’Ambito 6 è indicata quale funzione “compatibile” con quella “caratterizzante” (che ovviamente è quella commerciale) la funzione “passeggeri”. Al riguardo sembra necessario chiarire che tale funzione passeggeri non può essere intesa quale funzione crocieristica, traghetti o mezzi veloci.” Ricordo che l'Ambito 6 comprende tutto il porto commerciale da Calata Malaspina a Pontile Enel, quindi anche il Molo Garibaldi ovviamente. 
Peraltro lo stesso Parere del CSLP afferma nelle sue conclusioni che : “resta necessario ampliare le prove di simulazione condotte  alle manovre delle navi da crociera di nuova generazione e di grosse dimensioni”…..  quando questo verrà fatto non è dato sapere!











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