Finalmente abbiamo potuto avere dopo mesi di resistenze
varie il Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (di seguito CSLP).
Si tratta del Parere che si pronuncia sotto il profilo
tecnico progettuale sul progetto di ampliamento del molto Garibaldi. (per il
testo completo vedi QUI).
Peraltro questo parere è stato reso pubblico molto in ritardo
rispetto alla sua emissione (dicembre 2014). In realtà secondo la normativa
sull’accesso civico andava pubblicato da subito, sia sul sito del CSLP che su quello della
Autorità Portuale in quanto passaggio formale obbligatorio per arrivare alla
approvazione definitiva del progetto sul molo Garibaldi.
Il parere del CSLP conferma che l’intervento previsto
costituisce semplice adeguamento tecnico funzionale quindi non è variante al Piano
Regolatore del Porto (di seguito PRP) con tutte le conseguenze non solo procedurali
ma sostanziali a cominciare dalla non applicazione della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica ( come ho spiegato QUI).
Il
Parere in questione è obbligatorio in quanto parere previsto da norma speciale,
la legge quadro sui porti, che prevede
il parere del CSLP in relazione alla approvazione dei PRP e alle
sue modifiche, ma anche perché costando, il progetto di ampliamento del Molo Garibaldi, oltre 40 milioni di euro rientra tra i pareri
obbligatori sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di euro, ai sensi dell'art.127 del Decreto legislativo 12 aprile 2006,
n°163 (Codice Appalti Pubblici).
Comunque
a questo punto, visto che il parere è stato rilasciato il suo contenuto assume il valore giuridico-amministrativo di atto endoprocedimentale interno alla procedura di
approvazione del progetto sul Molo Garibaldi.
Non concordo con la interpretazione contenuta nel parere
del CSLP ma a differenza di quello che ho fatto nel post precedente (vedi QUI) dove contestavo a priori il progetto anche sotto il profilo
procedurale), voglio provare a seguire
il ragionamento logico interpretativo che il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici ha svolto per arrivare alla suddetta conclusione.
Il Parere del CSLP rinvia all’articolo 11.3.1 delle norme
di attuazione del PRP secondo il quale: “La flessibilità nell’attuazione del Piano è ammissibile per
una configurazione di riempimenti esistenti e di nuove previsioni entro la
linea di testata dei moli.”
In altri termini secondo questa norma e secondo la
interpretazione della stessa svolta in questo Parere i riempimenti e le nuove
previsioni devono rispettare la testa dei moli. Quindi, in sostanza, sostiene
il CSLP, visto che l’ampliamento del molo Garibaldi riguarda l’allargamento a
levante del molo viene rispettato il limite della testata dello stesso.
In realtà non è proprio così visto che il progetto
presentato dalla Autorità Portuale prevede oltre agli ampliamenti verso levante
di cui tratterò subito anche un nuovo pennello di prolungamento della testata
del molo di ben 120 metri!
Vediamo quali altre possibilità di ampliamento riconosce il
PRP (possibilità riportate dal Parere del CSLP):
1. nuovi
riempimenti fino a 140.000 m2 nel terzo bacino portuale
2.
nuovi riempimenti a mare a compensazione della fascia di rispetto tra porto e
città fino a 35.000 m2 tra Molo Fornelli e ampliamento calata Artom
3.
flessibilità nelle configurazioni dei nuovi riempimenti sia nel terzo bacino
che nelle zone di compensazione del secondo bacino (per inciso il Molo
Garibaldi rientra nel primo bacino anche se confina ovviamente con il secondo e
comunque non sono previste compensazioni in questo molo dal PRP)
Il
parere inoltre riporta le finalità del
progetto di ampliamento del molo Garibaldi (citando
da pagina 17 dello Studio Preliminare Ambientale del
progetto presentato dalla Autorità Portuale): “Il progetto prevede
la realizzazione di nuovi piazzali, mediante riempimenti, lungo il lato levante
del Molo Garibaldi per una superficie complessiva di circa 54.000 m2 at
attraverso un allargamento del molo di 92 metri circa. Le nuove superfici sono
destinate ad ospitare le funzioni commerciali di terminal multipurpose e
terminal container, compensando le nuove aree a destinazione turistico –
ricettiva urbana, nonché gli ampliamenti concessi al recupero di aree destinate
alla fascia di rispetto”.
Ma a
questo punto cominciano le contraddizioni anche del Parere del CSLP che,
inspiegabilmente non cita un altro elemento fondamentale per capire la
natura tecnico amministrativa dell’intervento previsto sul Molo Garibaldi. Il progetto preliminare presentato
ora dalla Autorità Portuale afferma, infatti, a pagina 80:”il molo Garibaldi è stato
recentemente interessato da importanti interventi di riqualificazione
strutturale e di ampliamento lungo il lato di ponente, raggiungendo così i 640
metri di lunghezza e i 160 metri di larghezza in conformità al Piano Regolatore
Portuale”.
In sostanza l’ampliamento
del Molo Garibaldi c’è già stato per far posto alle navi da crociera, quindi
come si evidenza dai parametri di flessibilità, compensazioni e limiti
di ampliamenti nuovi sopra elencati, il nuovo intervento non rispetta il
vigente PRP.
Infatti, come
peraltro cita lo stesso Parere del CSLP, secondo la Delibera del Consiglio Regionale che ha approvato il PRP: “costituiscono varianti al PRP quelle che introducono
riempimenti oltre le soglie e i limiti sopra indicati quale flessibilità e,
quindi, non configurabili come adeguamenti tecnico-funzionali”.
Quindi il nuovo intervento
è in palese contrasto con i paletti fissati dal PRP vigente compresi quelli sulla
flessibilità ed è in contrasto con i limiti dati anche dalla Delibera del
Consiglio Regionale sopra citata che a suo tempo approvò il PRP.
Il Parere del CSLP invece
conferma che il progetto costituisce adeguamento tecnico funzionale e non
variante al PRP perché, la modifica non sostanziale del PRP, quale presupposto del
riconoscimento della adeguamento tecnico e non della variante: “..è riconoscibile quando nell’ambito del
sistema porto, per effetto di una sopravvenuta forzante, sia necessario modificare l’assetto plano-altimetrico e
batimetrico delle opere previste nel piano regolatore del porto”.
Ora è indiscutibile che le
esigenze che hanno portato al primo ampliamento del Molo Garibaldi e ora al nuovo ampliamento non sono state una “sopravvenienza forzata” ma una precisa
scelta della Autorità Portuale in deroga al PRP iniziale e agli scenari di
economia portuale sui si è fondato; mi riferisco ovviamente alle esigenze di
sviluppo del traffico crocieristico.
Peraltro i veri parametri
su cui il CSLP dovrebbe verificare se trattasi di una vera e propria variante o
di adeguamento tecnico funzionale sono contenuti nelle Linee Guida del CSLP sulla
redazione dei piani regolatori
portuali (per il testo vedi QUI). Secondo queste Linee Guida
è variante
al PRP vigente l’intervento che comporti “modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi
carichi urbanistici e ambientali”.
Come ho
dimostrato sopra citando i documenti ufficiali sicuramente siamo di fronte ad
una modifica delle dimensioni dei banchinamenti
del PRP non prevista dallo stesso neppure dentro i margini di
flessibilità/compensazione previsti dalle norme attuative dello stesso.
Ma anche sulle
destinazioni d’uso non ci siamo. Infatti il Parere del CSLP conferma la
compatibilità della destinazione d’uso del molo Garibaldi con il traffico
crocieristico. Ciò non corrisponde alla verità degli atti vigenti.
La
funzione crocieristica nelle norme attuative del PRP (articolo 11.3.4) è
riferita a zona Morin (transitoria) Calata Paita (definitiva). Quindi non c’è
nell’attuale PRP alcun riferimento alla destinazione crocieristica nel molo
Garibaldi, si veda anche il punto 4.1.1. delle norme del PRP relativamente alle
destinazioni per la funzione passeggeri.
Non
a caso la delibera del Consiglio Regionale che approvò il PRP afferma con
riferimento alle norme del PRP: “Dalle norme non sembra, quindi, desumersi
che la funzione passeggeri venga allocata nell’Ambito 6. Per contro nella
tavola dell’Ambito 6 è indicata quale funzione “compatibile” con quella
“caratterizzante” (che ovviamente è quella commerciale) la funzione
“passeggeri”. Al riguardo sembra necessario chiarire che tale funzione
passeggeri non può essere intesa quale funzione crocieristica, traghetti o
mezzi veloci.” Ricordo che l'Ambito 6 comprende tutto il porto commerciale da Calata Malaspina a Pontile Enel, quindi anche il Molo Garibaldi ovviamente.
Peraltro lo stesso Parere
del CSLP afferma nelle sue conclusioni che : “resta necessario ampliare le prove di simulazione condotte alle manovre delle navi da crociera di nuova
generazione e di grosse dimensioni”…..
quando questo verrà fatto non è dato sapere!
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