Il Secolo XIX di oggi
pubblica un lungo ed interessante articolo nel quale informa i cittadini spezzini che per la
continuazione dei lavori del rifacimento di Piazza Verdi saranno utilizzati i
soldi previsti dalla Convenzione Enel Comune della Spezia allegata alla nuova
autorizzazione del 6 settembre 2013: la autorizzazione integrata ambientale (di
seguito AIA) di cui ho trattato più volte in questo blog relativamente a
significato e limiti e possibili revisioni.
La
decisione è contenuta nella determina che trovate QUI, mentre la Convenzione è quella sottoscritta il 18.2.2014
da Comune della Spezia ed Enel SpA ai sensi del testo unico ambientale (DLgs
152/2006).
Con il post che segue
dimostrerò la fondatezza giuridica di due concetti:
1. la convenzione
socio economica tra Enel e Comune non doveva limitarsi solo al Comune di Spezia
in quanto anche altri Comuni interessati dall’impatto ambientale e sanitario
della centrale avevano diritto a
partecipare quanto meno alla definizione dei contenuti della Convenzione socio
economica con Enel
2. i soldi e
i gli investimenti economici previsti dalla Convenzione devono essere usati
strettamente per due finalità: migliorare l’impatto ambientale/sanitario della
centrale, far svolgere studi che verifichino l’impatto ambientale e sanitario
della centrale in chiave ovviamente preventiva e di miglioramento delle
prescrizioni autorizzatorie vigenti.
PREMESSA UNA QUESTIONE RIMOSSA DALLA
CONVENZIONE ENEL COMUNE DELLA SPEZIA: IL RUOLO DEGLI ALTRI COMUNI SOTTOPOSTI
ALL’IMPATTO DELLA CENTRALE ENEL
La premessa parte da una domanda:
ma solo il Comune di Spezia era titolato
a sottoscrivere una convenzione socio economica con Enel?
A mio avviso no andavano
coinvolti anche altri Comuni, non solo il Comune di Arcola che già formalmente
ha partecipato alle Conferenze dei Servizi per il rilascio dell’AIA in quanto,
come il Comune di Spezia, è Comune territorialmente interessato visto che una
parte dell’impianto Enel insiste sulla circoscrizione amministrativa di
competenza.
Ma anche altri Comuni andavano
coinvolti basti pensare ma solo per fare un esempio quelli di Vezzano Ligure e
santo Stefano.
Infatti se è vero che la norma che prevede la Convenzione fa
riferimento solo alle amministrazioni comunale competenti territorialmente
(quindi Spezia ed Arcola), è altrettanto vero che un altro articolo del testo
unico ambientale (comma 2 articolo 9 Dçgs 152/2006) prevede che nel
processo/procedimento che porta al rilascio dell’AIA e agli atti ad esso
collegati (vedi appunto la Convenzione socio economica) debbano essere acquisiti: “gli elementi informativi e le valutazioni
delle altre autorità pubbliche interessate”. Non solo ma il comma 3 dell’articolo
9 del DLgs 152/2006 prevede in modo ancor più chiaro: “Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del
pubblico, nell'ambito delle procedure di seguito disciplinate, l'autorità
competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le
altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo
svolgimento delle attività di interesse comune..”
Ovvio che le “amministrazioni interessate” non sono in questo caso le amministrazioni territorialmente
competenti (Spezia ed Arcola) altrimenti la legge avrebbe usato sempre la
stessa terminologia. Si tratta invece delle amministrazioni che possono essere
interessate in quanto comunque coinvolte nell’impatto diretto ed indiretto
della centrale enel.
Non a caso la procedura di
consultazione dell’AIA viene definita dalla lettera t) comma 1 articolo 5 del
DLgs 152/2006 come: “l'insieme delle
forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni,
del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella
valutazione dei piani, programmi e progetti”. Anche qui si fa riferimento genericamente
alla definizione di “amministrazioni”
senza collegamenti diretti alla circoscrizione territoriale di competenza.
Peraltro il testo unico
ambientale rinvia esplicitamente alla disciplina della legge quadro sul
procedimento amministrativo (legge 241/1990) in relazione anche ai soggetti
titolati a partecipare al procedimento di rilascio dell’AIA: “L'autorità competente, ove ritenuto utile
indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze
di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al
fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità
pubbliche interessate.” Sul concetto ampio di autorità e/o amministrazione
pubblica interessata partecipante ai procedimenti a rilevanza ambientale si
veda la copiosa giurisprudenza amministrativa in materia secondo la quale: “È ammissibile il ricorso
dell’amministrazione comunale che non ha partecipato alla conferenza dei
servizi ad impugnare provvedimenti regionali di approvazione del progetto per
la localizzazione e la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non
pericolosi quando, per la prossimità dell’opera al territorio comunale, possono
derivare alla comunità effetti negativi dall’attivazione dell’impianto” (TAR
Lombardia sez. Brescia 19/9/2000 n. 696). Non solo ma ancora più precisamente e autorevolmente gli enti locali
interessati ad essere coinvolti nei procedimenti decisionali a rilevanza
ambientale: “ sono quelli i cui interessi
vengono coinvolti dalla decisione della Autorità Competente al rilascio della autorizzazione
e, quindi, non solo quelli nel cui territorio viene ubicato l’impianto , ma
anche quelli la cui popolazione potrebbe
subire danni dall’attuazione delle scelte delle aree interessate” Consiglio
di Stato sezione IV 3/12/1992 n. 1001 . Quindi secondo la
sentenza gli enti locali interessati
vanno individuati secondo un criterio applicabile ex ante
per il quale già in sede procedimentale debbono far parte della
conferenza i rappresentanti dei Comuni
il cui territorio e i cui abitanti possono essere coinvolti dalla opera di cui si è chiesta l’autorizzazione .
Il criterio dovrà essere verificabile caso per caso tenuto conto di vari
fattori quali :
1. la situazione geomorfologia
del territorio interessato dall’opera progettata
2. potenziali inquinamenti
aree attigue tenuto conto della
mappatura delle falde e senza
dimenticare la possibilità di dispersione di inquinanti
3. la compatibilità degli
insediamenti e della destinazione urbanistica delle aree limitrofe con il
costruendo impianto
Quanto
sopra senza considerare poi la normativa sul risarcimento danno ambientale che
non si limita come vedremo nell’ultima parte del post a prevedere un
risarcimento in chiave di confini amministrativi ma solo di misurato e verificato
impatto ambientale e sanitario.
REGIME GIURIDICO DELLA CONVENZIONE ALLEGATA ALL’AIA DELLA CENTRALE ENEL
La norma di riferimento è il comma 15 dell’articolo
29quater del DLgs 152/2006, che recita:
“ 15. In considerazione del particolare e
rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse
nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i
comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di
garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività,
l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche
del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente,
fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario
coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente
comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.”
I parametri, ex lege, da cui partire nella
elaborazione di questi accordi (Convenzioni) sono:
1. il rilevante impatto ambientale dell’impianto che
deve ricevere l’AIA,
2. la complessità dell’impianto in questione
3. il rilevante interesse nazionale
dell’impianto.
Questi tre parametri di riferimento dovranno
essere attuativi delle disposizioni del DLgs 152/2006, in materia di
AIA.
E’ chiaro quindi come il riferimento alle politiche
del territorio e alle strategie aziendali sia riferito al rapporto tra
l’impianto da autorizzare (secondo i principi del DLgs 152/2006) e il
territorio in cui è collocato.
Ciò è confermato dal penultimo capoverso del comma,
sopra riportato, secondo il quale l’autorità competente al rilascio
dell’AIA (in questo caso il Ministero dell’Ambiente) deve svolgere un ruolo di
garanzia nel coordinare quanto emerge dalla istruttoria dell’AIA e
l’accordo stesso.
In sostanza l’accordo dovrà attuare le prescrizioni
emerse dall’AIA in chiave socioeconomica ma strettamente inerenti il rapporto
tra modello gestionale dell’impianto e il territorio e le sue politiche.
Dove per modello gestionale si intende in primo luogo:
potenza, tipo di combustibili, tecniche e tecnologie disinquinanti.
Quindi, sotto il profilo del dettato della norma
vigente, non è possibile utilizzare la Convenzione per produrre
logiche di monetizzazione della salute: tipo l’Enel mantiene il carbone nella
centrale ma in cambio investe su fonti rinnovabili e risparmio energetico nel
resto del territorio o ancora peggio l’Enel mantiene il carbone in centrale e
finanzia progetti urbanistici e/o infrastrutturali totalmente slegati dalla
centrale stessa e dal suo ciclo produttivo.
Insomma ci deve essere una correlazione diretta tra gli investimenti previsti nella Convenzione e politiche ed interventi di mitigazione dell'impatto ambientale e sanitario della centrale . Quindi il riferimento a generici interventi nei quartieri limitrofi alla centrale è totalmente in contrasto con la norma sopra citata del testo unico ambientale e non solo.
Insomma ci deve essere una correlazione diretta tra gli investimenti previsti nella Convenzione e politiche ed interventi di mitigazione dell'impatto ambientale e sanitario della centrale . Quindi il riferimento a generici interventi nei quartieri limitrofi alla centrale è totalmente in contrasto con la norma sopra citata del testo unico ambientale e non solo.
Infatti quanto sopra risulta inoltre in contrasto con i criteri della
Direttiva sul risarcimento danno ambientale 2004/35/CE, mi riferisco quindi ad una norma europea (non ad interpretazioni dottrinali) che è stata recepita in Italia attraverso gli articoli da 299 a 318 del TU ambiente DLgs 152/2006. In particolare nella citata direttiva 2004/35 le misure di
compensazione del danno ambientale alternative alle misure dirette di
ripristino ambientale sono così definite : “ La compensazione consiste in
ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel sito danneggiato o
in un sito alternativo. Essa non è una compensazione finanziaria al pubblico”.
CONCLUSIONI
Risulta chiaramente dalla normativa e dalla
giurisprudenza sopra esposti come il Comune di Spezia non potesse, e non possa per il futuro, usare i soldi
della Convenzione con Enel per un progetto urbanistico come quello di Piazza
Verdi che nulla ha a che fare con l’impatto ambientale e socio economico.
In sostanza il Comune non risponde al vero la interpretazione del Comune di Spezia per cui questo ente avrebbe una totale
discrezionalità sia nel definire il contenuto della Convenzione che nel
decidere come spendere i soldi che Enel rilascio come risarcimento del potenziale
danno ambientale prodotto.
Siamo di fronte ad un atto del Comune totalmente illegittimo
frutto di una convenzione a suo tempo
sottoscritta con Enel che era già in se illegittima come avevo spiegato
specificamente in questo post nel 2013 poco prima della approvazione definitiva
della stessa, vedi QUI.
RICEVO DALLA ASSOCIAZIONE POSIDONIA IL SEGUENTE COMMENTO CHE PUBBLICO DI SEGUITO
RispondiEliminaTra i Comuni interessati dall'impatto ambientale e sanitario della centrale c'è il Comune di Porto Venere, investito dai fumi trasportati dal vento. Come affermato dall'Istituto Superiore di Sanità nel maggio 2013: le stazioni di monitoraggio di Bolano, Le Grazie, Follo e San Venerio, ... registrano le concentrazioni maggiori quando sono sottovento alla CTE …..Del resto è noto fin dagli anni '90, dimostrato da studi effettuati allora, che le donne residenti nella zona di Porto Venere, Le Grazie e Fezzano registravano un eccesso di cancro polmonare e al seno correlabile con l'inquinamento della centrale Enel.
Amministrazioni responsabili avrebbero dovuto, dopo questa indagine e l'altra famosa sui licheni, chiedere con forza una seria indagine epidemiologica e sostenere chi, come il Comitato Speziaviadalcarbone, lo stesso Grondacci e altre Associazioni e Comitati, si batte da anni per il miglioramento dell'impatto ambientale della centrale.
Invece si continua a far finta di non sapere e che i fumi della centrale non riguardino tutto il Golfo ma solo le località nelle immediate vicinanze.
Così come si fa finta che non ci riguardino i veleni del Golfo (rapporto Icram più volte citato da Grondacci), i fanghi del dragaggio e altre schifezze.
Riteniamo gravissimo che si possa anche solo pensare di monetizzare la salute dei cittadini e che l'impatto ambientale e sanitario della centrale Enel sia trattato alla stregua di una qualsiasi altra presenza sul territorio per la quale possono essere chieste in cambio mitigazioni e compensazioni.
Come scrive Grondacci “i soldi e i gli investimenti economici previsti dalla Convenzione devono essere usati strettamente per due finalità: migliorare l’impatto ambientale/sanitario della centrale, far svolgere studi che verifichino l’impatto ambientale e sanitario della centrale in chiave ovviamente preventiva e di miglioramento delle prescrizioni autorizzatorie vigenti”.
Per questo i fondi non possono essere distratti, che sia per un progetto inutile e arrogante quale quello su Piazza Verdi che per altro.
Aggiungiamo un appello, un invito che l'Associazione Posidonia ha rivolto più volte alle Associazioni e Comitati che operano nel Golfo: non esiste, e soprattutto per noi cittadini non deve esistere, la costa est con Pitelli , il porto, ecc., la costa ovest con rigassificatore, campo in ferro, ecc., il fronte mare della città con i mega progetti che tutti conosciamo. Esiste il Golfo che va protetto e tutelato e esistono i cittadini del Golfo la cui salute e il cui benessere devono essere salvaguardati. La frammentazione e lo spezzettamento favoriscono solo gli interessi privati, non l'affermazione dei beni comuni che comprendono cose immateriali ma fondamentali quali il rispetto per i cittadini e la tutela della loro salute.
Associazione Posidonia