martedì 18 ottobre 2022

No al rilascio della concessione portuale per le bettoline di GNL a Spezia ecco i motivi giuridici.

GNL Italia ha depositato alla Autorità di Sistema Portuale la richiesta di concessione per l’attracco delle bettoline a Calata Malaspina ad un passo dal centro città spezzino e ad un passo dalla futura stazione crocieristica (peraltro le navi già arrivano da anni nella stessa zona). La concessione se rilasciata durerà fino al 2035 e soprattutto permetterà alle bettoline di scaricare sulla banchina le autocisterna piene di GNL (28 al giorno).

Questa richiesta non deve essere vista come un “fulmine a ciel sereno” ma è frutto del modo con cui il progetto Small Scale GNL è stato valutato dal Ministero della Transizione Ecologica.

In questo post QUI ho dimostrato che il progetto complessivo avrebbe dovuto andare a VIA ordinaria in quanto questo avrebbe permesso una valutazione più approfondita dei rischi di impatto ambientale economico e sociale dello stesso a cominciare dalle alternative compresa la zero che invece non sono state per niente valutate

 

 

IL RAPPORTO TRA I RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI E LA APPLICAZIONE DELLA VIA ORDINARIA

Ma già questo aspetto avrebbe dovuto comportare (a prescindere dalla normativa Seveso III appena citata) la applicazione della VIA ordinaria.

L’allegato V alla Parte II  del DLgs 152/2006 elenca i criteri di valutazione per decidere se un progetto è sottoponibile a VIA ordinaria, in particolare tra questi abbiamo:

1. Caratteristiche dei progetti. Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate  tenendo conto, in particolare: f) dei rischi di  gravi  incidenti  e/o  calamita'  attinenti  al progetto  in  questione,…

3. Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale. I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui  all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare: d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;…

Come si vede primo criterio è il rischio di incidente quindi applicabile al caso in esame essendo l’impianto di Panigaglia classificato Seveso insieme con il gnl utilizzato attraverso le infrastrutture dell’impianto (bettoline comprese)

Non solo ma in rapporto al rischio di incidente rilevante rileva anche la intensità e la complessità dell’impatto per cui nel progetto da valutare occorre tenere conto del fatto che in questo caso un incidente avrebbe una intensità e una complessità enormi vi sto che si colloca in un golfo densamente attraversato da naviglio di ogni tipo e l’attracco è in pieno centro urbano a fianco di navi da crociera peraltro.

Rispetto a questo quadro la decisione del Ministero della Transizione Ecologica di non applicare la VIA ordinaria appare non solo illegittima ma irresponsabile. Aggiungo che le prescrizioni con le quali è stata decisa la non applicazione della VIA ordinaria rimuovono totalmente quanto sopra espresso.

Le prescrizioni del Ministero della Transizione Ecologico nel parere allegato al Decreto Direttoriale (QUI) che esclude la applicazione della VIA sul punto si limitano ad affermare che: “Premessa la necessità di sottoporre l’intervento a parere vincolante del Comitato Tecnico Regionale ai sensi del D.lgs. 105/2015, ritengono che l’unico aspetto critico in relazione alla tematica di rischio di incidenti sia di porre attenzione alla strada di collegamento tra lo stabilimento e la città, poco adatta al transito di mezzi pesanti. La problematica sembra però essere superata perché il tragitto dovrebbe avvenire via chiatta. In conclusione non rilevano problemi su questo tema.

Qualcuno dirà, da ignorante, che il rischio di incidente è solo potenziale ma è proprio la eliminazione o drastica riduzione del rischio preventivo dell’impatto di un progetto, compresa la sostenibilità della collocazione in un sito determinato, che la VIA deve eliminare altrimenti diventa una mera giustificazione di un progetto deciso a priori, come se fosse il sito ad adeguarsi all’impianto e al progetto e non viceversa.


 

LA NORMATIVA SEVESO III SUL RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE IMPEDIREBBE SE CORRETTAMENTE APPLICATA IL PRVENTIVO RILASCIO DELLA CONCESSIONE DA PARTE DELLA AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

Le prescrizioni del Ministero della Transizione Ecologica come abbiamo appena visto nel capitolo precedente del presente post ammettono la necessità di rivedere la documentazione Seveso III per il nuovo progetto per poi minimizzare le problematiche riducendole a quelle dell’accesso stradale, questione rilevante ma non esaustiva visto che arriveranno 90 nuove navi gasiere in più a quelle ordinarie oltre alle bettoline che attraverseranno il nostro golfo già pieno di natanti di ogni tipo e che non ha ad oggi nessun piano generale di sicurezza portuale ai sensi della Seveso III (QUI).

In realtà è indiscutibile che con il nuovo trasporto di GNL nel golfo, dovuto al nuovo progetto in discussione, le possibilità di accadimento di incidente rilevante aumentino.

Quindi occorrerà una procedura ordinaria di aggiornamento (si veda l’articolo 18 del DLgs 105/2015 [NOTA 1]) del Rapporto di Sicurezza dell'impianto in questione (il rigassificatore) e il rilascio di un apposito nulla osta del Comitato Tecnico Regionale ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 105/2015.

In questo quadro risulta impossibile rilasciare la concessione senza prima avere svolto la procedura della Seveso III.

Non solo ma ci sono altri aspetti completamente rimossi rispetto a questo progetto e alla sua ricaduta sul porto spezzino


 

LE LACUNE SUI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI NEL GOLFO DI SPEZIA

Se è vero quindi che questo progetto amplia sicuramente il rischio di incidente rilevante senza una adeguata valutazione della prevenzione complessiva di detto rischio nell’area del golfo spezzino almeno dentro diga occorreva e occorre tenere conto anche dei seguenti elementi critici:

1. il porto in generale non ha un piano di emergenza esterna e il porto è in se una attività a rischio di incidente rilevante (a prescindere dalla normativa Seveso) come confermato da questo documento ufficiale QUI,  non solo ma l'unico regolamento di sicurezza per il trasporto gnl è quello della Capitaneria che riguarda solo l'accosto delle bettoline per ricaricare le navi mentre sul passaggio in generale nel golfo esiste solo una ordinanza;

2. ad oggi non c’è una adeguata informazione dei cittadini sul rischio di incidente rilevante per gli impianti Seveso presenti nel Golfo (vedi  QUI)

3. anche nella istruttoria del nuovo Piano di Emergenza Esterno per il rigassificatore di Panigaglia non appare rispettato il documento Ispra intitolato: “Indirizzi per la sperimentazione dei Piani di Emergenza Esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi dell’articolo 21 del DLGS 105/2015” QUI.

4. non è dato sapere se l’esistente rigassificatore di Panigaglia abbia rispettato rispettato le linee guida sulla verifica di vetustà dell’impianto come elaborato dall’apposito Gruppo tecnico nazionale (vedi QUI);

5. a breve inizieranno i lavori di potenziamento di un impianto potenzialmente pericoloso come la piattaforma che convoglia il carburante per aerei per le basi militari del nord Italia, aumentando il rischio di incidente nel golfo (c.d. Campo POLNato)

6. non si sa se la normativa sulle infrastrutture critiche (a rischio attacco terrorismo) sia stata adeguatamente recepita per il nostro golfo e coordinata con la presenza delle attività militari insieme con i già citati impianti Seveso per non parlare del trasporto di merci e sostanze pericolose e su questo aspetto non è vero che c'è un totale segreto militare. (vedi QUI e QUI)


 

LA NUOVA CONCESSIONE RICHIESTA DA GNL ITALIA È COERENTE CON LA ATTUALE DESTINAZIONE FUNZIONALE DELL’AREA PORTUALE INTERESSATA DAL PROGETTO?

Le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sui piani regolatori portuale nei porti di interessa nazionale come quello spezzino considerano necessario la Variante al Piano Regolatore Portuale vigente se il progetto:

1. modifica sostanziale degli elementi pianificati” e che non rientri nella “famiglia di destinazioni di uso compatibili per analoghi carichi urbanistici e ambientali” (versione 2004)

2. “Quando i carichi tecnici e ambientali mutano in modo significativo” (versione 2017)

Faccio una domandina alla Autorità di Sistema Portuale: l’attracco di bettoline che trasportano il GNL collegato peraltro al potenziamento di un impianto Seveso come si possono non considerare come nuovi carichi ambientali nel tratto di demanio portuale interessato?

Ora è vero che a soccorso dell'aggiramento della variante c'è una norma del DLgs 257/2016 (QUI) sulla realizzazione delle infrastrutture per i combustibili alternativi  al comma 1 articolo 13 prevede che "“1. Nel caso in cui gli impianti e le infrastrutture di cui agli articoli 9 e 10 del presente decreto sono ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporta modifiche sostanziali del piano regolatore di sistema portuale, l’autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e 10, previa acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sui profili di compatibilità del progetto con la pianificazione portuale, costituisce anche approvazione di variante al piano regolatore di sistema portuale.”. 

Ma occorre anche tenere conto di quanto prevede la  sezione c) ALLEGATO III del sopra richiamato DLgs 257/2016. In particolare il punto 5.1 di tale allegato afferma testualmente che un criterio per individuare i siti di dette infrastrutture per scarico e stoccaggio gnl è quello per cui: “La fattibilità tecnica dovrà tenere conto di tutte le prescrizioni della normativa tecnica e di prevenzione incendi vigente oltre ad eventuali vincoli di carattere urbanistico, ambientale e/o paesaggistico.” Inoltre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel proprio parere come potrà esprimersi in modo opposto a quanto previsto dalle linee guida sui piani regolatori di sistema portuale sopra riportate? 


La rimozione dell'impatto socio economico della nuova concessione sull'area di demanio portuale

Infine c'è anche un aspetto di valutazione socio economica relativamente all'impatto che la nuova concessione potrebbe avere sulle altre attività concessionate nel porto di Spezia (sia commerciali che passeggeri che da nautica da diporto) alcune delle quali contermini all'area dove è previsto l'attracco delle bettoline con le autocisterne piene di GNL. 

Infatti, il punto 5.10.1 della sezione c) dell’allegato III al DLgs 257/2016 afferma, in relazione alla configurazione di una rete di distribuzione del GNL nel settore marittimo e portuale, che: “Le Autorità Portuali, nella loro veste di soggetti pubblici cui è affidata la gestione dei porti internazionali e nazionali di maggiore importanza in Italia, devono esprimere attenzione all'evolversi dei percorsi normativi legati alla futura applicazione della normativa MARPOL ANNEX VI e della Direttiva 2014/94/UE, soprattutto al fine di poter valutare per tempo le potenziali conseguenze, le ricadute, l'impatto sul settore portuale nonché le possibilità di sviluppo offerte, che deriveranno dall'applicazione di queste importanti novità regolamentari.
Ora questi aspetti dovevano essere valutati preventivamente dalla Autorità di Sistema Portuale, preventivamente alla individuazione del sito nel porto di Spezia ovviamente. È stato fatto questo no e dallo Studio Preliminare Ambientale non risulta per niente tanto meno dalla istruttoria che ha portato a non applicare la VIA ordinaria al progetto Small Scale GNL per Panigaglia. 
Tutto questo non occorrebbe venga valutate almeno in sede di istruttoria del rilascio della nuova concessione a GNL Italia?

A conferma di quanto ora affermato, infine, dall’ultimo capoverso del comma 8 articolo 9 del DLgs 257/2016: “La valutazione della strategicità delle infrastrutture è preceduta da una analisi costi/benefi ci, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per gli aspetti regolatori, al fi ne di valutare la complessiva sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi”.


 

P.S. DEDICATO A QUELLI DEL “FARE”

Riguardo a certe dichiarazioni di esponenti politici per cui chiedere l’applicazione della VIA ordinaria avrebbe comportato un allungamento delle procedure, nel caso specifico queste affermazioni dimostrano la totale ignoranza della procedura svolta fino ad oggi su questo progetto.

Voglio ricordare a questi signori che l’istanza per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità del progetto in questione è stata presentata il 16 dicembre 2019. Quindi se avessero mandato subito a VIA ordinaria come peraltro richiedeva la legge a quest’ora la procedura sarebbe conclusa applicando una istruttoria ben più rigorosa. Sia sufficiente dire che non è stata applicata neppure l’ordinaria Valutazione di Incidenza per il fatto che il progetto ricade in zone contermini a siti tutelati dalle norme comunitarie sulla biodiversità, cavandosela solo con una verifica (screening) dia applicazione della Valutazione di Incidenza.

In realtà la VIA la si vuole eliminare del tutto per questo tipo di impianti come ho spiegato QUI.



[NOTA 1]  “Art. 18   Modifiche di uno stabilimento  

1. In caso di modifiche di un impianto, di uno stabilimento, di  un deposito, di un processo o della natura o della forma  fisica  o  dei quantitativi  di  sostanze  pericolose  che   potrebbero   costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti o potrebbero comportare la riclassificazione  di  uno  stabilimento  di soglia inferiore in uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il gestore, secondo le procedure e i termini  fissati  ai  sensi  del comma 2: a) riesamina e, se necessario, aggiorna la notifica  e  le  sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5, il  documento  relativo alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, il sistema di gestione della sicurezza e trasmette  alle  autorità  competenti  ai sensi del presente decreto  tutte  le  informazioni  utili  prima  di procedere alle modifiche;   b) riesamina e, se necessario, aggiorna il rapporto di sicurezza  e trasmette al Comitato di cui all'articolo 10  tutte  le  informazioni utili prima di procedere alle modifiche, per l'avvio dell'istruttoria di cui agli articoli 16 e 17 per i nuovi stabilimenti; c) comunica la modifica  all'autorità  competente  in  materia  di valutazione di impatto ambientale, che si pronuncia entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista  per tale valutazione.” 2. Le modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, e le procedure e i termini di cui al comma 1, sono definiti all'allegato D.”

 

 


 

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