mercoledì 12 ottobre 2022

Agevolazioni impianti fonti rinnovabili per produrre idrogeno verde

FOTO DA FEED AUTOMATICO ITALPRESS

Pubblicato il Decreto Ministero Transizione Ecologica (MITE) 21 settembre 2022 (QUI) che definisce i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili da impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde esclude per chi gestisce questi ultimi il pagamento degli oneri generali relativi al sistema elettrico che consistono in particolare

1.Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione. 

2. Rimanenti oneri generali. 

Per una analisi più specifica sulla natura e contenuto di questi oneri si rinvia a sito di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) QUI.

Ma vediamo prima di tutto da dove viene questo Decreto per poi analizzarlo nel merito

 

 

LA LEGGE DA CUI ORIGINA IL NUOVO DECRETO MITE

L’articolo 23 del Decreto Legge 36/2022 convertito nella legge 79/2022 (QUI) prevede che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non é soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto Decreto legge qui (dal 1 maggio 2022), si prevedeva che con Decreto del Ministro della transizione ecologica sono individuati i casi e le condizioni   tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica la esclusione dagli oneri. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l'Autorità di regolazione per energia reti e   ambiente provvede a dare attuazione alla esclusione oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Decreto Ministero Transizione Ecologica del 21/9/2002, in attuazione dell’articolo 23 sopra riportato, individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede alla agevolazione seguente: l'energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non é assoggettata al pagamento della quota variabile degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (QUI) di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (QUI).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto (dal 24 settembre), l'Autorità di   regolazione per energia reti e ambiente dovrà determinare le modalità di fruizione dell'agevolazione di cui sopra, nonché le modalità per la copertura degli oneri generali di sistema ai sensi del presente decreto.

 

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2.

L'idrogeno deve essere prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia   rinnovabile e/o dall'energia elettrica di rete.

 

Gli impianti di produzione di idrogeno verde di cui sopra devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) sono collegati agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. In tal caso, l'energia elettrica fornita agli elettrolizzatori é munita di garanzie di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 [NOTA 1] del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

b) utilizzano energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile direttamente connessi all'elettrolizzatore.

c) l'energia elettrica da fonti rinnovabili rispetta quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) [NOTA 2] del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

d) il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di CO2 come indicati in precedenza sono effettuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 2 [NOTA 3] e dall'allegato V della direttiva 2018/2011/UE (QUI) o, in alternativa, secondo le norme ISO 14067:2018 o ISO 14064-1:2018, considerando la media annuale dei contributi apportati da:

d.1) l'energia elettrica prelevata dalla rete, alla quale si attribuisce un fattore emissivo nel ciclo di vita pari al valore medio annuale dei consumi elettrici su base nazionale dell'anno precedente;

d.2) l'energia elettrica prelevata dalla rete con garanzia di origine rinnovabile ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021 [NOTA 4], il cui fattore emissivo é considerato nullo;

d.3) l'energia elettrica rinnovabile con collegamento diretto all'impianto, il cui fattore emissivo é considerato nullo.

 

L’agevolazione é cumulabile con altre agevolazioni di qualunque natura concesse in favore di impianti di produzione di idrogeno verde, in relazione sia ai costi di investimento che ai costi di funzionamento salvo rispetto disciplina UE su aiuti di Stato.

 

 



[NOTA 1] La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da  fonti rinnovabili.  https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199

[NOTA 2] a) "energia da fonti rinnovabili" oppure "energia rinnovabile": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili,  vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia  dell'ambiente,  energia  mareomotrice,  del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia  idraulica, biomassa, gas  di  discarica,  gas  residuati  dai  processi di depurazione e biogas;”

[NOTA 3] 2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato, deve essere almeno del 70 % dal 1o gennaio 2021.”

[NOTA 4] La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021;199

 

 

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