martedì 18 ottobre 2022

Le condizioni per dichiarare illegittima la non sottoposizione a VAS di un Piano

Il caso riguarda l’aggiornamento del Piano di Qualità dell’aria della Regione Lombardia. Il piano era stato approvato con delibera di Giunta Regionale del 2013 e poi aggiornato nel 2018 con la sola verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale Stratagica (V.A.S.) ma senza andare a VAS ordinaria.

Il Consiglio di Stato con sentenza 441/2022 (QUI) ha confermato la sentenza del TAR che respingeva il ricorso contro la non assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del Piano in questione.

Al di là del caso specifico è interessante nella sentenza la motivazione, di carattere generale, che il Consiglio di Stato fornisce sulle condizioni per poter dichiarare illegittimo un Piano o Programma non sottoposto a VAS ordinaria.

 

 

Intanto il Consiglio di Stato ricorda il contenuto dell’allegato I alla Parte II del DLgs 152/2006 che fissa i criteri per verificare la assoggettabilità di un Piano o Programma a VAS:

"1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le  condizioni  operative  o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

- carattere cumulativo degli impatti;

- natura transfrontaliera degli impatti;

- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale."

 

 

COME RISPETTARE I CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Rispetto all'elenco di criteri dell'allegato sopra riportato: il Consiglio di Stato rileva che per potersi censurare il giudizio di non assoggettabilità a V.A.S. di un determinato Piano o modifica di Piano, chi ne ha interesse deve dimostrare la sussistenza di un vizio della funzione (relativo al processo logico di giudizio, all’esattezza e alla completezza dell’istruttoria, alla corretta valutazione dei fatti presi in considerazione, alla congruità, sufficienza e coerenza della motivazione) con riferimento a taluno di questi criteri.


Conclude quindi il Consiglio di Stato: Nel caso di specie, la Regione, nel “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità al processo di V.A.S. e documento preliminare di aggiornamento di Piano” ha compiutamente rappresentato per ciascun criterio indicato dal legislatore le motivazioni per le quali ha ritenuto insussistenti dei “significativi impatti ambientali” diversi da quelli già presi in considerazione con il Piano del 2013, già sottoposto a V.A.S.

 

 

QUANDO LA MODIFICA DI UN PIANO PROGRAMMA È RILEVANTE AI FINI DELLA APPLICABILITÀ DELLA VAS

Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame rileva come il verificarsi di sopravvenienze che fungano da presupposti per procedere all’aggiornamento della pianificazione non determina per ciò stesso, come pure, in realtà, sostiene parte appellante, la necessità di una sicura sottoposizione a V.A.S. dell’aggiornamento della pianificazione in essere, poiché, in base all’art. 9 del DLgs. n. 155/2010 (QUI), viene comunque demandata all’autorità competente la valutazione dell’impatto sull’ambiente comportato dalle previsioni del Piano o del suo aggiornamento.

In secondo luogo, conclude sul punto il Consiglio di Stato, non viene chiarito, dall’appellante, quale dei criteri elencati dall’Allegato I al T.U. ambiente non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato, da parte della Regione, in considerazione dei presupposti enucleati, così da potersi ritenere integrato uno dei vizi della funzione poc’anzi elencato, relativamente al giudizio espresso dall’autorità competente in materia.

 

 

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