mercoledì 12 ottobre 2022

Antenne Telefonia Mobile i vincoli del silenzio assenso e quelli urbanistici: una sentenza del Consiglio di Stato

Sentenza del Consiglio di Stato ( n° 8259 del 26/9/2022QUI) è intervenuto in relazione ad una controversia nata da un provvedimento di diniego di un Comune alla installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile in quanto la carenza della documentazione istruttoria pervenuta al Comune e le norme urbanistiche dell’area interessata dal sito della stazione non permettevano il rilascio del via libera alla stessa non essendo potuto realizzare il principio del silenzio assenso previsto per questi impianti dall’articolo 87 (ora 44 nella versione vigente) del Codice della Comunicazione Elettroniche.

La sentenza è interessante perché interviene su due questioni rilevanti per la installazione delle antenne di telefonia mobile:

1. le condizioni per il formarsi del silenzio assenso

2. il ruolo che i vincoli della pianificazione urbanistica possono esercitare ai fini del diniego alla installazione di detti impianti


IL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE DI DINIEGO DI INSTALLARE LA STAZIONE RADIO BASE OGGETTO DELLE SENTENZE DEL TAR E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Comune nel caso di specie ha comunicato al gestore che voleva realizzare la stazione radio base l’immediato divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti a seguito del permesso di costruire. I motivi del provvedimento del Comune sono di seguito riassunti:

a) incompletezza della documentazione, in quanto il comune non aveva ricevuto i pareri di ARTA e dell’ASL relativi alle emissioni elettromagnetiche, il parere dell’Autorità di Bacino distrettuale e l’attestato di deposito sismico;

b) trattandosi di intervento su zona “C2 Zona Residenziale in ambito collinare” di cui all’art. 50 delle Norme tecniche attuative del P.R.G., Iliad non avrebbe ottenuto l’autorizzazione di tutti i proprietari o di almeno il 51% dei terreni facenti capo alla zonizzazione

 

 

IL RUOLO DELLE NORME URBANISTICO/EDILIZIE NELLE PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE


La posizione del TAR nel caso oggetto dell’appello al Consiglio di Stato

il TAR ha ritenuto corretta la preclusione opposta dal comune atteso che “Il fatto che detta costruzione sia anche un impianto assimilato ex lege alle urbanizzazioni primarie, localizzabile ovunque, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area prescelta, non comporta una deroga al regime urbanistico dei suoli e, in particolare, alle NTA del PRG del Comune di Silvi, il cui art. 50, nella zona interessata dall’intervento per cui è causa, prescrive, per le trasformazioni fisiche e funzionali (comprese le nuove costruzioni), l’adozione di uno strumento attuativo finalizzato, come tale, a localizzare sia gli edifici destinati all’uso previsto dalla zonizzazione, sia le opere per servizi - ossia le opere di urbanizzazione primaria e secondaria - necessari alla progettazione di un insediamento unitario”.

 

Consiglio di Stato sulla sentenza del TAR appellata

Dalla documentazione versata in atti non risulta che il Comune di Silvi abbia adottato un regolamento comunale per la delocalizzazione degli impianti di (tele-radio) comunicazione, ma solo che alla richiesta di installazione dell’impianto osterebbe la previsione dell’art. 50 N.T.A. nonché l’art. 104 del Regolamento edilizio comunale che, entrambi, dispongono in via generalizzata un divieto di installazione di impianti.

Ne deriva che, per come già anticipato in sede cautelare, il provvedimento impugnato risulta illegittimamente formato e motivato, in quanto (come affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa e costituzionale) attraverso appositi provvedimenti regionale nonché regolamenti e/o piani comunali (QUI) alle Regioni ed ai Comuni è consentito, nell'ambito delle rispettive competenze, individuare "criteri" per la localizzazione degli impianti di comunicazione - individuando cioè le aree del territorio dove meglio è possibile contemperare gli interessi di 'salute, paesaggio, ambiente e diritti di comunicazione' - mentre non è consentito prescrivere esclusivamente "limitazioni" alla localizzazione degli impianti (soprattutto se consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei) che rendano di fatto impossibile una copertura soddisfacente dei servizi di comunicazioni.

Per una interpretazione più favorevole a chi contesta una tendenza ad una localizzazione indiscriminata delle antenne di telefonia mobile nei territori comunali vedi QUI.


 

 

QUALE DOCUMENTAZIONE ISTRUTTORIA PER INSTALLARE LE STAZIONI RADIO BASE

 

La posizione del TAR nel caso oggetto dell’appello al Consiglio di Stato

Secondo il TAR che ha accolta la legittimità del provvedimento diniego comunale, nello stesso si elencano gli atti istruttori non prodotti e la cui acquisizione impedirebbe il rilascio del titolo abilitativo come segue:

- “Estremi o copia del parere favorevole ARTA;

- Estremi o copia del parere favorevole ASL (parere richiesto dall’ufficio scrivente e in attesa di ricevimento);

- Autorizzazione scritta di tutti i proprietari come sopra riportato;

- Estremi o copia del provvedimento dell’Autorità di Bacino”.

 

Consiglio di Stato su sentenza del TAR appellata

Intanto il Consiglio di Stato rileva come detti atti siano stati emanati ancorchè non comunicati tutti al Comune.

In secondo luogo il Consiglio di Stato ribadisce quanto segue

1. ai sensi delle disposizioni del Codice la documentazione necessaria da presentare da parte del gestorie è soltanto quella specificamente prevista dall’allegato 13 al Codice (versione in vigore al momento della controversia trattata nella sentenza di appello, nell’ultima versione del Codice, vedi comma 3 articolo 44 ex articolo 87 versione precedente);

2. il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell’autorizzazione alla installazione, escludono che l’amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria e comunque determina un obbligo a carico dell’amministrazione di comunicare tempestivamente – entro 15 giorni – al soggetto interessato le carenze istruttorie che potrebbero impedire il rilascio dell’atto abilitativo;

3. va escluso, in via generale, per effetto dell’applicazione dellart. 18, comma 2, Legge 241/1990 [NOTA 1], che possa ricadere, con effetti sfavorevoli, in capo al presentatore dell’istanza, l’eventuale carenza di disponibilità fisica di un documento già rilasciato da una amministrazione, vigendo la regola generale, in tutti i procedimenti amministrativi, tranne nelle specifiche ipotesi eccezionali previste dal legislatore, dell’obbligo in capo all’amministrazione procedente di reperire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’istruttoria, quando essa sia in possesso della stessa amministrazione procedente ovvero di altre pubbliche amministrazioni;

4. va ribadito infine che, ai sensi dell’art. 14, comma 2 [NOTA 2], l. 241/1990, è fatto obbligo all’amministrazione procedente, allorquando debbono essere acquisiti da altre pubbliche amministrazioni atti di assenso, intese, nulla osta, autorizzazioni, di indire una conferenza di servizi. Principi procedimentali ribadito anche nell’ultima versione del Codice delle Comunicazioni Elettroniche dal comma 7 articolo 44 (ex articolo 87 versione precedente del Codice - QUI).

Quindi, conclude sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. 259/2003, costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale (qui la sentenza si richiama a precedenti pronunciamenti del Consiglio di Stato: Sez. VI 9 giugno 2021 n. 3019, 22 gennaio 2021 n. 666, 21 gennaio 2020 n. 506). Per cui, sempre secondo la nuova sentenza del Consiglio di Stato, non risulta che la previsione di semplificazione (dettata dalla fonte primaria) sia condizionata dalla formale presenza di uno o più documenti, come nel caso di specie (invece) è stato richiesto dal Comune di Silvi, in particolare gli estremi o copia del provvedimento dell’Autorità di Bacino né, tanto meno, per le ragioni più sopra affrontate (di inapplicabilità del divieto di installazione fondato sul richiamo all’art. 50 NTA al PRG comunale), l’autorizzazione scritta di tutti i proprietari o nel limite minimo dei proprietari di almeno il 51% dei terreni facenti capo alla intera zoonizzazione.

 


 

LA QUESTIONE DEL SILENZIO ASSENSO PER GLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE


La posizione del TAR nel caso oggetto dell’appello al Consiglio di Stato

Secondo il TAR il titolo autorizzativo non si sarebbe perfezionato tramite silenzio-assenso, dal momento che il relativo termine di 90 giorni di cui all’art. 87 d.lgs. 259/2003 decorrerebbe dal completamento della documentazione relativa all’installazione e, nel caso di specie, la mancata comunicazione al comune del parere dell’Autorità di bacino avrebbe impedito la formazione del titolo tacito relativo alla installazione dell’impianto.

 

Consiglio di Stato su sentenza del TAR appellata

Secondo il Consiglio di Stato in merito al decorso del termine sull'istanza di autorizzazione - nel caso in esame, in assenza di un dissenso di “un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali” e tenuto conto che l’ARTA si era già espressa in termini favorevoli con riguardo ai profili ambientali, a tutto voler concedere il termine di novanta giorni può considerarsi spirato (e di conseguenza il silenzio-assenso può considerarsi formato) al più tardi al novantesimo giorno dopo il rilascio del parere favorevole dell’ARTA.

Del resto, conclude sul punto il Consiglio di Stato, laddove la norma abbia inteso condizionare il decorso del termine lo ha compiutamente evidenziato, in specie con riferimento al rilievo del dissenso dell'amministrazione competente in termini ambientali e culturali. Si veda a conferma il comma 10 articolo 44 (QUI) nella attuale versione del Codice (ex articolo 87 versione precedente).

Per una interpretazione coerente con quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato esaminata in questo post vedi QUI.

 




[NOTA 1]I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono   acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.”

[NOTA 2]  “2. La conferenza di servizi decisoria é sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione  positiva del procedimento é subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di  assenso,  comunque  denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a  conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti”

 

 

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