mercoledì 5 ottobre 2022

Il nuovo procedimento accelerato in deroga alle norme ambientali è legge!

Con la legge 142/2022 (QUI) è stato convertito l’articolo 33 del Decreto Legge n° 115 del 9 agosto scorso.

L’articolo 33 prevede la introduzione di un nuovo articolo, il 27-ter, al DLgs 152/2006 che introduce appunto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Accelerato Regionale (PAUAR).

La nuova procedura va in deroga alle procedure ordinarie già semplificate per le opere che oltre alle autorizzazioni ambientali sono assoggettabili a Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA): Provvedimento unico in materia statale (articolo 27 DLgs 152/2006 VIA statale); Provvedimento unico autorizzatorio regionale (PAUR articolo 27-bis DLgs 152/2006 VIA regionale).

Non solo ma il nuovo PAUAR assorbe relativamente ai programmi e piani per le aree di interesse strategico nazionale anche la Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS).


Ancora norme semplificate che vanno in deroga alle procedure ordinarie del testo unico ambientale nelle nuove zone speciali appunto le aree di interesse strategico nazionale che si vanno a sommare alle zone economiche speciali e alle zone logistiche semplificate per non parlare di altre aree particolari di disciplina più antica vedi ad esempio aree di crisi.

Insomma da un lato si deroga sempre di più alle norme ambientali e dall’altro si estendono a gran parte del territorio italiano l’applicazione delle stesse.

Con la nuova procedura accelerata siamo arrivati a 6 procedure generali di VIA-VAS legate cioè ad aree particolari definiti dalla legge a cui si aggiungono 12 norme speciali di disciplina della VIA e della VAS per singola tipologie di opere/progetti e di piani/programmi.

UN DELIRIO, MA VOLUTO PER CREARE UNA CONFUSIONE AMMINISTRATIVA  E ISTRUTTORIA PRIMA ANCORA CHE NORMATIVA PER AGGIRARE UNA CORRETTA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI OPERE PIANI E PROGRAMMI.


Vediamo di seguito in sintesi come funziona questa nuova procedura accelerata, mentre per una analisi più approfondita sia della nuova procedura accelerata che delle aree di interesse strategico nazionale vi rinvio a questo Post QUI.




SINTESI DISCIPLINA NUOVO PAUAR:

 

Gestione commissariale

Come già avvenuto per i rigassificatori (QUI) con la nuova procedura di PAUAR si mette nelle mani di Commissari nominati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’attuazione dei piani programmi e relativi opere nelle aree di interesse strategico nazionale. Addirittura detti Commissari possono emanare ordinanze attuative o acceleratorie in deroga ad ogni disposizione di legge. Indicano al Presidente del Consiglio l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di ritardi, non bene precisati, nella realizzazione di detti piani programmi e relative opere.

 

Dissenso superabile dal Consiglio dei Ministri

Il dissenso è superato con decisione del Consiglio dei Ministri attraverso esercizio poteri sostitutivi

 

Termini istruttori e per le osservazioni del pubblico

I termini per presentare le osservazioni del pubblico in caso di integrazioni ai piani programmi o progetti vengono ridotte a soli dieci giorni.

Gli enti competenti in materia ambientale coinvolti nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS hanno solo 20 giorni per esprimere il loro parere.

La decisione per sottoporre o meno a VAS i piani e programmi delle aree di interesse strategico nazionale è di soli 45 giorni contro i 90 della procedura ordinaria.

 

Varianti al Piano Paesaggistico

Se il piano programma e relativi progetti per le aree di interesse strategico nazionale va in variante al Piano Paesaggistico il Ministero deve pronunciarsi in 30 giorni altrimenti decide il Consiglio dei ministri scattando un silenzio assenso in deroga al Codice del Paesaggio

Se c’è dissenso del Ministero della Cultura si rinvia al Consiglio dei ministri in deroga al Codice del Paesaggio

 

Integrazione VAS nel procedimento di PAUAR

Si integra la VAS nel procedimento di PAUAR anche in caso di progetti contenuti nei piani e programmi per le aree di interesse economico strategico assoggettabili a VIA mentre nella procedura ordinaria la VAS deve precedere la VIA proprio perché riguardando programmi e piani questi definiscono i criteri di localizzazione gli scenari alternativi di sito e tecnologie non i singoli progetti che invece in questo modo verrebbero decisi a priori dagli estensori dei suddetti piani e programmi depotenziando la natura della VAS come procedura di valutazione dell’area vasta e sui tempi lunghi rispetto al VIA che valuta i singoli progetti sui singoli siti.

 



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