Dopo aver ridotto in modo significativo i tempi delle istruttorie e i tempi della partecipazione di enti e soprattutto del pubblico nelle procedure di VIA (vedi QUI ultima parte del post) ecco che arriva la leggina di turno che riduce drasticamente gli stessi tempi anche per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): la procedura che ex lege deve valutare l’impatto ambientale e sociale di tutti gli strumenti di programmazione e pianificazione per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli.
Stiamo parlando dell’articolo 18 della legge 233/2021 (QUI) il quale prevede:
1. riduzione termini consultazione degli enti competenti nel
procedimento di VAS
2. riduzione termini per la presentazione delle osservazioni del
pubblico
3. riduzione termini per esprimere il Parere Motivato conclusivo del
procedimento di VAS
4. poteri sostitutivi, in materia di VAS, addirittura verso il
Commissario straordinario per i progetti depurazione degli scarichi idrici
(sic!)
La logica è la stessa accelerare le decisioni penalizzando la qualità delle istruttorie e il ruolo del pubblico, come scelta pregiudiziale che non ha alcuna giustificazione giuridico amministrativa visto che le osservazioni del pubblico e la partecipazione non sospendono di certo i termini per la conclusione del procedimento. Una scelta politica che lancia un messaggio chiaro ai decisori ma anche alla magistratura amministrativa: la partecipazione va limitate e depotenziata il più possibile, le istruttorie devono essere più veloci possibili rimuovendo approfondimenti soprattutto se vengono dal pubblico o dalle comunità nelle loro rappresentanze istituzionali locali.
Ma vediamo queste modifiche
punto per punto …
L’articolo 18 modifica l’articolo 13 del DLgs 152/2006 specificando che la consultazione dei soggetti istituzionali competenti nel procedimento (nella procedura di VIA ordinaria) , salvo che l’autorità comunichi termini diversi, si conclude entro 45 giorni dall’invio del rapporto preliminare propedeutico alla redazione del Rapporto Ambientale. Prima i giorni erano 90, si continua quindi a ridurre i tempi istruttori della procedura di VAS come già fatto per la VIA peraltro.
L’articolo 18 della legge 233/2021 modifica
il comma 2 articolo 14 del DLgs 152/2006 stabilendo che il termine per le
osservazioni del pubblico passa da 60 a 45 giorni dalla pubblicazione
dell’avviso dell’avvio del procedimento di VAS.
L’articolo 18 della legge 233/2021 modifica
l’articolo 15 del DLgs 152/2006 stabilendo che il termine per rilasciare il
Parere Motivato (atto conclusivo del procedimento di VAS) è di 45 giorni invece
che di 90 giorni dalla conclusione delle fasi di consultazione.
Sempre secondo l’articolo 18 della legge 233/2021 relativamente
ai progetti dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione ex articolo 2
legge 18/2017 ([1])
se il Commissario è inerte la VIA la applica il Ministero della Transizione
Ecologica.
L’articolo 18 della legge 233/2021 introduce
un comma 3-bis all’articolo 12 del DLgs 152/2006 relativo alla procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS.
In particolare secondo il nuovo comma qualora l'autorità
competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento
di VAS, specifica i motivi principali di tale
decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I Parte II DLgs 152/2006 (criteri verifica
assoggettabilità a VAS di piani e programmi) tenendo conto delle eventuali
osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale, specifica le
eventuali raccomandazioni per
evitare o prevenire
effetti significativi e negativi sull'ambiente.
CONCLUSIONI
Tutto questo, soprattutto se unito alle semplificazioni
acceleratorie in materia di VIA, appare in palese contrasto non solo con la
ratio delle procedure di Valutazione (VAS VIA) che costituiscono
un processo di valutazione preventivo non sulla
compatibilità ma sull'impatto di un progetto o di un piano/programma con un
determinato sito o area vasta. Non devono essere interpretate come una mera
autorizzazione. Infatti nella VIA come nella VAS conta l’istruttoria prima
ancora che l’atto conclusivo finale, se la istruttoria è sfalsata, se i
presupposti del quadro conoscitivo su cui si fonda il progetto il piano o il
programma sono sfalsati, la decisione finale sarà comunque errata per
l’ambiente e la salute pubblica a prescindere dai termini rispettati dalla
legge e non sarà un consesso politico estraneo al procedimento di valutazione
specifico, come il Consiglio dei Ministri a colmare quei gap istruttori. D’altronde
per resta alla VAS non casualmente il comma 2 articolo 11 del DLgs 152/2006
recita: “3. La fase di valutazione é effettuata anteriormente all'approvazione del piano
o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante
la fase di predisposizione dello stesso. Essa é preordinata a garantire che gli
impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione
di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione
e prima della loro approvazione.”
Ma queste
“semplificazioni acceleratorie” fanno a pugni costituzionali con la sentenza
della Corte del 3 dicembre 2021 n° 233 (QUI) che è intervenuta sul potere delle Regioni di
semplificare, con proprie leggi, le procedure decisionali a rilevanza ambientali,
nel caso specifico l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA).
La sentenza non si limita ad affermare la illegittimità costituzionale della
norma regionale impugnata nel caso specifico ma afferma principi di ordine
generale per i procedimenti di autorizzazione valutazione a rilevanza
ambientale:
1. semplificare
non significa accelerare i tempi di decisione;
2. nelle
procedure ambientali la semplificazione non può limitare le modalità di
rilascio del contributo di tutti gli enti partecipanti;
3. la semplificazione deve garantire
prima di tutto l’efficienza e l’efficacia del procedimento prima ancora che la
riduzione dei tempi per la sua conclusione;
4. le
procedure ambientali restano complesse anche se la revisione conferma almeno in
partenza l’impianto esistente e possono portare comunque all’applicazione di
tecniche di mitigazione nuove;
5. le procedure ambientali devono
essere il più possibili uniformi a livello nazionale visto che la materia
ambiente rientra nella legislazione esclusiva dello stato e le Regioni possono modificarla
solo migliorando la tutela dell’ambiente non riducendola con ulteriori
semplificazioni procedurali e/o organizzative.
Nessun commento:
Posta un commento