lunedì 17 gennaio 2022

Interventi edilizi in contrasto con la pianificazione paesaggistica in area Parco

La Corte Costituzionale con sentenza n° 251 del 23 dicembre 2021 (QUI) ha dichiarato incostituzionali le seguenti norme regionali:

1. provvedimento di deroga di un ente Parco per autorizzazione opere di interesse pubblico in contrasto con le norme attuative del Piano Paesaggistico regionale

2. provvedimento di deroga alle norme del Piano Paesaggistico ai divieti di nuove costruzioni solo per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità

3. ammesse interventi edilizi senza limiti di volumetria in area Parco in contrasto con le schede del Piano Paesaggistico

4. violazione limiti delle schede del piano paesaggistico per volumetrie assentibili su edifici  

5. ammissione di interventi edilizi, in attesa della approvazione del Piano del Parco regionale, in contrasto con la disciplina paesaggistico d’uso della fascia costiera.

Analizziamo specificamente le norme regionali dichiarate incostituzionale


 

1. consente - in virtù di provvedimento di deroga emesso dall'ente gestore del parco - la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico, mentre le NTA del PPTR prevedono - in virtù di un provvedimento della Regione - esclusivamente la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità solo se compatibili con gli specifici obbiettivi di qualità dettati dalle medesime NTA e in difetto di alternative localizzative e/o progettuali.

È proprio detto profilo di competenza ad integrare un evidente contrasto tra disposizione impugnata e norma paesaggistica, poiché il provvedimento di deroga adottato dall'ente parco assurge non a titolo aggiuntivo, bensì sostitutivo di quello regionale, salvi naturalmente gli ulteriori titoli edilizi e paesaggistici del caso.

A fronte delle evidenziate difformità di disciplina, deve dunque ritenersi che la clausola di salvezza contenuta nella disposizione impugnata con riguardo al piano paesaggistico e al codice dei beni culturali e del paesaggio costituisca una mera clausola di stile, priva di reale portata precettiva e in nessun modo in grado di elidere il sostanziale svuotamento della disciplina d'uso di cui al PPTR.

In conclusione, introducendo un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la disposizione impugnata si pone in contrasto con il parametro interposto invocato (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

 

2. che riproduce i profili di incostituzionalità della norma regionale di cui al punto 1 con l'unica differenza di ammettere deroghe ai divieti di nuove costruzioni solo per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità e non per quelle genericamente di interesse pubblico.   Secondo la sentenza nonostante siano suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilità analogamente a quanto previsto dall'art. 95 NTA, permangono le differenze già evidenziate tra disposizione impugnata e normativa paesaggistica con riguardo sia all'organo decisorio (l'ente gestore del parco in luogo della Regione), sia alle condizioni previste per l'adozione del provvedimento di deroga, assai più stringenti nel caso del PPTR (compatibilità con gli obbiettivi di qualità previsti dalle NTA e difetto di alternative localizzative e/o progettuali).

 

3. che consente la realizzazione di interventi di nuova costruzione e, nell'intero territorio del parco, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi, privi di valore storico-documentale, senza alcun vincolo di volumetria e senza il rispetto delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 del Piano paesaggistico regionale. Di conseguenza, in ragione delle manifeste difformità testé evidenziate tra disciplina d'uso dettata dal PPTR e disposizione oggetto di censura, la clausola di salvezza in quest'ultima contenuta con riguardo a «eventuali vincoli maggiormente restrittivi» assurge ancora una volta a mera clausola di stile, priva di reale portata precettiva e in alcun modo in grado di elidere il sostanziale svuotamento del contenuto della norma di tutela paesaggistica statale. In conclusione, la disposizione impugnata si pone in contrasto con il principio di sovraordinazione della pianificazione paesaggistica, introducendo un trattamento peggiorativo del bene paesaggistico parco «Costa Ripagnola», con conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

 

4. che ammette con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 limitatamente ai fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, nonché la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario. Secondo la sentenza la censura è fondata, in quanto la disposizione impugnata non prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 per la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone 2 e 3 la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario (eccezione prevista dalla scheda PAE 008).

 

5. che ammette, fino all'approvazione del piano per il parco «Mar Piccolo» e salvi eventuali vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi edilizi, che secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con la disciplina d'uso della fascia costiera contenuta nel PPTR di cui alla scheda PAE 140, identica per contenuto alla scheda PAE 008 già esaminata con riguardo al parco «Costa Ripagnola», con conseguente violazione del parametro interposto di cui all'art. 145, comma 3, cod. beni culturali. Secondo la sentenza la questione di costituzionalità è fondata in quanto la disposizione impugnata ammette gli interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario, eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda considerata.

 

 

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