La
Corte Costituzionale con sentenza n° 251 del 23 dicembre 2021 (QUI) ha dichiarato
incostituzionali le seguenti norme regionali:
1.
provvedimento di deroga di un ente Parco per autorizzazione opere di interesse
pubblico in contrasto con le norme attuative del Piano Paesaggistico regionale
2.
provvedimento di deroga alle norme del Piano Paesaggistico ai divieti di nuove
costruzioni solo per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità
3.
ammesse interventi edilizi senza limiti di volumetria in area Parco in
contrasto con le schede del Piano Paesaggistico
4.
violazione limiti delle schede del piano paesaggistico per volumetrie
assentibili su edifici
5.
ammissione di interventi edilizi, in attesa della approvazione del Piano del Parco
regionale, in contrasto con la disciplina paesaggistico d’uso della fascia
costiera.
Analizziamo specificamente le norme regionali dichiarate incostituzionale
1. consente -
in virtù di provvedimento di deroga emesso dall'ente gestore del parco - la
realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità e di pubblico interesse
se sussistono rilevanti motivi di interesse pubblico, mentre le NTA del PPTR
prevedono - in virtù di un provvedimento della Regione - esclusivamente la
realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità solo se compatibili con
gli specifici obbiettivi di qualità dettati dalle medesime NTA e in difetto di
alternative localizzative e/o progettuali.
È
proprio detto profilo di competenza ad integrare un evidente contrasto tra
disposizione impugnata e norma paesaggistica, poiché il provvedimento di deroga
adottato dall'ente parco assurge non a titolo aggiuntivo, bensì sostitutivo di
quello regionale, salvi naturalmente gli ulteriori titoli edilizi e
paesaggistici del caso.
A
fronte delle evidenziate difformità di disciplina, deve dunque ritenersi che la
clausola di salvezza contenuta nella disposizione impugnata con riguardo al
piano paesaggistico e al codice dei beni culturali e del paesaggio costituisca
una mera clausola di stile, priva di reale portata precettiva e in nessun modo
in grado di elidere il sostanziale svuotamento della disciplina d'uso di cui al
PPTR.
In
conclusione, introducendo un regime peggiorativo del bene paesaggistico, la
disposizione impugnata si pone in contrasto con il parametro interposto
invocato (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), con conseguente invasione
della sfera di competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.
2. che
riproduce i profili di incostituzionalità della norma regionale di cui al punto
1 con l'unica differenza di ammettere deroghe ai divieti di nuove costruzioni
solo per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità e non per
quelle genericamente di interesse pubblico. Secondo la sentenza nonostante siano
suscettibili di essere autorizzate solo opere pubbliche e di pubblica utilità
analogamente a quanto previsto dall'art. 95 NTA, permangono le differenze già
evidenziate tra disposizione impugnata e normativa paesaggistica con riguardo
sia all'organo decisorio (l'ente gestore del parco in luogo della Regione), sia
alle condizioni previste per l'adozione del provvedimento di deroga, assai più
stringenti nel caso del PPTR (compatibilità con gli obbiettivi di qualità
previsti dalle NTA e difetto di alternative localizzative e/o progettuali).
3. che consente la
realizzazione di interventi di nuova costruzione e, nell'intero territorio del
parco, interventi di ristrutturazione dei fabbricati esistenti e legittimi,
privi di valore storico-documentale, senza alcun vincolo di volumetria e senza
il rispetto delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 del Piano
paesaggistico regionale. Di conseguenza, in ragione delle manifeste
difformità testé evidenziate tra disciplina d'uso dettata dal PPTR e
disposizione oggetto di censura, la clausola di salvezza in quest'ultima
contenuta con riguardo a «eventuali vincoli maggiormente restrittivi» assurge
ancora una volta a mera clausola di stile, priva di reale portata precettiva e
in alcun modo in grado di elidere il sostanziale svuotamento del contenuto della
norma di tutela paesaggistica statale. In conclusione, la disposizione
impugnata si pone in contrasto con il principio di sovraordinazione della
pianificazione paesaggistica, introducendo un trattamento peggiorativo del bene
paesaggistico parco «Costa Ripagnola», con conseguente invasione della sfera di
competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.
4. che ammette
con riguardo alle zone 2 e 3 e con riguardo alla zona 1 limitatamente ai
fabbricati di recente edificazione, non aventi valore storico-documentale, la
realizzazione di interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici
esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile,
nonché la realizzazione di interventi di adeguamento tecnologico e/o
igienico-sanitario. Secondo la sentenza la censura è fondata, in quanto la
disposizione impugnata non prescrive il rispetto dei limiti di volumetria e
delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda PAE 008 per la trasformazione
di manufatti legittimamente esistenti, oltre a non escludere per le zone 2 e 3
la demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e
identitario (eccezione prevista dalla scheda PAE 008).
5. che ammette,
fino all'approvazione del piano per il parco «Mar Piccolo» e salvi eventuali
vincoli maggiormente restrittivi, la realizzazione di determinati interventi
edilizi, che secondo il ricorrente sarebbero in contrasto con la disciplina
d'uso della fascia costiera contenuta nel PPTR di cui alla scheda PAE 140,
identica per contenuto alla scheda PAE 008 già esaminata con riguardo al parco
«Costa Ripagnola», con conseguente violazione del parametro interposto di cui
all'art. 145, comma 3, cod. beni culturali. Secondo la sentenza la questione di
costituzionalità è fondata in quanto la disposizione impugnata ammette gli
interventi di ristrutturazione indicati senza escludere la demolizione e
ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario,
eccezione prevista dalla scheda PAE 140, e senza prescrivere il rispetto dei
limiti di volumetria e delle ulteriori condizioni elencate dalla scheda
considerata.
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