La sentenza della Corte
Costituzionale n°261 del 28 dicembre 2021 (QUI) ribadisce la
costante giurisprudenza costituzionale che assegna «la conservazione
ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (sentenza n. 172 del 2018 QUI), con
la conseguenza che la tutela paesaggistica da questi apprestata costituisce un
limite inderogabile alla disciplina che le Regioni e le Province autonome
possono dettare nelle materie di loro competenza (sentenza n. 86 del 2019
- QUI).
In tale ottica, l'art.
145 del d.lgs. n. 42 del 2004 (QUI), dedicato
al «coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di
pianificazione», nel precisare, al comma 3, che le disposizioni dei piani
paesaggistici sono comunque prevalenti su quelle contenute negli atti di
pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore,
esprime il cosiddetto principio di prevalenza delle prime sulle seconde, che «deve
essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito [...]
adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela
paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in
senso stretto» (sentenza n. 141 del 2021 (QUI); nello
stesso senso, sentenza n. 74 del 2021 QUI).
Vengono così definiti -
come sottolinea la sentenza n. 11 del 2016 (QUI),
menzionata nelle ordinanze di rimessione - i rapporti tra le prescrizioni del
piano paesaggistico e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, sia
contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi
puntuali, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera
della legislazione regionale.
E tale modello, prosegue
la richiamata pronunzia, non è alterato «dall'eventuale scelta della regione
di perseguire gli obiettivi di tutela [...] attraverso lo strumento dei piani
urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori
paesaggistici»; tale scelta, in particolare, «non giustifica alcuna deroga al
principio secondo il quale, nella disciplina delle trasformazioni del
territorio, la tutela del paesaggio assurge a valore prevalente».
Le disposizioni censurate,
nel consentire di derogare al PUT (Piano Urbanistico Territoriale di area)
nella parte in cui esso non prevede limiti di inedificabilità assoluta,
contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su
tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
ponendosi, così, in contrasto con il parametro interposto evocato dal
rimettente.
Il legislatore campano ha
infatti assegnato la definizione del relativo regime all'ordine della
disciplina urbanistica, finendo in tal modo per degradare «la tutela
paesaggistica da valore unitario prevalente a mera "esigenza
urbanistica"» (sentenza n. 11 del 2016) e, perciò, per
compromettere quell'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la
normativa statale ha invece assunto a valore imprescindibile, «ponendola al
riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle
amministrazioni locali» (sentenza n. 74 del 2021).
Né rileva il fatto che le
previsioni censurate si collochino nell'ottica di una complessiva
rivitalizzazione dell'attività edilizia nel territorio, caratteristica della
legislazione sul cosiddetto Piano casa.
La Corte, infatti, ha già
affermato che la normativa sul Piano casa, pur nella riconosciuta finalità di
agevolazione dell'attività edilizia, non può far venir meno la natura cogente e
inderogabile delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,
adottate dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza
esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali», trattandosi di competenza che «si impone al legislatore
regionale che eserciti la propria competenza nella materia "edilizia ed
urbanistica"» (sentenza n. 86 del 2019).
Il piano paesaggistico,
infatti, è «strumento di ricognizione del territorio oggetto di
pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni
paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso
consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle
misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico,
degli interventi di trasformazione del territorio» (sentenza n. 172 del
2018 QUI).
Le norme censurate sono,
pertanto, costituzionalmente illegittime nella parte in cui consentono che gli
interventi edilizi disciplinati dalla legge reg. Campania n. 19 del 2009 (QUI) possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge reg. Campania
n. 35 del 1987 (QUI), di approvazione del «Piano urbanistico territoriale dell'Area
Sorrentino-Amalfitana», quando esse non prevedono limiti di inedificabilità
assoluta.
Nessun commento:
Posta un commento