mercoledì 5 gennaio 2022

Arrivano altre semplificazioni per i dragaggi nei porti si svuole sversare in mare ad ogni costo?

L’articolo 4 della legge 156/2021 (QUI) modifica l’articolo 184-quater del DLgs 152/2006 prevedendo nuove norme tecniche di semplificazione dei dragaggi nei porti al fine ovviamente di poter piazzare il materiale scavato anche in mare magari modificando ulteriormente le già favorevoli normative in materia, l'obiettivo è chiaro accelerare i dragaggi anche arrivando a derogare a norme di tutela ambientale. Non si spiega altrimenti questo accanimento semplificatorio che va avanti da anni ... 



Pochi mesi fa (vedi legge 108/2021 - QUI) è stato previsto addirittura un 
Piano nazionale di dragaggi “sostenibili” solito aggettivo da operazioni di Greenwashing. Questa norma prevede addirittura che le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono dichiarati interventi di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale. Quindi si draga a prescindere dalle destinazioni contenute nel PRSP del demanio portuale. 

D'altronde già qualche anno fa in situazione dove le aree portuali erano interessate da siti di bonifica era stato introdotto l'ossimoro legislativo dei dragaggi-bonifica prevedendo quindi la possibilità di dragare e bonificare contemporaneamente spezzettando gli interventi e perdendo di vista la visione complessiva della bonifica dell'intero sito inquinato. E' quello che è avvenuto a Spezia come molti che leggono sanno. 

Non solo ma più recentemente sono state approvate due norme tecniche distinte per i dragaggi in siti di bonifica nazionale rispetto a quelli regionali, come se bastasse una sigla per disciplinare in modo diverso siti inquinanti in modo uguale. Così a Spezia, ad esempio, avendo declassificato il sito di bonifica di Pitelli (compresivo dell'area portuale a mare) da nazionale a regionale si applica per i dragaggi una procedura più favorevole ai dragatori prevedendo la possibilità, a certe condizioni, di sversare in mare il materiale escavato. 

Come funzionano queste due normative distinte, in modo folle dal punto di vista ambientale, l'ho spiegato QUI e ho pure spiegato come comunque il materiale dragato non debba essere sversato in mare tanto meno al largo del nostro golfo.

Ma alla lobby dei porti tutto quanto sopra evidentemente non basta infatti sta per arrivare una nuova normativa semplificatoria. 

Intanto l'articolo 4 della legge 156/2021 citato all'inizio del post ha introdotto all’articolo 184-quater del DLgs 152/2006 i seguenti due commi:

5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire   l'innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all'articolo 109 [NOTA 1] del presente decreto legislativo e all'articolo 5-bis [NOTA 2] della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le   ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.”

5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto   del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili”.

Il nuovo comma 5-bis da un indirizzo chiaro: "riutilizzo" in ambienti marino costieri significa anche sversare in mare il materiale escavato. D'altronde il nuovo comma 5-ter diventa norma di chiusura prevedendo un nuovo decreto che disciplini questo "riutilizzo"! Ora essendoci già una normativa (articolo 109 dlgs 152/2006 - Decreto 173/2016 di cui ho trattato ampiamente QUI) il nuovo decreto servirà per aprire nuove e più facile possibilità di dragare senza troppi vincoli, altrimenti una nuova norma non avrebbe alcun senso.

Si può impedire questo ennesimo scempio in danno del nostro mare? Io dico di si intervenendo su questo possibile nuovo decreto rendendo impossibile la sua approvazione. Questione di volontà politica ovviamente! 



[NOTA 1] immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

 [NOTA 2] Disposizioni in materia di dragaggio https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994;84

 



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