venerdì 7 gennaio 2022

La Corte Costituzionale su interventi edilizi straordinari senza coerenza con Piano Paesaggistico e principio di leale collaborazione Regione Ministero Cultura

La Corte Costituzionale con sentenza n°219 del 23 novembre 2021 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità di normativa regionale che prevedeva interventi edilizi straordinari in contrasto con la pianificazione paesaggistica e l’Intesa tra Regione e MIBAC (ora Ministero Cultura) in materia paesaggistica.

La Corte con questa sentenza ha voluto ribadire come la pianificazione urbanistica debba trovare il proprio fondamento non solo nel disciplinare gli usi del territorio ma in valori costituzionali superiori quali quello della tutela del Paesaggio.


Nel caso specifico trattato dalla sentenza la Regione Calabria aveva sottoscritto un Protocollo d'intesa con l'allora MIBAC in data 23 dicembre 2009, sulla cui base ha avviato un rapporto di collaborazione in vista della elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale, in linea con l'art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio [NOTA 1]. Da tale collaborazione è scaturita l'adozione del Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica (QTRP), approvato dal Consiglio regionale. In questo documento, frutto di elaborazione congiunta, si definisce il quadro condiviso «di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale» di tutti gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare, anche nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico regionale, si specificano i compiti del Comitato tecnico di copianificazione, istituito in attuazione del citato Protocollo, si impone una valutazione congiunta di coerenza degli strumenti di pianificazione locale con il quadro stesso da parte della Regione e dei competenti organi del MIBAC.

La Regione nelle more della attuazione di detto accordo quadro ha introdotto le norme regionali impugnate oggetto della presente sentenza. Queste nuove norme regionali consentivano interventi edilizi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione regionale vigente anzi prorogandone di un anno la realizzabilità, in riferimento anche a immobili edificati più recentemente, senza seguire le modalità procedurali collaborative concordate e senza attendere l'approvazione congiunta del piano paesaggistico regionale

In questo modo, secondo la sentenza della Corte Costituzionale qui esaminata, la Regione ha violato l'impegno assunto in ordine alla condivisione del «governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio» e, quindi, il principio di leale collaborazione cui si informano le norme del Codice dei beni culturali e del paesaggio e ha di conseguenza determinato una lesione della sfera di competenza statale in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Quanto sopra sempre secondo la sentenza non quanto affermato dal giudice amministrativo sulla natura e finalità del potere di pianificazione urbanistica e cioè che esso "non è funzionale solo all'interesse all'ordinato sviluppo edilizio del territorio [...], ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti" (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 maggio 2018, n. 2780 - QUI – citata nella sentenza Corte Costituzionale n. 202 del 2021 QUI ).

Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe (il termine originariamente previsto per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al 31 dicembre 2022), le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all'approvazione del piano paesaggistico regionale.


P.S. 

Questa sentenza chiama in causa una norma regionale ligure di cui ho trattato QUIuna legge che proroga i termini per adeguare la pianificazione urbanistica comunale ai vincoli paesaggistici e alla pianificazione paesaggistica  riguardante il territorio di competenza.

 



[NOTA 1] “2. Le Regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione  delle  modalita'  di  elaborazione  congiunta  dei piani paesaggistici,…

  

Nessun commento:

Posta un commento