Il
DLgs 199/2021 (QUI) definisce
gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,
finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di
incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione
della Direttiva (UE) 2018/2001 (QUI).
Il
DLgs 199/2021 reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di
energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per
l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalità di individuare
un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali
da stabilire ai sensi del Regolamento
(UE) n. 2021/1119 (QUI),
con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento
rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
Vediamo prima la sintesi delle principali novità del nuovo DLgs 199/2021 per poi svolgere una analisi più sistematica dello stesso.
SINTESI
NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO DLGS 199/2021
1. introduce una
nuova definizione di fonte rinnovabili comprensiva di quella da biomassa,
biogas, gas da depurazione
2. prevede
meccanismi di incentivi per la promozione del sistema abbinato fonti
rinnovabili sistemi di accumulo
3. estensione
aree idonee ad installare impianti da fonti rinnovabili con parere non
vincolante della autorità paesaggistica
4. per gli
impianti off shore si prevede che le aree dove localizzarli siano definite dal
piano di gestione dello spazio marittimo e anche qui il parere sotto il profilo
paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante
5. si
semplificano le autorizzazioni per la produzione di biometano per cui l’autorizzazione
unica contiene anche il collegamento con distributori e reti.
6. per la
conversione di impianti da biogas a biometano basta una comunicazione se la
modifica non è considerata sostanziale, se è sostanziale occorre la autorizzazione
ma con termini del procedimento acceleratissimi
7. il biometano
secondo le condizioni definite dal dlgs in oggetto non è più rifiuto
8. Si prevedono
indirizzi per ottimizzare le connessioni di detti impianti di biometano sulla
rete del gas compresa le reti di distribuzione
9. nuova
disciplina delle comunità energetiche organizzate dai clienti finali e
domestici consumatori di energia elettrica
10.
semplificazioni delle procedure autorizzatorie degli elettrolizzatori per la
produzione di idrogeno
11. obblighi per
singoli fornitori di benzina, diesel e metano a conseguire entro il 2030 una
quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti
immessi in consumo nell'anno di riferimento
12. registro
della certificazione di origine delle fonti rinnovabili, gestito dal GSE (Gestore
Servizi Energetici)
DEFINIZIONE
FONTI RINNOVABILE
Il
DLgs così definisce la "energia rinnovabile o energia da fonti
rinnovabili": energia
proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,
solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia
mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia
idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas.
INCENTIVAZIONE
ALLE FONTI RINNOVABIL E MECCANISMI DI ACCUMULO
Nell’ambito
dell’obiettivo del 55% al 2030 il DLgs é assunto un obiettivo di incremento
indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento
e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per
i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
I
suddetti obiettivi (generale e di incremento periodico) sono perseguiti in
coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi
statisticamente rilevanti. Le modalità di calcolo degli obiettivi di sono indicate
nell'Allegato I al DLgs.
Nella
definizione dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili si applica
in particolare il criterio di promozione dell'abbinamento delle fonti
rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire
una maggiore programmabilità delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi
di sviluppo della capacità di stoccaggio centralizzata.
ESTENSIONE LOCALIZZAZIONE AD AREE NON DICHIARATE IDONEE
Relativamente alle individuazione da parte delle Regioni (sulla base dei criteri definiti dallo Stato) delle aree idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili il comma 7 articolo 20 del DLgs prevede una norma che tende ad estendere le aree dove localizzare questi impianti: “Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”.
IMPIANTI IN AREE IDONEE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE
Si
prevedono procedure semplificate per gli impianti previsti in aree
dichiarate idonee. In particolare secondo l’articolo 22 del DLgs:
“La
costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti
disposizioni:
a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità
competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non
vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non
vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione;
b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in
aree idonee sono ridotti di un terzo.”
IMPIANTI
OFF-SHORE
Secondo
l’articolo 23 del DLgs per gli impianti off-shore l'autorizzazione é
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti
legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico comprensivo del rilascio della
concessione d'uso del demanio marittimo
Nel
rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello
svolgimento dell'attività di pesca, del
patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione
delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia
rinnovabile off-shore, sono considerate
tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dallo
specifico Piano di gestione dello spazio marittimo (ex articolo 5 DLgs
201/2016 - QUI)
relativamente agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e
tenuto conto delle linee guida per attuare detto Piano ex DPCM 1/12/2017 (QUI).
Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs (15 dicembre 2021) si
provvede all'adozione del piano di cui sopra
da parte del Ministero delle Infrastrutture previo parere Conferenza Stato
Regioni sulla base della istruttoria di apposito Comitato Tecnico
Interministeriale presso il Ministero delle Infrastrutture a cui partecipa un
rappresentante della Regione designato dalla Conferenza per ogni area marittima
di riferimento individuate dalle linee guida: il Mare Mediterraneo occidentale;
il Mare Adriatico; il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale.
Nelle
more dell'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo, sono comunque
considerate idonee:
a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2019 recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2019 (QUI), le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;
b)
i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza istallata, previa
eventuale variante del Piano regolatore portuale, ove necessaria da
adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.
Nei
procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili
off-shore, localizzati nelle aree individuate come sopra:
a)
l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere
obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni
specifiche finalizzate al migliore inserimento
nel paesaggio e alla tutela di
beni di interesse archeologico;
b)
i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un
terzo.
Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs (dal 15/12/2021) il Ministero della
transizione ecologica, di concerto con i Ministeri della cultura e delle
infrastrutture e delle
mobilità sostenibili, adotta le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di cui sopra.
REGIMI
DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO
L’articolo 24 del nuovo DLgs modifica l’articolo 8-bis del DLgs 28/2011 relativamente al regime di autorizzazione degli impianti di produzione di biometano. In particolare secondo la nuova versione gli impianti di produzione di biometano compresi, nella autorizzazione unica (quindi anche i biodigestori) la stessa comprende le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.
REGIME
DI AUTORIZZAZIONE CONVERSIONE DA BIOGAS A BIOMETANO
Relativamente
agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di
biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, se gli stessi non
consistono in modifica sostanziale è sufficiente una comunicazione alla
Autorità Competente. Le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto
alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in
atmosfera e se il sito interessato non é ampliato più del 25 per cento in
termini di superficie occupata.
Se invece la modifica è sostanziale l'interessato invia all'autorità competente la domanda di autorizzazione e i termini procedimentali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della metà, fermo restando che il provvedimento finale dovrà esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano.
CESSAZIONE
QUALIFICA RIFIUTO PER IL BIOMETANO
Il
biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 (QUI),
prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo
183, comma 1, lettera a) (NOTA 1),
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come
rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter (NOTA 2)
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.
COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI
I
clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di
organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i
seguenti requisiti:
a)
l'obiettivo principale della comunità é quello di fornire benefici ambientali,
economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree
locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b)
la comunità é un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo
esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi
incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti
religiosi, quelli del terzo settore e di
protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco
delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (QUI),
che sono situate nel territorio degli
stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la
condivisione di cui al comma
2, lettera a);
c)
per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia
rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e
industriale principale;
d)
la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili é aperta a tutti i
consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo é detenuto
dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
Le
comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere
impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di
cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1(NOTA 3),
ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile
degli impianti che risultano nella disponibilità
e sotto il controllo della comunità;
b)
l'energia autoprodotta é utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo
istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo
le modalità di cui alla lettera
c),
mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta
anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica
rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
d)
i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere
l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime
modalità stabilite per le comunità energetiche
dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di
mercato, ferma restando la sussistenza
del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli
incentivi di cui all'articolo 8, e alle
restituzioni di cui all'articolo 32,
comma 3, lettera
a) (NOTA 4),
secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;
e)
gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica
realizzati dalla comunità sono entrati
in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
fermo restando la possibilità di adesione per impianti
esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una
misura comunque non superiore al 30 per cento
della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
f)
i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II
alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;
f)
nel rispetto delle finalità di fornire benefici ambientali, economici o sociali
a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera, la
comunità può produrre altre forme di
energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei
membri, può promuovere interventi
integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché
offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere
il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari
e di flessibilità.
ACCELERAZIONE NELLO SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (dal 15 dicembre 2021) al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030:
a)
i gestori di rete nella programmazione dello sviluppo di rete adottano criteri
e modalità predittive della crescita
attesa della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine, in modo
da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari;
b)
i gestori di rete in attuazione del criterio di cui alla lettera a),
nell'ambito degli aggiornamenti dei
rispettivi piani di sviluppo adottano le opportune misure per dotare le aree
idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile delle
infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti e per
l'utilizzo dell'energia prodotta, anche
anticipando le richieste di connessione su tali aree;
c) i gestori di rete in un'apposita sezione dei propri piani
di sviluppo elaborano una pianificazione integrata secondo le logiche di cui
alla lettera a) individuando gli interventi atti a garantire lo sviluppo delle
infrastrutture di ricarica
per i veicoli elettrici necessarie per
il raggiungimento degli obiettivi del 55% A tal fine, i gestori di rete
accedono alla Piattaforma unica nazionale che raccoglie le informazioni
relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali
la localizzazione, la tecnologia della
presa, la potenza massima erogabile,
la tecnologia utilizzata per
l'accesso alla ricarica, la disponibilità di accesso, l'identificativo
infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura;
d)
Terna S.p.A., tenuto conto di quanto previsto alla lettera a), nonché dei
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
degli impianti in corso, elabora una specifica pianificazione di opere di rete
urgenti, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa
e resilienza al 2025 nonché di quelli aggiuntivi derivanti dall'innalzamento
degli obiettivi europei al 2030, anche con riguardo alla tecnologia off-shore.
L'ARERA
provvede, ove necessario, ad aggiornare i propri provvedimenti in materia per
dare attuazione a quanto sopra, prevedendo in particolare, per gli impianti di
cui alla lettera d) di dimensioni superiori a 300 MW, la possibilità di realizzazione
della connessione per sezioni e quote di potenza, ferma restando il rilascio,
nei tempi stabiliti, della soluzione di connessione per l'intera potenza.
BIOMETANO
E RETE GAS
Il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, recante "Regolamento
per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale" (QUI),
è integrato per quanto riguarda le produzioni stimate relative agli impianti di
biometano. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'ARERA definisce i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di
trasporto formula una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle
soluzioni atte a ottimizzare le connessioni di detti impianti di biometano
sulla rete del gas compresa le reti di distribuzione. L'ARERA semplifica e aggiorna
le proprie disposizioni inerenti le modalità e le condizioni per le connessioni
di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di
gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela.
SEMPLIFICAZIONI
PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTROLIZZATORI
La
realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno è autorizzata
secondo le procedure seguenti:
a) la
realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di
10 MW, ovunque ubicati anche qualora connessi
a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di
autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il
rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli
atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta
da parte degli
enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione
degli incendi e del nulla osta alla connessione
da parte del gestore della rete elettrica
ovvero del gestore della rete del
gas naturale;
b) gli
elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree
industriali ovvero di aree ove sono
situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, ancorché non più operativi
o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione
in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza
rispetto alla situazione esistente e
che non richiedano una variante agli strumenti
urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa
semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
c) gli
elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle
tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite
un'autorizzazione unica rilasciata: 1)
dal Ministero della transizione ecologica tramite il procedimento unico
ambientale di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti a
valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle
soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;
2) dalla Regione o Provincia Autonoma
territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);
d) gli
elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
rilasciata: 1) dal Ministero della
transizione ecologica qualora funzionale a impianti di potenza superiore ai 300
MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore; 2)
dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi
da quelli di cui al punto 1).
UTILIZZO
DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.
La
quota suddetta é raggiunta nel rispetto dei seguenti vincoli:
a)
la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas avanzati é pari
almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;
b) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte B, non può superare la quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 7, lettera a) (NOTA 5);
c)
é rispettato quanto previsto all'articolo 40 (NOTA 6);
d)
a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina é almeno
pari allo 0,5 per cento e a partire dal 2025 é almeno pari al 3 per cento sul
totale della benzina immessa
in consumo.
GARANZIE
DI ORIGINE
La
garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità
di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia
nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da
fonti rinnovabili.
Per
le finalità di cui sopra, il GSE provvede all'emissione, alla gestione del
registro, al trasferimento e all'annullamento elettronico
delle garanzie di origine e assicura che le stesse siano precise,
affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN 16325. Ogni
garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da
fonti rinnovabili e indica almeno:
a) se riguarda:
1) l'energia elettrica; 2) il gas, incluso il biometano; 3) l'idrogeno; 4) i
prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;
b) la fonte
energetica utilizzata per produrre l'energia;
c) la data di
inizio e di fine della produzione;
d) la denominazione,
l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto di produzione;
e)
se
l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unità
energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;
f) la data di
entrata in esercizio dell'impianto;
g) la data di
rilascio.
[NOTA 1] a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
[NOTA 2] 1.
Un rifiuto cessa di essere tale, quando é stato sottoposto a un'operazione di
recupero, incluso il riciclaggio, e
soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per
scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli
scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai
prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
[NOTA 3] 1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non é di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;
[NOTA 4] 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 15 dicembre 2021 ndr), l'ARERA adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare: a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete;
[NOTA 5] si applicano i seguenti fattori moltiplicativi: a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell' Allegato VIII e' pari al doppio del loro contenuto energetico,
[NOTA 6] Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere
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