martedì 25 gennaio 2022

Il Decreto Legislativo che attua la nuova Direttiva UE sulle fonti rinnovabili: analisi sistematica e critica

Il DLgs 199/2021 (QUI) definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (QUI).

Il DLgs 199/2021 reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche: PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati  all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento  (UE) n. 2021/1119 (QUI), con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Vediamo prima la sintesi delle principali novità del nuovo DLgs 199/2021 per poi svolgere una analisi più sistematica dello stesso.

 

SINTESI NOVITÀ INTRODOTTE DAL NUOVO DLGS 199/2021

1. introduce una nuova definizione di fonte rinnovabili comprensiva di quella da biomassa, biogas, gas da depurazione

2. prevede meccanismi di incentivi per la promozione del sistema abbinato fonti rinnovabili sistemi di accumulo

3. estensione aree idonee ad installare impianti da fonti rinnovabili con parere non vincolante della autorità paesaggistica

4. per gli impianti off shore si prevede che le aree dove localizzarli siano definite dal piano di gestione dello spazio marittimo e anche qui il parere sotto il profilo paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante

5. si semplificano le autorizzazioni per la produzione di biometano per cui l’autorizzazione unica contiene anche il collegamento con distributori e reti.

6. per la conversione di impianti da biogas a biometano basta una comunicazione se la modifica non è considerata sostanziale, se è sostanziale occorre la autorizzazione ma con termini del procedimento acceleratissimi

7. il biometano secondo le condizioni definite dal dlgs in oggetto non è più rifiuto

8. Si prevedono indirizzi per ottimizzare le connessioni di detti impianti di biometano sulla rete del gas compresa le reti di distribuzione

9. nuova disciplina delle comunità energetiche organizzate dai clienti finali e domestici consumatori di energia elettrica

10. semplificazioni delle procedure autorizzatorie degli elettrolizzatori per la produzione di idrogeno

11. obblighi per singoli fornitori di benzina, diesel e metano a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento

12. registro della certificazione di origine delle fonti rinnovabili, gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici)

 

DEFINIZIONE FONTI RINNOVABILE

Il DLgs così definisce la "energia rinnovabile o energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

 

INCENTIVAZIONE ALLE FONTI RINNOVABIL E MECCANISMI DI ACCUMULO

Nell’ambito dell’obiettivo del 55% al 2030 il DLgs é assunto un obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.

I suddetti obiettivi (generale e di incremento periodico) sono perseguiti in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e tenendo conto dell'evoluzione e dell'aggiornamento dei consumi statisticamente rilevanti. Le modalità di calcolo degli obiettivi di   sono indicate nell'Allegato I al DLgs.

Nella definizione dei meccanismi di incentivazione alle fonti rinnovabili si applica in particolare il criterio di promozione dell'abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo   da consentire una maggiore programmabilità delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della capacità di stoccaggio centralizzata.

 

ESTENSIONE LOCALIZZAZIONE AD AREE NON DICHIARATE IDONEE

Relativamente alle individuazione da parte delle Regioni (sulla base dei criteri definiti dallo Stato) delle aree idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili il comma 7 articolo 20 del DLgs prevede una norma che tende ad estendere le aree dove localizzare questi impianti: “Le aree   non incluse  tra  le  aree  idonee  non  possono  essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione  di energia rinnovabile, in sede di  pianificazione  territoriale  ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”.

 

IMPIANTI IN AREE IDONEE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE

Si prevedono procedure semplificate per gli impianti previsti in aree dichiarate idonee. In particolare secondo l’articolo 22 del DLgs:

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni:

a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.”

 

IMPIANTI OFF-SHORE

Secondo l’articolo 23 del DLgs per gli impianti off-shore l'autorizzazione é rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole,  alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento  unico comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo

Nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e costiero, dello svolgimento dell'attività  di pesca, del patrimonio culturale e del paesaggio, nell'ambito della completa individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, sono  considerate tali le aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dallo specifico Piano di gestione dello spazio marittimo (ex articolo 5 DLgs 201/2016 - QUI) relativamente agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e tenuto conto delle linee guida per attuare detto Piano ex DPCM 1/12/2017 (QUI).

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs (15 dicembre 2021) si provvede  all'adozione del piano di cui sopra da parte del Ministero delle Infrastrutture previo parere Conferenza Stato Regioni sulla base della istruttoria di apposito Comitato Tecnico Interministeriale presso il Ministero delle Infrastrutture a cui partecipa un rappresentante della Regione designato dalla Conferenza per ogni area marittima di riferimento individuate dalle linee guida: il Mare Mediterraneo occidentale; il Mare Adriatico; il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale.

Nelle more dell'adozione del piano di gestione dello spazio marittimo, sono comunque considerate idonee:

a) fatto salvo quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio   2019 recante "Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme  per  la coltivazione  di  idrocarburi  in  mare  e  delle   infrastrutture connesse", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8  marzo 2019 (QUI), le piattaforme petrolifere in disuso e l'area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma;

b) i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza istallata, previa eventuale variante del   Piano regolatore portuale, ove necessaria da adottarsi entro 6 mesi dalla presentazione della richiesta.

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da   fonti rinnovabili off-shore, localizzati nelle aree individuate come sopra:

a) l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento   nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico;

b) i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DLgs (dal 15/12/2021) il Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministeri della cultura e  delle  infrastrutture  e  delle  mobilità sostenibili, adotta le linee guida per lo svolgimento  dei procedimenti di cui sopra.

 

REGIMI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO

L’articolo 24 del nuovo DLgs modifica l’articolo 8-bis del DLgs 28/2011 relativamente al regime di autorizzazione degli impianti di produzione di biometano. In particolare secondo la nuova versione gli impianti di produzione di biometano compresi, nella autorizzazione unica (quindi anche i biodigestori) la stessa comprende le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete.

 

REGIME DI AUTORIZZAZIONE CONVERSIONE DA BIOGAS A BIOMETANO

Relativamente agli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, se gli stessi non consistono in modifica sostanziale è sufficiente una comunicazione alla Autorità Competente. Le modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla situazione esistente, non determinano un incremento delle emissioni in atmosfera e se il sito interessato non é ampliato più del 25 per cento in termini di superficie occupata.

Se invece la modifica è sostanziale l'interessato invia all'autorità competente la domanda di autorizzazione e i termini procedimentali per il rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della metà, fermo restando che il provvedimento finale dovrà esplicitare la quantità in termini di peso e la tipologia di materiale destinata esclusivamente alla produzione di biometano.

 

CESSAZIONE QUALIFICA RIFIUTO PER IL BIOMETANO

Il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 (QUI), prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) (NOTA 1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter (NOTA 2) del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

 COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI

I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

a) l'obiettivo principale della comunità é quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

b) la comunità é un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio  dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore  e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di  Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (QUI), che sono situate nel  territorio  degli  stessi  Comuni  in  cui  sono ubicati gli impianti per  la  condivisione  di  cui  al  comma  2, lettera a);

c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili é aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo é detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

 

Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a  fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1(NOTA 3), ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che   risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;

b) l'energia autoprodotta é utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità secondo le modalità di cui alla lettera

c), mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite  accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;

d) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità   energetiche dei cittadini. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato,  ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8,  e alle restituzioni di cui all'articolo 32,  comma  3,  lettera  a) (NOTA 4), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite;

e) gli impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica realizzati dalla comunità   sono entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo   restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30 per cento  della potenza complessiva che fa capo alla comunità;

f) i membri delle comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II alle condizioni e con le modalità ivi stabilite;

f) nel rispetto delle finalità di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera, la comunità può produrre altre forme di   energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi  integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi  ancillari  e  di flessibilità.

 

ACCELERAZIONE NELLO SVILUPPO DELLA RETE ELETTRICA

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (dal 15 dicembre 2021) al fine di garantire un'accelerazione nel potenziamento della rete elettrica per accogliere le quote di produzione crescenti da fonti rinnovabili necessarie per il raggiungimento degli obiettivi  di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030:

a) i gestori di rete nella programmazione dello sviluppo di rete adottano criteri e modalità   predittive della crescita attesa della produzione da fonti rinnovabili sul medio e lungo termine, in modo da programmare e avviare in tempi congrui gli interventi necessari;

b) i gestori di rete in attuazione del criterio di cui alla lettera a), nell'ambito degli aggiornamenti  dei rispettivi piani di sviluppo adottano le opportune misure per dotare le aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile delle infrastrutture necessarie per la connessione degli impianti e per l'utilizzo  dell'energia prodotta, anche anticipando le richieste di connessione su tali aree;

c) i gestori di rete in un'apposita sezione dei propri piani di sviluppo elaborano una pianificazione integrata secondo le logiche di cui alla lettera a) individuando gli interventi atti a garantire lo sviluppo  delle  infrastrutture  di  ricarica  per  i veicoli elettrici necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del 55% A tal fine, i gestori di rete accedono alla Piattaforma unica nazionale che raccoglie le informazioni relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione,  la tecnologia della presa, la potenza massima erogabile,  la  tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilità di accesso, l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura;

d) Terna S.p.A., tenuto conto di quanto previsto alla lettera a), nonché dei procedimenti di  autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti in corso, elabora una specifica pianificazione di opere di rete urgenti, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza al 2025 nonché di quelli aggiuntivi derivanti dall'innalzamento degli obiettivi europei al 2030, anche con riguardo alla tecnologia off-shore.

L'ARERA provvede, ove necessario, ad aggiornare i propri provvedimenti in materia per dare attuazione a quanto sopra, prevedendo in particolare, per gli impianti di cui alla lettera d) di dimensioni superiori a 300 MW, la possibilità di realizzazione della connessione per sezioni e quote di potenza, ferma restando il rilascio, nei tempi stabiliti, della soluzione di connessione per l'intera potenza.

 

BIOMETANO E RETE GAS

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 febbraio 2013, recante "Regolamento per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di  gas naturale" (QUI), è integrato per quanto riguarda le produzioni stimate relative agli impianti di biometano. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA definisce i criteri in base ai quali l'impresa maggiore di trasporto formula una procedura per l'integrazione delle informazioni e delle soluzioni atte a ottimizzare le connessioni di detti impianti di biometano sulla rete del gas compresa le reti di distribuzione. L'ARERA semplifica e aggiorna le proprie disposizioni inerenti le modalità e le condizioni per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas, includendo anche altre tipologie di gas rinnovabili ivi compreso l'idrogeno, anche in miscela.

  

SEMPLIFICAZIONI PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTROLIZZATORI

La realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno è autorizzata secondo le procedure seguenti:

a) la realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW, ovunque  ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla  osta  da  parte  degli  enti territorialmente competenti in materia paesaggistica,  ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta  alla connessione da parte del gestore della rete elettrica  ovvero  del gestore della rete del gas naturale;

b) gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono  situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili,  ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti  occupazione  in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e  che  non  richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

c) gli elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui   alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:  1) dal Ministero della transizione ecologica tramite il procedimento unico ambientale di cui  all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualora tali progetti siano sottoposti  a  valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;  2) dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

d) gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica  di cui all'articolo 12 del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata: 1) dal Ministero della transizione ecologica qualora funzionale a impianti di potenza superiore ai 300 MW termici o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;  2)  dalla  Regione o Provincia Autonoma   territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).

  

UTILIZZO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, conformemente alla traiettoria indicata nel PNIEC, i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030 una quota almeno pari al 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento e calcolata sulla base del contenuto energetico.

La quota suddetta é raggiunta nel rispetto dei seguenti vincoli:

a) la quota di biocarburanti avanzati e biometano ovvero biogas avanzati é pari almeno al 2,5 per cento dal 2022 e almeno all'8 per cento nel 2030;

b) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'Allegato VIII, parte B, non può superare la quota del 2,5 per cento del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto senza tener conto del fattore moltiplicativo di cui al comma 7, lettera a) (NOTA 5);

c) é rispettato quanto previsto all'articolo 40 (NOTA 6);

d) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti miscelati alla benzina é almeno pari allo 0,5 per cento e a partire dal 2025 é almeno pari al 3 per cento sul totale della  benzina  immessa  in consumo.

 

GARANZIE DI ORIGINE

La garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Per le finalità di cui sopra, il GSE provvede all'emissione, alla gestione del registro, al   trasferimento e all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che le stesse   siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN 16325. Ogni garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili e indica almeno:

a) se riguarda: 1) l'energia elettrica; 2) il gas, incluso il biometano; 3) l'idrogeno; 4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;

b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;

c) la data di inizio e di fine della produzione;

d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto di produzione;

e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;

f) la data di entrata in esercizio dell'impianto;

g) la data di rilascio.



[NOTA  1] a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

[NOTA 2] 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando é stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e    soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

[NOTA 3] 1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente   finale. In tal caso, l'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo o gestito  da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché    il terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non é di per sé considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile;

[NOTA 4] 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 15 dicembre 2021 ndr), l'ARERA   adotta i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del presente Capo. La medesima Autorità, in particolare:  a) nei casi in cui gli impianti di produzione e i punti di prelievo sono connessi alla porzione di rete di distribuzione sottesa  alla stessa cabina primaria, individua, anche in via forfettaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia  condivisa, in  quanto  energia  istantaneamente  autoconsumata sulla stessa porzione di rete;

[NOTA 5] si  applicano i seguenti fattori moltiplicativi: a) il contributo dei biocarburanti e del biometano ovvero del  biogas per il trasporto prodotti dalle materie prime elencate nell' Allegato VIII e' pari al doppio del loro contenuto  energetico,

[NOTA 6] Norme specifiche per i biocarburanti, i bioliquidi e i  combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere

 

 

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