Si tratta dei siti che pur essendo stati individuati come
contaminati o potenzialmente contaminati da inquinanti non hanno mai visto un
avvio delle procedure di risanamento a partire dalla caratterizzazione fino
alla messa in sicurezza e/o bonifica.
In Liguria su 7 ben 5 sono individuati in provincia di Spezia (vedi scheda sopra) tra cui anche l’area ex IP una delle grandi incompiute insieme con il sito di bonifica di Pitelli. Peraltro sull'area della ex raffineria IP è in atto dal 2015 un contenzioso tra il Comune di Spezia e chi dovrebbe bonificare e non lo ha ancora fatto, contenzioso che ad oggi non ha prodotto alcun risultato concreto per bonificare la restante area in questione.
Restano invece comunque fuori dai siti definiti orfani le aree militari inquinate, per quelle si sa è come se fossero in un'altra Repubblica. D’altronde la
normativa sui siti orfani che descriveremo di seguito non è applicabile agli
interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da
inquinamento diffuso (guarda caso per esempio proprio il tipo di inquinamento
delle aree militari e del golfo spezzino!).
Ma vediamo intanto la normativa che disciplina gli interventi in questi siti a cominciare dal decreto che ne approva l’elenco e la legge che li definisce rinviando ad un decreto che ha approvato il Piano di azione per riqualificarli.
ELENCO DEI SITI ORFANI DA RIQUALIFICARE (NORMATIVA NAZIONALE)
Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica Ex
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Il Direttore Generale del 22
Novembre 2021 (QUI) nell’allegato
ha definito l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle
Regioni e delle Province autonome. I singoli siti e correlati interventi da
realizzare per la riqualificazione dei siti orfani saranno definiti nel Piano
d’azione di cui all’articolo 17 della legge 233/2021 (vedi commento
precedente).
LA LEGGE CHE PREVEDE IL PIANO DI AZIONE PER BONIFICARE I
SITI ORFANI
L’articolo 17 della legge 233/2021 (QUI)
prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legge convertito dalla legge 233/2021 (dal 7 novembre 2021), il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, adotta un apposito Piano d'azione
per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del
terreno e migliorare il risanamento
urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento
3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In realtà come vedremo un PIano era già stato approvato a fine 2020 quindi è possibile ne arrivi un altro.
PROGRAMMA NAZIONALE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI
Il Decreto 29/12/2020 (QUI) ha
definito un programma sui siti per i quali non sia stato avviato il
procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione nonché, in
ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.
Secondo il Decreto 29/12/2020 per «sito orfano» si intende:
a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o
non si è individuato il responsabile dell'inquinamento (ex articolo 244 DLgs
152/2006 - [NOTA 1])
o colui che è individuato come responsabile non provvede agli adempimenti
previsti dal titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006, ovvero agli adempimenti
previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n.46 (QUI), e non
provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
b) sito rispetto al quale i soggetti responsabili
dell’inquinamento (procedura articolo 242 DLgs 152/2006 - QUI) e non
responsabili (procedura articolo 245 DLgs 152/2006 - QUI) ,
dopo avere attivato le procedure previste dal
titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono
le attività e gli interventi.
L’articolo 4 del Decreto stabilisce i criteri per ripartire le
risorse (oltre 105 milioni di euro) sia tra regioni del nord e del sud e
alle singole Regioni secondo il coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione
2014-2020 (QUI).
Le Regioni e le Province Autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento.
[NOTA 1] “1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio
delle proprie funzioni individuano siti
nei quali accertino
che i livelli di
contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia
di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al
comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma
1, dopo aver svolto le opportune
indagini volte ad
identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il
comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione
a provvedere ai sensi del presente titolo. 3.
L'ordinanza di cui al comma 2 é
comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 253. 4. Se il responsabile non sia individuabile o non
provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato,
gli interventi che risultassero
necessari ai sensi delle disposizioni di cui
al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in
conformità a quanto disposto dall'articolo 250”
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