mercoledì 5 gennaio 2022

Siti di bonifica orfani l’elenco dei siti e il piano di azione per bonificarli

Si tratta dei siti che pur essendo stati individuati come contaminati o potenzialmente contaminati da inquinanti non hanno mai visto un avvio delle procedure di risanamento a partire dalla caratterizzazione fino alla messa in sicurezza e/o bonifica.

In Liguria su 7 ben 5 sono individuati in provincia di Spezia (vedi scheda sopra) tra cui anche l’area ex IP una delle grandi incompiute insieme con il sito di bonifica di Pitelli. Peraltro sull'area della ex raffineria IP è in atto dal 2015 un contenzioso tra il Comune di Spezia e chi dovrebbe bonificare e non lo ha ancora fatto, contenzioso che ad oggi non ha prodotto alcun risultato concreto per bonificare la restante area in questione. 

Restano invece comunque fuori dai siti definiti orfani le aree militari inquinate, per quelle si sa è come se fossero in un'altra Repubblica. D’altronde la normativa sui siti orfani che descriveremo di seguito non è applicabile agli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree caratterizzate da inquinamento diffuso (guarda caso per esempio proprio il tipo di inquinamento delle aree militari e del golfo spezzino!).

Ma vediamo intanto la normativa che disciplina gli interventi in questi siti a cominciare dal decreto che ne approva l’elenco e la legge che li definisce rinviando ad un decreto che ha approvato il Piano di azione per riqualificarli.

 

 

ELENCO DEI SITI ORFANI DA RIQUALIFICARE (NORMATIVA NAZIONALE)

Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica Ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale Il Direttore Generale del 22 Novembre 2021 (QUI) nell’allegato ha definito l’elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle Regioni e delle Province autonome. I singoli siti e correlati interventi da realizzare per la riqualificazione dei siti orfani saranno definiti nel Piano d’azione di cui all’articolo 17 della legge 233/2021 (vedi commento precedente).


 

LA LEGGE CHE PREVEDE IL PIANO DI AZIONE PER BONIFICARE I SITI ORFANI

L’articolo 17 della legge 233/2021 (QUI) prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge convertito dalla legge 233/2021 (dal 7 novembre 2021), il Ministro della transizione  ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito  Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e  migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In realtà come vedremo un PIano era già stato approvato a fine 2020 quindi è possibile ne arrivi un altro.

 

 

PROGRAMMA NAZIONALE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI

Il Decreto 29/12/2020 (QUI) ha definito un programma sui siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

Secondo il Decreto 29/12/2020  per «sito orfano» si intende:

a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o non si è individuato il responsabile dell'inquinamento (ex articolo 244 DLgs 152/2006 - [NOTA 1]) o colui che è individuato come responsabile non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del DLgs 152/2006, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n.46 (QUI), e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;

b) sito rispetto al quale i soggetti responsabili dell’inquinamento (procedura articolo 242 DLgs 152/2006 - QUI) e non responsabili (procedura articolo 245 DLgs 152/2006 - QUI) , dopo  avere attivato le procedure  previste dal  titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.


L’articolo 4 del Decreto stabilisce i criteri per ripartire le risorse (oltre 105 milioni di euro) sia tra regioni del nord e del sud e alle singole Regioni secondo il coefficiente di riparto utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la ripartizione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 (QUI).

Si veda allegato al Decreto per la ripartizione delle risorse per singola Regione (scheda riprodotta a fianco).

Le Regioni e le Province Autonome sono responsabili del controllo e del monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al presente provvedimento.

 



[NOTA 1] 1.  Le  pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni  individuano  siti  nei  quali  accertino  che  i livelli di contaminazione  sono  superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti. 2. La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune  indagini  volte  ad  identificare  il responsabile  dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo. 3.  L'ordinanza  di cui al comma 2 é comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 253. 4.  Se  il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi  che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui  al presente titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250

 

 



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