sabato 22 gennaio 2022

Nuovo Codice di Comunicazione Elettronica: analisi sistematica delle procedure di autorizzazione delle antenne di telefonia mobile

Pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale la nuova versione del Codice della Comunicazione elettronica.

Il DLgs 207/2021 (QUI) da attuazione della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, riordinando il Codice delle Comunicazione elettroniche del 2003 [NOTA 1], in pratica inserendo gli articoli sulle procedure di autorizzazione degli impianti di comunicazione elettronica e riordinando numericamente gli stessi articoli.

Di seguito potrete leggere una analisi sistematica del nuovo Codice in relazione alle procedure di autorizzazione delle antenne da telefonia mobile anche di nuova generazione oltre che le procedure per gli impianti temporanei e le opere propedeutiche di scavo e occupazione di suolo pubblico nonché le procedure semplificate per le tecnologie 4G e successive evoluzioni, coubicazione degli impianti, limiti legali alla proprietà per installare gli impianti, limiti agli oneri economici da imporre ai gestori.

 

  

LA LEGGE DI DELEGAZIONE PER IL NUOVO CODICE DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA

L’articolo 4 della legge di delegazione europea [NOTA 2] 2019-2020 stabilisce i principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva(UE) 2018/1972 [NOTA 3].

In particolare:

1) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1°agosto 2003, n.259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche  per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le  disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

2) introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo altresì l'accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale, a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

3) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività  dei prestatori di servizi.

 

PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE    ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI – NUOVI IMPIANTI (ARTICOLO 44)

Autorizzazione

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base   per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza  dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti  locali, previo accertamento, da parte  dell'Organismo  competente  ad  effettuare  i controlli, di cui all'articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 [NOTA 4], della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi  provvedimenti di attuazione, ove previsto.

Quindi restano in vigore i limiti di esposizione del DPCM 8 luglio 2003 [NOTA 5].

 

A chi presentare istanza di autorizzazione

L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 é presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11 [NOTA 6]. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

 

Contenuto Istanza 

L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. In caso di pluralità di domande, viene  data  precedenza  a  quelle presentate congiuntamente da più operatori. 

 

SCIA impianti sotto i 20 watt

Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività.


Rete di telecomunicazione traffico ferroviario

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di  telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n.36, e relativi  provvedimenti  di attuazione.

 

Pubblicizzazione Istanza e SCIA e controlli Arpa

Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di controllo (ARPA) che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. 

Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.

L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.

Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

 

Richiesta integrazioni

il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

 

Conferenza dei Servizi

Quando l'installazione dell'infrastruttura é subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione  dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici  interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli (Arpa). I termini della conferenza dei servizi come disciplinati dalla Legge 241/1990 sono dimezzati.

 

Effetti conclusioni Conferenza dei Servizi

La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture in oggetto, di competenza di tutte le amministrazioni  enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.  

 

Termini conclusione del procedimento  e silenzio assenso

Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA), e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei suddetti 90 giorni, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, vale a dire l’esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile designato dall’organo di governo dell’ente competente. (ente locale in questo caso)

Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti   ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite sopra. 

Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio  di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.

 

Termini per realizzazione opere autorizzate

Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

 

 

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER TECNOLOGIE 4G E SUCCESSIVE EVOLIZIONI (ARTICOLO 45)

Modalità richiesta autorizzazione

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda  larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette:

1. all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi vigenti dei CEM indipendentemente dai Watt di potenza.

2. ad Arpa competente territorialmente per il parere di compatibilità elettromagnetica


Parere negativo ente di controllo (articolo 45)

Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione della SCIA, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'art. 19 della L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

 

Asseverazione sismica

Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio.

Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato   comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione é priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

 

Interventi di minore rilevanza

Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, é sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

 

 

VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI (ARTICOLO 46)

Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori  a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione descrittiva della  variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.

 

 

NORMA TRANSITORIA PER IMPIANTI E VARIAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLO 45 E 46 SOPRA DESCRITTI

Il comma 1 articolo 5 del DLgs 207/2021 qui esaminato recita: “1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti dall'articolo 1  del  presente  decreto,   sono   fatte   salve   le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 5,  del  decreto-legge  31 maggio 2021, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29 luglio 2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. “

Il comma 5 articolo 40 della legge 108/2021 prevede che relativamente agli impianti umts (articolo 87-bis del Codice Comunicazioni elettroniche ora vedi articolo 45 nel DLgs 207/2021) e per modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 87-ter Codice Comunicazioni Elettroniche ora vedi articolo 46 nel DLgs 207/2021) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali a condizione che gli interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati.

In particolare sulla autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti autorizzatori si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

 

 

IMPIANTI TEMPORANEI DI TELEFONIA MOBILE – SILENZIO ASSENSO (ARTICOLO 47)

Impianti durata massima 120 giorni

L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre  centoventi giorni dalla loro collocazione,  presenta all'Ente  locale e, contestualmente, all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, una comunicazione a cui è allegata la  relativa richiesta di attivazione.

L'impianto é attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di  cui al primo periodo non si pronunci negativamente.

 

Impianti durata massima 7 giorni

L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

 

 

INSTALLAZIONI SU INFRASTRUTTURE AUTORITÀ AEREONAUTICA (ARTICOLO 48)

Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

Fuori dei casi suddetti per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

 

 

OPERE CIVILI, SCAVI ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (ARTICOLO 49)

Istanza all’Ente Locale

Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti  interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva  pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo.

Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

 

Richiesta Integrazioni

Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di  ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

 

Conferenza dei servizi

Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica é subordinata  all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di  diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque  giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione. I termini della conferenza dei servizi previsti dalla legge 241/1990 sono tutti dimezzati

 

Effetti conclusioni Conferenza dei Servizi

La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione  o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

 

Autorizzazione agli scavi

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione  del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie. 

 

Termine procedimento senza Conferenza dei Servizi e Silenzio assenso

Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.

Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine é ridotto a dieci giorni.

Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine é ridotto a otto giorni.

I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per   l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale.

 

Comunicazione autorizzazione

Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

 

Installazione di aree di proprietà di più enti pubblici

Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione é presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza é sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo. 

 

Termine procedimento con Conferenza dei Servizi

La conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine dei 90 giorni, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del responsabile designato in questa funzione dall’organo di governo dell’ente locale.

 

Effetti accoglimento istanza

L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

 

Comunicazione avvenuta autorizzazione

Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale é sufficiente  l'autocertificazione del richiedente.

 

Varianti in corso d’opera

Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini (30 giorni senza conferenza, 90 giorni con conferenza) per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore  comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

 

 

COUBICAZIONE E CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE (ARTICOLO 50)

Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o  private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si é avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale.

La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui sopra.

Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di  supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. 

L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;

b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Entro il termine perentorio di trenta giorni,  a  decorrere  dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di coubicazione gli operatori interessati alla condivisione  dello  scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.

In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti  abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

 

 

LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ ( ARTICOLO 52)

Negli impianti di reti di comunicazione elettronica i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al  passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso é consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti  comuni  degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori  e  si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.


 

DIVIETO DI IMPORRE ALTRI ONERI (ARTICOLO 54)

Divieto contributi ulteriori a quelli previsti dal presente articolo

Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di  pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816 [NOTA 7], della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  come  modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178.

Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12  del decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33 [NOTA 8].

 

Contributo da istanza e da SCIA

Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per  impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 é tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo  competente  a   effettuare i controlli  (Arpa) purché questo sia reso nei termini previsti dall’articolo 44 sopra esaminato.

Altro contributo è previsto per i controlli in caso di SCIA

 

Rinvio a decreto per definire il tariffario del contributo da istanza

I contributi previsti per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale o per la SCIA  sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 24/12/2021), anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali  delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 

In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti sono pari a 250 euro.

Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione  delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.

 

 

 



NOTE AL TESTO

[NOTA 1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259

[NOTA 2] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-23&atto.codiceRedazionale=21G00063&elenco30giorni=false

[NOTA 3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972

[NOTA 4] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;36

[NOTA 5] https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/08/28/03A09711/sg

[NOTA 6] 2. La fornitura di reti o di  servizi  di  comunicazione  elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti  dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, é assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione  della dichiarazione di cui al comma 4.

[NOTA 7] 816. A decorrere dal 2021 il canone  patrimoniale  di  concessione, autorizzazione  o  esposizione  pubblicitaria,  ai  fini  di  cui  al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato  «  canone  »,  e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito  denominati  «  enti  »,  e   sostituisce:   la   tassa   per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7  e  8, del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza  dei  comuni  e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio  o  concessorio  previsto  da  norme  di  legge  e   dai regolamenti comunali e provinciali, fatti  salvi  quelli  connessi  a prestazioni di servizi.

[NOTA 8] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;033

 

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