lunedì 5 ottobre 2020

Piani attuativi in ambiti a rischio idrogeologico e idraulico per il Consiglio di Stato ci vuole la VAS

Sentenza del Consiglio di Stato (n° 4974 del 7 agosto 2020QUI) che interviene sulla problematica della applicabilità della VAS ai Piani Attuativi che pur essendo coerenti con la pianificazione urbanistica generale (comunale nel caso di specie) vanno ad incidere in aree classificate a elevato livello di protezione ambientale (nel caso di specie soggetta ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua), richiedono una variante da sottoporre a VAS ordinaria.

 

OGGETTO DELLA SENTENZA

Il caso è interessante perché riguarda un piano attuativo che ha secondo i ricorrenti le seguenti potenziali conseguenze sul territorio interessato. Le norme tecniche attuative (NTA) al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI)  del fiume Po stabilisce che le aree classificate come “Ee”, ossia le “aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata”, sono sottoposte a stringenti divieti in ordine agli interventi edilizi consentiti con esclusione, in particolare, della possibilità di nuove edificazioni. La zona oggetto del Piano attuativo in questione è inserita proprio nella classe “Ee” e dunque per la stessa non poteva essere prevista una integrazione del regime idrogeologico ad opera del Comune in sede di approvazione dello strumento di attuazione, ma semmai una revisione della relativa specifica disciplina della zona all’esito di una modifica della sovrastante pianificazione urbanistica generale (rectius: variante).

Invece l’Autorità Competente ha concluso con la non necessità di sottoporre a VAS ordinaria il piano attuativo


 

LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Quanto alla necessità della sottoposizione alla VAS del PIANO ATTUATIVO IN QUESTIONE, può essere rilevato in linea generale che per effetto del d.lgs. n. 152/2006 e della sua integrazione contenuta nel d.lgs. n. 4/2008, devono essere sottoposti a tale valutazione tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli, ovviamente in una fase preliminare alla loro approvazione (la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, al fine di rendere compatibile l’attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, ed è dunque ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione degli stessi piani).

Ai sensi delle stesse disposizioni, si può poi ricavare che il legislatore ha configurato un sistema articolato da piani, programmi e progetti per i quali rispettivamente la VAS è obbligatoria, piani per i quali la VAS è soltanto eventuale, piani esclusi dall’applicazione della procedura in questione. Con riferimento ai piani attuativi e alla loro ricomprensione nell’ambito applicativo della VAS emergono non pochi elementi di giudizio che depongono nel senso già affermato in precedenza sentenza del Consiglio di Stato ( sez. IV, 31 novembre 2012, n. 5715 -
QUI): “…non si può escludere che i piani attuativi possono essere sottoposti a VAS in presenza di particolari presupposti sia di tipo soggettivo sia di carattere oggettivo in ragione dei quali, appunto, è possibile l’assoggettabilità di detti piani alla verifica di sostenibilità ambientale. Le norme passate in rassegna infatti prevedono pur sempre che i piani e programmi che nel settore del governo del territorio e della gestione dei suoli possono avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, vanno sottoposti a VAS : ora, un piano attuativo, come quello in contestazione, ancorché atto di attuazione dello strumento urbanistico generale riguarda pur sempre la potestà di pianificazione del territorio e in quanto tale almeno potenzialmente è in grado di dispiegare i propri effetti sul bene ambiente , per cui, in linea di principio non può dirsi sottratto alla possibilità di essere sottoposto a procedura di compatibilità ambientale a mezzo di VAS . Se così è, occorre andare ad effettuare una verifica in concreto dell’assoggettabilità o meno a VAS di un piano attuativo approvato in conformità alle scelte urbanistiche effettuate a monte nel PRG comunale e tanto con riferimento a due imprescindibili elementi:

a) l’espressa volizione dell’Amministrazione a voler sottoporre alla procedura de qua tale tipo di piano;

b) l’attitudine dal punto di vista oggettivo del piano ad incidere concretamente sui profili ambientali delle aree interessate.


La VAS, afferma la nuova sentenza qui esaminata,  infatti può ritenersi non necessaria solo qualora il piano attuativo sia sostanzialmente riproduttivo delle previsioni della pianificazione sovraordinata.

Nel caso di specie, la delibera della Giunta del Comune ha affermato che le previsioni del piano risultavano coerenti con gli strumenti di pianificazione locale e sovralocale e che era stata verificata la compatibilità degli elementi di carattere geomorfologico ed idrogeologico a corredo del PRGC vigente. Tuttavia, è un dato incontestato che l’area oggetto di PEC fosse classificata nel PAI “Ee” cioè “soggetta ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua”.

Quindi secondo la sentenza del Consiglio di Stato lo strumento attuativo è andato ad incidere su un ambito che necessitava di un elevato livello di protezione ambientale, con la conseguenza che si imponeva un esame, mediante la procedura di VAS, degli elementi fattuali di incidenza sull’ambiente e sul territorio (la delibera impugnata ha invece escluso la valutazione ex art.12 del d.lgs. n.152/2006).


 

 

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