Sentenza del Consiglio di Stato (n° 4974 del 7
agosto 2020 – QUI)
che interviene sulla problematica della applicabilità della VAS ai Piani Attuativi
che pur essendo coerenti con la pianificazione urbanistica generale (comunale
nel caso di specie) vanno ad incidere in aree classificate a elevato livello di
protezione ambientale (nel caso di specie soggetta
ad esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste
dei corsi d’acqua), richiedono una variante da sottoporre a VAS ordinaria.
OGGETTO DELLA SENTENZA
Il caso è interessante perché riguarda un
piano attuativo che ha secondo i ricorrenti le seguenti potenziali conseguenze
sul territorio interessato. Le norme tecniche attuative (NTA) al Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume Po stabilisce che le aree
classificate come “Ee”, ossia le “aree coinvolgibili dai fenomeni con
pericolosità molto elevata”, sono sottoposte a stringenti divieti in ordine
agli interventi edilizi consentiti con esclusione, in particolare, della
possibilità di nuove edificazioni. La zona oggetto del Piano attuativo in
questione è inserita proprio nella classe “Ee” e dunque per la stessa non
poteva essere prevista una integrazione del regime idrogeologico ad opera del
Comune in sede di approvazione dello strumento di attuazione, ma semmai una
revisione della relativa specifica disciplina della zona all’esito di una
modifica della sovrastante pianificazione urbanistica generale (rectius:
variante).
Invece l’Autorità Competente ha concluso con la non necessità di sottoporre a VAS ordinaria il piano attuativo
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO
DI STATO
Quanto alla necessità
della sottoposizione alla VAS del PIANO ATTUATIVO IN QUESTIONE, può essere
rilevato in linea generale che per effetto del d.lgs. n. 152/2006 e della sua
integrazione contenuta nel d.lgs. n. 4/2008, devono essere sottoposti a tale
valutazione tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei
suoli, ovviamente in una fase preliminare alla loro approvazione (la VAS è
volta a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, al fine di
rendere compatibile l’attività antropica con le condizioni di sviluppo
sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei
programmi, ed è dunque ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione
degli stessi piani).
Ai sensi delle stesse disposizioni, si può poi ricavare che il legislatore ha
configurato un sistema articolato da piani, programmi e progetti per i quali
rispettivamente la VAS è obbligatoria, piani per i quali la VAS è soltanto
eventuale, piani esclusi dall’applicazione della procedura in questione. Con
riferimento ai piani attuativi e alla loro ricomprensione nell’ambito
applicativo della VAS emergono non pochi elementi di giudizio che depongono nel
senso già affermato in precedenza sentenza del Consiglio di Stato ( sez. IV, 31
novembre 2012, n. 5715 - QUI): “…non si può escludere che i
piani attuativi possono essere sottoposti a VAS in presenza di particolari
presupposti sia di tipo soggettivo sia di carattere oggettivo in ragione dei
quali, appunto, è possibile l’assoggettabilità di detti piani alla verifica di
sostenibilità ambientale. Le norme passate in rassegna infatti prevedono pur
sempre che i piani e programmi che nel settore del governo del territorio e
della gestione dei suoli possono avere un impatto significativo sull’ambiente e
sul patrimonio culturale, vanno sottoposti a VAS : ora, un piano attuativo,
come quello in contestazione, ancorché atto di attuazione dello strumento
urbanistico generale riguarda pur sempre la potestà di pianificazione del
territorio e in quanto tale almeno potenzialmente è in grado di dispiegare i
propri effetti sul bene ambiente , per cui, in linea di principio non può dirsi
sottratto alla possibilità di essere sottoposto a procedura di compatibilità
ambientale a mezzo di VAS . Se così è, occorre andare ad effettuare una
verifica in concreto dell’assoggettabilità o meno a VAS di un piano attuativo
approvato in conformità alle scelte urbanistiche effettuate a monte nel PRG
comunale e tanto con riferimento a due imprescindibili elementi:
a)
l’espressa volizione dell’Amministrazione a voler sottoporre alla procedura de
qua tale tipo di piano;
b) l’attitudine dal punto di vista oggettivo del piano ad incidere concretamente sui profili ambientali delle aree interessate.
La VAS, afferma la nuova sentenza qui esaminata, infatti può ritenersi non necessaria solo qualora il piano attuativo sia sostanzialmente riproduttivo delle previsioni della pianificazione sovraordinata.
Nel caso di specie, la delibera della Giunta del Comune ha affermato che le
previsioni del piano risultavano coerenti con gli strumenti di pianificazione
locale e sovralocale e che era stata verificata la compatibilità degli elementi
di carattere geomorfologico ed idrogeologico a corredo del PRGC vigente.
Tuttavia, è un dato incontestato che l’area oggetto di PEC fosse classificata
nel PAI “Ee” cioè “soggetta ad esondazioni e dissesti morfologici di
carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua”.
Quindi secondo la sentenza
del Consiglio di Stato lo strumento attuativo è andato ad incidere su un ambito
che necessitava di un elevato livello di protezione ambientale, con la
conseguenza che si imponeva un esame, mediante la procedura di VAS, degli
elementi fattuali di incidenza sull’ambiente e sul territorio (la delibera
impugnata ha invece escluso la valutazione ex art.12 del d.lgs. n.152/2006).
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