La controversia portata
(con domanda pregiudiziale) davanti alla Corte di Giustizia (sentenza 25
giugno 2020 causa C‑24/19 – QUI)
riguarda un’autorizzazione urbanistica a
un produttore e fornitore di energia elettrica per l’installazione e la
gestione di cinque turbine eoliche , autorizzazione fondata su una ordinanza e
una circolare, non sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La sentenza è importante perché
afferma, ulteriormente precisando da sentenze precedenti sempre della Corte di
Giustizia, che non solo i piani genericamente elencati dalla Direttiva sono
sottoponibili a VAS ma tutti quegli atti che mirano a definire anche criteri di
localizzazione che vanno anche in deroga alle classiche prescrizioni e possa
produrre effetti significativi sull’ambiente.
Vediamo meglio gli aspetti più significative della sentenza che ricostruisce una interpretazione delle norme della Direttiva che disciplinano le condizioni di applicabilità della VAS
DA DOVE NASCE
LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
In particolare la ordinanza
del governo Belga prevede condizioni ambientali generali e settoriali relative,
da un lato, alle immissioni e ai rischi che possono provocare taluni impianti e
attività e, dall’altro, alla riparazione degli eventuali danni causati
all’ambiente dalla loro gestione. Una sezione di detta ordinanza riguarda gli
impianti per la produzione di elettricità mediante energia eolica e contiene in
particolare norme riguardanti la proiezione d’ombra delle pale (limitazione
degli effetti stroboscopici causati da tale ombra), la sicurezza degli impianti
eolici (presenza di taluni sistemi di rilevamento e di arresto automatico) e il
rumore (esecuzione di misure acustiche).
Successivamente è stata
emanata una Circolare che contiene un certo numero di elementi da prendere in
considerazione per la scelta dell’insediamento di un impianto eolico.
Sulla base di dette ordinanza e circolare viene rilasciata dalla Autorità competente belga un’autorizzazione urbanistica ad una società del settori ai fini dell’insediamento e della gestione di cinque impianti eolici.
Residenti della zona hanno impugnato questo atto di fronte alla giustizia nazionale citando una precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale un atto regolamentare nazionale contenente varie disposizioni relative all’installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell’ambito del rilascio di autorizzazioni amministrative relative all’installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di «piani e programmi», ai sensi di tale direttiva, e deve, pertanto, essere sottoposto alla VAS.
Il giudice nazionale decide di rinviare la questione alla Corte di Giustizia per valutare la fondatezza della interpretazione dei ricorrenti sulla nozione di piano ai sensi della Direttiva UE sulla VAS (Direttiva 2001/42/CE)
LA SENTENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte nel rispondere alle domande pregiudiziale avanzata dal giudice del rinvio nazionale analizza il caso specifico confrontandolo con la nozione (riportata in grassetto di seguito) di piano/programma sottoponibile a VAS secondo il dettato della Direttiva 2001/42/CE (QUI).
I piani/programmi devono essere elaborati/adottati da una autorità nazionale
di livello nazionale, regionale o locale
L’ordinanza
e la circolare nel caso specifico sono state adottate dal governo fiammingo, il
quale costituisce un’autorità regionale.
I piani/programmai previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative
Secondo la sentenza qui
esaminata gli obiettivi della Direttiva 2001/42/CE rischierebbero di essere
compromessi se il concetto di “previsti”, presente nell’articolo 2 della
Direttiva, fosse interpretato nel senso che solo i piani o programmi la cui
adozione è obbligatoria sono soggetti all’obbligo di una valutazione ambientale
sancito da tale direttiva. Infatti, da un lato spesso l’adozione di detti piani
o programmi non è imposta in maniera generale. Dall’altro lato,
un’interpretazione del genere consentirebbe ad uno Stato membro di eludere
facilmente tale obbligo di valutazione ambientale, omettendo volontariamente di
prevedere che le autorità competenti siano tenute ad adottare siffatti piani o programmi.
La sentenza quindi
conferma un indirizzo precedente di una interpretazione ampia di nozione di
piano/programma sottoponibile a VAS. Si veda Corte di Giustizia sentenza 22
marzo 2012 causa C567/10 (QUI).
Non solo ma secondo la nuova sentenza, qui esaminata, sebbene un atto non contenga e non possa contenere vere e proprie prescrizioni, la facoltà che esso introduce di consentire di ottenere più facilmente deroghe alle prescrizioni in vigore modifica il quadro giuridico e produce l’effetto di far rientrare un atto del genere nell’ambito di applicazione.
Quindi secondo la Corte di
Giustizia anche se un atto non rientra nel riferimenti ai piani previsti dalla
lettera a) paragrafo 2 articolo 3 [NOTA 1] ma nei suo contenuti incide sulla direttamente
o indirettamente sulle destinazioni di un dato territorio, deve avere una procedura di VAS. Ad esempio
nel caso esaminato dalla sentenza la circolare consenta di includere aree che
non erano inizialmente prese in considerazione per la produzione di energia
eolica.
Obbligo di sottoporre un piano o programma particolare a una valutazione ambientale alla condizione che il piano o il programma, previsto da tale disposizione, possa avere effetti significativi sull’ambiente
La
norma è quella del paragrafo 3 articolo 3 della Direttiva relativa alla
procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS (vedi paragrafo 5 articolo 3
della Direttiva).
Nel
caso di specie, l’ordinanza e la circolare stabiliscono condizioni relative
all’installazione e alla gestione di impianti eolici nella regione fiamminga
riguardanti in particolare le proiezioni d’ombra, le istruzioni di sicurezza e
le emissioni acustiche, quindi possono produrre effetti significativi sull’ambiente
e devono essere assoggettati a VAS ordinaria.
L’importanza e la portata
delle prescrizioni sancite dall’ordinanza e dalla circolare, del caso di specie,
indicano, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 94 delle sue
conclusioni, che tali atti costituiscono un quadro di riferimento, certamente
non esaustivo, ma sufficientemente significativo per determinare le condizioni
alle quali è subordinato il rilascio di un’autorizzazione per l’installazione
di centrali eoliche nell’area geografica interessata, progetti il cui impatto
ambientale è innegabile.
Viene effettuata una
valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, che definiscono il
quadro di riferimento per l 'autorizzazione dei progetti.
Secondo la sentenza della
Corte di Giustizia, qui esaminata, l’espressione «che definiscono il quadro di
riferimento per l’autorizzazione dei progetti (...)», di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42, non contiene alcun rinvio ai
diritti nazionali e costituisce, di conseguenza, una nozione autonoma del
diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme nel
territorio di quest’ultima.
Nel caso in esame applicando il suddetto principio la Corte di Giustizia rileva come, oltre al fatto che la circolare è intitolata «Quadro di valutazione e condizioni per l’installazione di turbine eoliche», dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che l’autorizzazione ai singoli impianti eolici precisa che quest’ultima deve soddisfare in qualsiasi momento le condizioni poste da tale circolare, il che suggerisce che quest’ultima riveste quanto meno un carattere obbligatorio per le autorità competenti nell’ambito del rilascio di tali autorizzazioni.
[NOTA 1] “2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, ... a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o…”
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