giovedì 15 ottobre 2020

Biodigestore: le discutibili leggi della Provincia spezzina

 

L’Amministrazione Provinciale spezzina scarica sull’ufficio legale la elaborazione delle motivazioni per impedire la discussione di ordini del giorno che chiedevano la messa in discussione della legittimità della procedura di autorizzazione del progetto di biodigestore in località Saliceti (Comune di Vezzano Ligure), il cosiddetto provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR).

Tre sono le tesi, assolutamente infondate, dell’ufficio legale della Provincia su cui si è impedita la discussione in Consiglio Provinciale:

1. la fase delle osservazioni del pubblico nel procedimento di autorizzazione in corso (PAUR) del progetto in questione sono terminate

2. il procedimento di PAUR è di esclusiva competenza regionale quindi la discussione in Consiglio Provinciale sarebbe inutile

3. non si può porre una deliberazione del Consiglio alla Conferenza dei servizi che è solo organo tecnico e d’altronde (vedi sopra punto 2)  il ruolo della Provincia si è concluso con la approvazione del Piano

Ha ragione l’ufficio legale della Provincia ? NO ed ecco perché:

 

MOTIVAZIONE  N° 1

Gli odg presentati alla discussione del Consiglio Provinciale, in particolare  chiedevano sostanzialmente di impegnare la Amministrazione Provinciale a farsi portavoce della richiesta alla Regione di annullare in autotutela il procedimento di autorizzazione in corso sul progetto di biodigestore per una serie di violazioni della legge vigente in materia riportate in modo francamente troppo sintetico nel parere dell’ufficio legale della Provincia.  Credo che non occorra avere discusso una tesi di laurea in diritto amministrativo per capire che una cosa sono le osservazioni del pubblico (i termini sono effettivamente scaduti) altra cosa è una istanza (una volta approvato l’odg diventava una istanza) di annullamento in autotutela di un procedimento in corso. Le osservazioni non hanno alcuna conseguenza legale se non quella di essere genericamente valutate a discrezione della Autorità Competente a decidere il procedimento mentre l’istanza di annullamento in autotutela chiede l’avvio di un procedimento specifico di annullamento del provvedimento o del procedimento in corso (il PAUR in questo caso).  

Questa motivazione 1 non ha alcun fondamento giuridico e fa torto alla competenza dei dirigenti della Provincia.  

 

 

MOTIVAZIONI N° 2 e N° 3

Qui mi pare di capire che non si conosca o si faccia finta di non conoscere la giurisprudenza addirittura della Corte Costituzionale. In particolare la sentenza n° 198 del 2018 ha chiarito la natura giuridica del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) .  La Corte Costituzionale ha quindi chiarito che il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all’esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27-bis cod. ambiente, introdotto dall’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017).  Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e ora disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto.

Quindi non è vero che la Provincia (come si afferma nella motivazione n° 3 ) che il ruolo della Provincia si conclude con la approvazione del Piano. In realtà la Provincia all’interno della Conferenza dei Servizi, mantenendo la titolarità della funzione autorizzatoria (si veda anche la legge regionale 18/1999 lettera c) coma 1 articolo 24) contribuisce all’interno del procedimento unico allo svolgimento della istruttoria della autorizzazione che è altra cosa del giudizio di compatibilità ambientale anche se poi il tutto viene assorbito nel provvedimento unico finale in recepimento delle conclusioni della Conferenza dei Servizi (Corte Costituzionale sentenza n° 147 del 2019)



CONCLUSIONI 

Come si vede le cose non stanno assolutamente come afferma il parere. Penso quindi che la Amministrazione Provinciale ha perso una occasione per approfondire una serie di problematiche di sua assoluta competenza.

Una cosa, infatti, è contestare nel merito i profili di legittimità del procedimento in corso sul progetto di biodigestore , posizione assolutamente legittima, altro è invece impedire la discussione nella assemblea consigliare provinciale usando motivazioni legali assolutamente non fondate.

Si tratta a mio avviso di un comportamento molto grave di cui principale responsabile è il Presidente della Provincia che avrebbe dovuto semplicemente permettere il dibattito presentando in Consiglio le motivazioni della eventuale infondatezza delle tesi contenute negli odg. Impedire la discussione è stato un atto lesivo delle regole democratiche di un organo collegiale.


 

 

 

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