Nuova sentenza del Consiglio di Stato (sentenza N° 4046 del 26 giugno 2020 – QUI) sul potere dei Comuni nel regolamentare la localizzazione della antenne di telefonia mobile, in relazione sia alla legittimità e natura giuridica dello strumento di regolamentazione (piani antenne), sia al contenuto dello stesso.
In particolare nel caso esaminato un gestore di telefonia impugnava il Piano Antenne del Comune affermando l’incompetenza dei Comuni a introdurre e regolare, attraverso i sopra citati regolamenti, le misure atte a tutelare la salute e, conseguentemente, le condizioni e i limiti all’istallazione delle stazioni radio per telefonia mobile, essendo tali profili asseritamente riservati alla legislazione nazionale.
Il Consiglio di Stato nella sentenza in esame chiarisce i confini della pianificazione comunale in materia affermando che attraverso i criteri di localizzazione urbanistici il Comune può definire limiti di localizzazione a tutela dell’impatto sul territorio e sulla salute pubblica.
Vediamo in particolare cosa afferma il Consiglio di Stato…
SULLA NATURA ED EFFICACIA GIURIDICA DEI
PIANI ANTENNE COMUNALI
La sentenza in primo luogo ricorda il
comma 6 articolo 8 della legge 36/2001 (QUI) secondo
il quale i Comuni possono adottare un
regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.
Secondo il Consiglio di
Stato detta norma detta norma abbia attribuito ai comuni una competenza aggiuntiva e diversa
rispetto a quella urbanistica.
La
conseguenza di questa natura giuridica dei Piani antenne comunali se da un lato
non disconosce la competenza esclusiva statale nella disciplina dell'esercizio commerciale
del servizio pubblico universale di telefonia compresa la tutela degli utenti e
della popolazione dall'esposizione alle emissioni radioelettriche ed ai campi
elettromagnetici, a fianco di tale competenza si colloca la concorrente
disciplina urbanistica ed edilizia del Comune.
Questa ultima, sempre
secondo il Consiglio di Stato, riguarda l'impatto sul territorio, sotto i
plurimi profili della pianificazione e migliore fruizione delle aree, della
salute, sicurezza e qualità di vita della popolazione residente e dei
lavoratori, della promozione dello sviluppo economico e territoriale e della
tutela paesistica ed ambientale, derivante dall'insediamento delle strutture
edili e degli impianti (antenne e ponti ripetitori, tralicci e piloni,
casematte ed armadi esterni...), necessari al concreto esercizio di tali
attività, rimessa invece alla ordinaria competenza regionale e comunale.
A conferma si veda il comma
3 l’86 d.lgs. n. 259-2003 (QUI)
che ha assimilato le infrastrutture di telecomunicazioni alle opere di
urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380 (QUI),
da un lato rendendo compatibili tali infrastrutture con ogni destinazione di
zona ma, dall'altro, riconoscendo l'assoggettamento delle stesse infrastrutture
alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.
QUALI
CONTENUTI PRESCRITTIVI PER I PIANI ANTENNE COMUNALI
La sentenza in esame
chiarisce inoltre che la disciplina regionale (ove esistente) e quella comunale non possono
determinare effetti del tutto preclusivi per l'installazione dei nuovi
impianti, dovendo essere ispirate ai principi della concertazione con gli
operatori e della rivedibilità nel tempo in forza delle mutate esigenze del
mercato. Infatti, in base alla l. 22 febbraio 2001, n. 36 i Comuni possono, in
un'ottica di ottimale disciplina d'uso del territorio (come nella specie), adottare
misure programmatorie integrative per la localizzazione delle stazioni radio
base, in modo da minimizzare l'esposizione dei cittadini residenti ai campi
elettromagnetici, senza tuttavia per questo potersi spingere fino ad impedire o
a rendere eccessivamente onerosa la possibilità di installare impianti di
telefonia sul territorio comunale.
LA LOGICA DI
CONCERTAZIONE NELLA ELABORAZIONE APPROGAZIONE DEI PIANI ANTENNE COMUNALI
Quindi, sempre secondo il Consiglio di Stato, definiti i poteri dei Comuni nel fissare dette misure integrativa per la localizzazione delle antenne all’interno dei Piani Comunale, occorre che il procedimento volto al rilascio (o al diniego) dell’autorizzazione all’istallazione delle infrastrutture per la telefonia radiomobile sia ispirato al canone della massima partecipazione del privato, con conseguente possibilità per quest’ultimo di presentare osservazioni e integrazioni atte a sostenere la sua istanza.
Quindi lo stesso sindacato del giudice amministrativo, rispetto alle misure contenute nei Piani Comunali, deve limitarsi alla verifica del rispetto da parte dell’ente locale dei doveri di partecipazione dei privati, tanto nella fase di elaborazione degli atti regolamentari generali, quanto nella fase istruttoria delle singole istanze.
Nel
caso specifico, conclude la sentenza del Consiglio di Stato, il Regolamento
comunale per l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile
era stato adottato dopo lunga istruttoria, eseguita in collaborazione con studi
tecnici specializzati e secondo criteri localizzativi preliminarmente valutati
di concerto con i gestori e sulla base di piani di sviluppo della rete
individuati e predisposti dai gestori stessi e la massima partecipazione è
stata assicurata all’odierno appellante in fase di istruzione della sua
istanza, come risulta dalla documentazione in atti.
LA SENTENZA ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Dopo
la sentenza sopra esaminata è intervenuto il decreto semplificazioni che ha in
parte modificato il comma 6 articolo 8 della legge 36/2001 sopra analizzato.
Il nuovo comma 6 articolo
legge 36/2001, come riformato dal Decreto Legge 76/2020 introduce
ulteriori precisazioni per definire il contenuto dei Piani Comunali Antenne ,
quali: divieto di introdurre limitazioni generalizzate e divieto di usare i
propri poteri di ordinanza per imporre limiti di emissioni diversi da quelli
statali.
Si tratta in realtà di vincoli già frutto di consolidata giurisprudenza amministrativa e ordinaria e quindi la nuova norma non cambia neppure quanto affermato dalla sentenza sopra esaminata relativamente ai Piani Comunali Antenne (per un approfondimento vedi QUI).
L’unica vera modifica invece riguarda il comma 3 dell’articolo 86 al quale è aggiunto il seguente passaggio: Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Ma questo non riguarda invece le antenne (Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione nella dizione dell’articolo in questione) per le quali resta quanto indicato dalla versione precedente del comma 3 articolo 86.
Nessun commento:
Posta un commento