mercoledì 3 novembre 2021

Fondo per la rimozione/demolizione navi e relitti civili e militari: si prospetta un nuovo cantiere nell’Arsenale Militare spezzino?

Pubblicato il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 2 settembre 2021 (QUI) che disciplina le modalità su come accedere al Fondo istituito per finanziare la rimozione spostamento anche ai fini della bonifica e riciclaggio di navi fuori servizio e di relitti. Il Fondo riguarda anche naviglio militari radiato e presente nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

La questione è rilevante visti le due precedenti demolizioni avvenute nell'Arsenale Militare spezzino gestite in modo moooolto discutibile come riporto nella parte finale di questo post


 

LA NORMA CHE HA ISTITUITO IL FONDO

Il comma 728 articolo 1 legge 30 dicembre 2020 n° 178 (QUI) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile un Fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti. Il Fondo è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di Sistema Portuale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti fino ad un massimo del 50% dei suddetti costi.

 

 

IL DECRETO CHE DISCIPLINA LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO

 

Accesso al Fondo per naviglio civile

Il Decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile del 2 settembre 2021 disciplina le modalità di accesso a questo Fondo. Le Autorità di Sistema Portuale devono presentare la domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore del Decreto (pubblicato sulla GURI il 15 ottobre 2021).

L’articolo 4 del Decreto prevede anche l’ipotesi che la nave sia vendibile in questo caso le Autorità   di sistema portuale affidano, tramite procedure ad evidenza pubblica ai sensi del codice dei contratti pubblici, il servizio di rimozione/spostamento e vendita delle navi e dei relitti.  Il servizio consiste nella messa in sicurezza, nella bonifica, nella rimozione/spostamento nonche' nel recupero ai fini della vendita dell'unità navale.

L’articolo 5 del Decreto prevede che la rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio della nave debba essere assegnata con procedura di evidenza pubblica e la messa in sicurezza, bonifica, rimozione/spostamento ai fini del riciclaggio/demolizione dell'unità navale presso impianto autorizzato ed inserito negli elenchi previsti dall'art. 1 del Decreto ministeriale 21 febbraio 2018 (istituzione registro nazionale impianti riciclaggio navi QUI), n.25, nonché l'ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati degli eventuali materiali pericolosi presenti a bordo.

L’articolo 5 ricorda anche che detti impianti di riciclaggio per essere iscritti all’elenco devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1257/2013 (QUI) e devono avere una autorizzazione dello Stato membro ai sensi dell’articolo 14 di detto Regolamento UE.

 

Accesso al Fondo per naviglio militare

L’articolo 9 del Decreto si occupa della rimozione, demolizione e vendita, anche solo   parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

In particolare occorre ricordare che il comma 730 dell’articolo 1 della legge 178/2020 prevede che una quota del Fondo sopra ricordato (1,5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro per il 2022 e 2023) è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche parziale, di navi e galleggianti compresi i sommergibili radiati dalla Marina Militare Italiana presenti nelle are portuali  di Augusta Taranto e La Spezia.

Per questi natanti l’autorità competente a gestire il servizio di rimozione spostamento è la Marina Militare.

I finanziamenti del Fondo saranno erogati, fino all'esaurimento della disponibilità  complessivamente prevista dal comma 730 citato,  con  decreto  del  direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne a favore del Centro di responsabilità della  Marina  militare

 

La disciplina applicabile per demolizione e riciclaggio del naviglio militare

Occorre ricordare che il Regolamento 1257/2013 non si applica formalmente alle navi militari ma la Comunicazione della Commissione UE del 21/5/2008 “ Strategia per una migliore demolizione delle navi” al punto 5.2. ha affermato: “A differenza dell'IMO, che tradizionalmente prevede una deroga per le navi di Stato a causa delle preoccupazioni per la sovranità nazionale, all'UE non è proibito a priori stabilire delle norme ambientali e di sicurezza per le navi di proprietà di uno Stato. In particolare, l'articolo 296 del trattato CE non pregiudica l'intervento comunitario e permette una deroga solo in casi eccezionali e definiti con precisione, ovvero qualora essa sia necessaria alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri relativi "alla produzione o al commercio delle armi e di materiale bellico".

Ovviamente nei casi del naviglio dei porti di Augusta Taranto e La Spezia stiamo parlando di navi ormai in disuso senza alcun interesse strategico dal punto di vista della sicurezza militare del nostro Stato, quindi questa indicazione che emerge dalla Comunicazione UE può essere utilizzata per predisporre un protocollo preliminare che vincoli il proposto cantiere, almeno per la prima nave da demolire, alla stringente normativa del Regolamento UE sopra citato.


 

IL CASO DEL "CANTIERE" NELL'ARSENALE MILITARE SPEZZINO

La questione assume rilevanza per Spezia visti i precedenti delle due demolizioni di navi militari avvenute nell’Arsenale della MMI. Queste due demolizioni sono state autorizzate in modo superficiale: 

1. adottando procedure non adeguate (senza AIA e VIA), 

2. rimuovendo la normativa sulle industrie insalubri visto che il cantiere era a poche decine di metri in linea d’aria dal centro città, 

3. non applicando compiutamente il Regolamento UE 1257/2013 sopra citato. 


Su questi aspetti ho approfondito il tema: 

- QUI per un confronto con un vero cantiere di demolizioni navali correttamente autorizzato quanto meno sul piano delle norme vigenti,

- senza adeguati controlli come ho dimostrato QUI e soprattutto QUI,

- limitandosi per la seconda demolizione ad una proroga burocratica di quanto autorizzato per la prima QUI.

 

La domanda inevitabile è:  con la scusa del Fondo sopra illustrato ci dobbiamo aspettare nuove demolizioni di navi militari senza adeguate autorizzazioni in impianti improvvisati che seguano alla lettera le norme europee? Il dubbio è forte 

 

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