lunedì 8 novembre 2021

La Corte di Giustizia UE definisce l'ampiezza di un Sito di riproduzione ai fini della applicazione della normativa sulla biodiversità

La Corte di Giustizia con sentenza 28 ottobre 2021 (causa C-357/20 - QUI) è intervenuta su una serie di domande pregiudiziale sollevate all’interno di una controversia austriaca in merito alla estensione del sito di riproduzione di una specie tutelata dalla Direttiva sulla biodiversità 92/43/CCE e su quanto si possa considerare avvenuto un deterioramento o distruzione del sito e quindi della specie tutelata che lo ospita (QUI)

N.B. il rinvio pregiudiziale è disciplinato dall’articolo 267 [NOTA 1] del Trattato di Funzionamento della Unione Europea

 

LA NORMATIVA SUI DIVIETI PER LA TUTELA DELLE SPECIE HABITAT

L’articolo 12 della Direttiva 92/43 afferma che: “Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di: a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.”

 

 

LA CONTROVERSIA SU CUI SONO NATE LE DOMANDE PREGIUDIZIALI RIVOLTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

La Corte di Giustizia è intervenuta su una domanda pregiudiziale sollevata all’interno di una controversia un promotore immobiliare, e il Magistrat der Stadt Wien (amministrazione comunale della città di Vienna, Austria) in merito all’adozione, da parte dell’amministrazione medesima, di una decisione amministrativa di natura penale recante irrogazione al promotore immobialiare di un’ammenda e, in caso di mancato pagamento, di una pena detentiva sostitutiva per aver deteriorato e distrutto, nell’ambito di un progetto di costruzione di un edificio, aree di riposo e siti di riproduzione della specie cricetus cricetus (criceto comune), che figura sull’elenco delle specie animali protette indicate nell’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE.

 

 

LE DOMANDE PREGIUDIZIALI POSTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le domande pregiudiziali sollevate in sede di magistratura nazionale sono state le seguenti:

1) Che cosa debba intendersi per “sito di riproduzione” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE e come debba essere territorialmente delimitato un “sito di riproduzione” rispetto ad altri luoghi.

2) In base a quali criteri debba essere valutato se e, in caso affermativo, per quale periodo sia temporalmente limitata la sussistenza di un sito di riproduzione.

3) In base a quali criteri debba essere valutato se si sia verificato un deterioramento o una distruzione di un sito di riproduzione per effetto di una determinata azione o omissione.

4) In base a quali criteri debba essere valutato se un’“area di riposo” ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera [d)], della direttiva 92/43/CEE sia stata deteriorata o distrutta.

 

 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di Giustizia con sentenza 28 ottobre 2021 (causa C-357/20) è così intervenuta sulle 4 domande:

Sulla prima domanda:

La Corte ricorda a premessa il documento di orientamento sulla rigorosa tutela delle specie animali di interesse comunitario in virtù della direttiva «habitat» 92/43/CEE (versione finale, febbraio 2007), dove la Commissione precisa, da un lato, che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere inteso come volto a salvaguardare la funzionalità ecologica dei siti di riproduzione e, dall’altro lato, che questi ultimi possono includere le aree necessarie per il corteggiamento, l’accoppiamento, la costruzione del nido o la selezione del sito di deposizione o parto, nonché il luogo in cui le uova si sviluppano e si schiudono e il sito di nidificazione o parto, quando è occupato dalla prole allevata in quel sito.

La Corte conclude sulla prima domanda affermando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «sito di riproduzione» contenuta in detta disposizione comprende anche l’ambiente circostante tale sito, allorché detto ambiente si rivela necessario a consentire alle specie animali protette di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva citata, come il cricetus cricetus (criceto comune), di riprodursi con successo.

 

Sulla seconda domanda:

La Corte ricorda che nella sentenza del 2 luglio 2020, Magistrat der Stadt Wien (Criceto comune), (C‑477/19, EU:C:2020:517), ha precisato la portata della nozione di «area di riposo», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat». In esito a un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica di questa disposizione, la Corte ha accolto una concezione ampia della portata temporale di tale nozione, secondo cui la tutela delle aree di riposo della specie animale interessata si applica anche alle aree di riposo che non sono più occupate dalla specie animale in questione, laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale faccia ritorno nelle aree di riposo medesime.

 

Sulla terza e quarta domanda:

La Corte ricorda che, dal documento di orientamento della Commissione, menzionato in relazione alla prima domanda della presente sentenza, risulta che il deterioramento può essere definito come un degrado fisico che colpisce un habitat, un sito di riproduzione o un’area di riposo che, a differenza della distruzione, può verificarsi lentamente e ridurre progressivamente la funzionalità ecologica del sito o dell’area interessata, in modo tale che detto degrado può non sfociare immediatamente in una perdita di funzionalità, ma comprometterla qualitativamente o quantitativamente, potendo infine condurre alla sua perdita integrale.

La Corte quindi sulla terza e quarta domanda conclude dichiarando che l’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva «habitat» dev’essere interpretato nel senso che le nozioni di «deterioramento» e di «distruzione» contenute in detta disposizione devono essere interpretate nel senso che si riferiscono, rispettivamente, alla riduzione progressiva della funzionalità ecologica di un sito di riproduzione o di un’area di riposo di una specie animale protetta e alla perdita integrale di tale funzionalità, a prescindere dal carattere intenzionale o meno di tale danno.

 



[NOTA 1] Articolo 267 (ex articolo 234 del TCE) "La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile."

 

 

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